mercoledì 12 dicembre 2012

Giustizia amministrativa.Tribunale amministrativo regionale. Incompetenza per territorio


Tribunale amministrativo regionale.  Incompetenza per territorio

Nel caso di specie il Tribunale amministrativo regionale  ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a conoscere della controversia in favore del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.
L’impugnazione era relativa all'interdittiva prefettizia  chiesta dall'Amministrazione interessata alla partecipazione di una impresa ad una gara d’appalto, ai sensi dell'art. 10 comma 2, D.P.R. 30 giugno 1998 n. 252.
Il T.A.R. ha ritenuto che il diniego di autorizzazione al subappalto è consequenziale rispetto al provvedimento prefettizio interdittivo; che un unico giudice è competente a conoscere dell'impugnativa dell'atto presupposto e di quello consequenziale.
Nella specie, l'atto presupposto ha effetto diretto su tutto il territorio nazionale, non già con efficacia limitata al territorio della Regione Puglia ove produce unicamente effetti riflessi;
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la interdittiva non è atto avente portata generale né ha efficacia sull'intero territorio nazionale, ma opera in seno al singolo rapporto cui afferisce e, pertanto, spiega i suoi effetti diretti nell'esclusivo ambito della circoscrizione territoriale ove quest'ultimo è costituito e si svolge.
Consiglio di Stato ad. plen., 24/09/2012, n. 33
Il criterio ordinario di riparto della competenza per territorio è quello della sede dell'autorità amministrativa cui fa capo l'esercizio del potere oggetto della controversia. Tuttavia tale criterio non opera là dove gli effetti diretti del potere siano individuabili in un ambito diverso; in tal caso la competenza è del Tribunale nella cui circoscrizione tali effetti si verificano.
Stante la natura inderogabile annessa dal codice del processo amministrativo alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, l'individuazione in concreto della stessa non può dipendere dalla prospettazione formulata in sede di regolamento dal tribunale rimettente, ma deve necessariamente promanare dall'applicazione obiettiva delle regole dell'ordinamento, con la conseguenza che è irrilevante la circostanza che il Tar originariamente adito, nel declinare la propria competenza a decidere in materia e nel sollevare il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 3,c.p.a. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal secondo correttivo, approvato con d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160), abbia indicato un Tar diverso da quello ritenuto competente dal Consiglio di Stato.

Nessun commento:

Posta un commento