giovedì 27 dicembre 2012

La Legge 6 novembre 2012 n. 190. La repressione della corruzione ?


La Legge 6 novembre 2012 n. 190. La repressione della corruzione ?

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 che reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e  dell'illegalità nella pubblica amministrazione si propone di combattere la corruzione in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003.
Non si può non notare come il nostro Parlamento  ha dovuto fare un percorso assai lungo per adottare dei precetti dovuti per la corretta efficienza dell’apparato amministrativo.
Né si può non notare la complicazione di un procedimento che deve invece essere chiaro . Nella gestione amministrativa dei rimedi sembra che l’imperativo sia allungare i tempi e le procedure
L’art. 1 comma 35, invece delega il Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni
vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità.
L’art. 1, comma 44, modifica l'articolo 54 del d. lg. 30 marzo 2001, n.165, introducendo un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i
dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre
utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i
regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.
Norme che un dirigente se assunto per pubblico concorso dovrebbe conoscer.
Forse i troppi dirigenti scelti dagli amministratori per meriti speciali non li conosscono .
Il comma 3 dell’art. 54 nuovo testo precisa come se ce ne fosse bisogno che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare.
La precisazione ove ce ne fosse bisogno reca ulteriore confusione perché il reato di corruzione deve esser punito con la destituzione.
E’ forse per questo che molti dirigenti legittimisti sono stati garbatamente messi alla porta per favorire gente disposta ad ogni operazione più discutibile.
Positivo sembra il fatto che un organismo indipendente di valutazione dia il proprio parere ad un codice di
comportamento . resta da capire che funzione abbia questo organismo .
Se esso in analogia alla L.231/2001 debba vigilare al rispetto delle procedure amministrative o sia un mero organo deputato a dare pareri su provvedimenti che poco possono incidere.
Di difficile comprensione è la modifica apportata dall’art. 1 comma 46 che introduce l’art. 35-bis. - d. lg. 30 marzo 2001, n.165 che detta norme per la prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici
La norma precisa che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la
selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle
risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi
economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
Ma non dovevano essere destituiti?
Troppa severità caro legislatore , speriamo che gli organismi internazionali non intervengano!
La giustizia amministrativa inoltre non ha consentito sempre la dovuta severità nel punire il reato di corruzione nella pubblica amministrazione.
Il T.A.R. Lombardia, sede di Milano, Sezione I, 30 aprile 2004, n. 1542;  ha   annullato il provvedimento di destituzione per eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, in quanto il ricorrente sarebbe stato condannato per un'ipotesi concussiva di tipo induttivo e non costrittivo, ritenendo che  il comportamento tenuto dal ricorrente, in ragione delle complessive circostanze e dei particolari della fattispecie, non potesse ritenersi meritevole della più grave sanzione, costituita dalla perdita del grado con rimozione.
La questione è stata ribaltata dal Consiglio di Stato, sez. IV 03/11/2008 n. 5475, che ha rilevato come evidenziata autonomia nell'apprezzamento disciplinare dei fatti accertati dal giudicato penale permette di escludere la sussistenza (avanzata nel sesto ordine di censure) dei denunziati profili di eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errata impostazione degli atti accusatori, ricollegati al rilievo che il ricorrente è stato condannato per un ipotesi concussiva di tipo induttivo e non costrittivo.
Mentre il T.A.R. Veneto, sez. I, n. 1 del 2012, dichiarava illegittimo il provvedimento sanzionatorio, il Consiglio di Stato, sez. III, 28/05/2012, n. 3101, ha dichiarato legittimo il provvedimento di destituzione dal servizio dell'agente della Polizia stradale condannato penalmente per concussione, per essersi fatto consegnare dal conducente di un mezzo pesante la somma di lire 50.000 al fine di evitare il pagamento della sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, risultando ininfluente il carattere episodico dell'illecito commesso, la modestia del profitto conseguito e il comportamento successivamente tenuto dall'agente, ai sensi dell'art. 7, d.p.r. 25 ottobre 1981 n. 737 .

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