lunedì 17 dicembre 2012

L.231/2001. La confisca del profitto del reato.


1.      L.231/2001. La confisca del profitto del reato.


L’articolo 19 Decreto legislativo 08/06/2001 n. 231, precede che nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.
Per la giurisprudenza il termine di profitto del reato oggetto della confisca si identifica con il "complesso dei vantaggi economici tratti dall’illecito e a questo strettamente pertinenti", ricomprendendosi in questa nozione quanto complessivamente percepito dall’ente, quale "conseguenza economica immediata", in seguito alla consumazione del reato, ma prescindendo, al riguardo, da qualunque raffronto tra profitto lordo e profitto netto. Peraltro, acquisito che la confisca del profitto del reato deve riguardare ogni vantaggio derivato dalla commissione del reato, deve distinguersi, per una corretta valutazione della nozione di profitto, tra attività totalmente illecita e attività lecita di impresa nel cui ambito occasionalmente e strumentalmente viene consumato il reato.
Al riguardo, quindi, per l’individuazione del profitto assoggettabile a confisca, occorre differenziare tra il cosiddetto reato contratto, in cui l’illecito si realizza unicamente con la stipula del contratto, e il cosiddetto reato in contratto, ove il comportamento penalmente rilevante non si perfeziona con la stipula, ma incide solo sulla fase di formazione o di esecuzione del contratto. Infatti, mentre nel primo caso il profitto costituisce immediata e diretta conseguenza del contratto e, di conseguenza, sarà assoggettato a confisca; nell’altro caso non può non considerarsi che dal contratto possono derivare conseguenze del tutto lecite, sicché il corrispondente profitto tratto dall’agente non è sempre ricollegabile direttamente alla condotta sanzionata penalmente, dovendosi, per l’effetto, escludere dal profitto confiscabile l’incremento economico determinato dalla prestazione lecita eseguita in favore della controparte nel corso del rapporto contrattuale, non confiscabile in quanto appunto estraneo all’attività criminosa. Cassazione penale, sez. VI, 17/06/2010, n. 35748
Secondo la Corte il profitto oggetto di confisca ai sensi dell'art. 19 del d.lg. n. 231 del 2001 deve essere inteso come complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti, dovendosi escludere, ai fini della loro identificazione, il ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico. Del resto, osservano i Giudici di legittimità il crimine in alcun ordinamento costituisce un legittimo titolo di acquisto di diritti su di un bene e il reo non può quindi rifarsi dei costi affrontati per la sua realizzazione cercando di trasferire sullo Stato - come in definitiva risulterebbe accedendo alla teoria del "profitto netto" - il rischio che l'attività illecita determini una perdita economica. L. Pistorelli, Confisca del profitto del reato e responsabilità degli enti nell'interpretazione delle sezioni unite. Nota a Cassazione penale , 27/03/2008, n. 26654, sez. un., in Cass. pen. 2008, 12, 4562
Eì atato precisato che qualora debbano imputarsi al profitto del reato presupposto dei crediti, non può procedersi alla loro confisca nella forma per equivalente, ma solo in quella diretta, atteso che altrimenti l'espropriazione priverebbe il destinatario di un bene già nella sua disponibilità in ragione di una utilità invece non ancora concretamente realizzata dal medesimo. 

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