mercoledì 12 dicembre 2012

Giustizia amministrativa. I riti speciali, art. 119 c.p.a.


Giustizia amministrativa. I riti speciali, art. 119 c.p.a.

I riti speciali, e segnatamente quello di cui all'art. 119 c.p.a., sono stabiliti dal legislatore per ragioni d'interesse generale e hanno applicazione oggettiva, sicché al fine della verifica se una determinata controversia rientri nell'ambito di applicazione di un rito speciale o del rito ordinario, sono irrilevanti il comportamento processuale delle parti o del giudice, trattandosi di evenienze che non escludono ex se la doverosa applicazione del rito (ordinario o speciale), effettivamente stabilito dalla legge; tuttavia, se l'errore del giudice circa il rito da applicare e i conseguenti termini s'inquadra in un complessivo comportamento fuorviante dello stesso giudice e delle controparti (che in primo grado hanno anche tratto vantaggio dell'errore stesso), si determina una situazione che oggettivamente giustifica la concessione dell'errore scusabile.
L'errore del giudice di primo grado può essere giustificato, ed essere considerato concausa dell'errore della parte in causa, non solo nel caso di oscurità del quadro normativo, oscillazioni della giurisprudenza e comportamenti ambigui dell'Amministrazione pubblica, ma anche quando il giudice ordina alla parte un adempimento processuale prescrivendo modalità erronee; di conseguenza costituisce errore scusabile la notificazione del ricorso in appello all'Amministrazione statale nel domicilio reale, quando la stessa sia effettuata in ottemperanza ad un ordine del giudice ai fini dell'integrazione del contraddittorio e tale ordine faccia riferimento all'Amministrazione, e non all'Avvocatura dello Stato.
L'ignoranza della soggezione al rito abbreviato della controversia relativa alla dismissione di immobili di proprietà pubblica e alla loro qualificazione come di pregio, anche se incolpevole, non configura in alcun caso un'ipotesi di errore scusabile.Consiglio di Stato ad. plen., 09/08/2012, n. 32.

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