mercoledì 12 dicembre 2012

Espropriazione pubblica utilità. Occupazione appropriativa. Restituzione bene limiti art. 2058 e art. 2933 c.c.


Espropriazione pubblica utilità. Occupazione appropriativa. Restituzione bene limiti art. 2058 e art. 2933 c.c.

La dottrina rileva la occupazione appropriativa non può portare la restituzione del bene consentendo solo  il risarcimento del danno per equivalente ogni qualvolta la riduzione in pristino sia contraria all’interesse dell’economia nazionale o sia eccessivamente onerosa per il debitore.
La giurisprudenza amministrativa  ha affermato che la domanda di restituzione del bene e riduzione in pristino, conseguente all'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e dei successivi atti della procedura espropriativa, costituisce una pretesa restitutoria, non può essere preclusa da considerazioni fondate sull'eccessiva onerosità, art. 2058 c.c., o sul pregiudizio derivante all'economia nazionale dalla distruzione della cosa. Cass. civ., sez. I., 23.8.2012, n. 14609.
. L'amministrazione non può invocare la regola prevista nell'art. 2933, comma 2, c.c., quando la restituzione incide comunque su interessi circoscritti alla realtà locale, in quanto la norma costituisce una disposizione di carattere eccezionale, applicabile nei soli confronti delle opere che sono fonti di produzione e di distribuzione di ricchezza. T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 12.7.2011, n. 245.
. La restituzione dell'area può essere preclusa solo dalla rinuncia, anche implicita della parte o dall'impossibilità oggettiva, che non è integrata dalla sola realizzazione dell'opera in assenza di un formale (e legittimo) provvedimento di acquisizione dell'area  Cons. St., ad. plen., 29.4.2005, n. 2.
Anche la giurisdizione ordinaria ritiene che non vi sia alcun motivo ostativo all'accoglimento della domanda di restituzione del terreno occupato a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, domanda basata sulla richiesta di applicazione delle disposizioni vigenti in tema di risarcimento del danno nel caso in cui le condizioni di fatto riscontrate depongano nel senso di un sopraggiunto difetto di interesse della p.a. a perseguire l'obiettivo originariamente considerato meritevole di soddisfacimento,  art. 2058 c.c. Cass. civ., sez. un., 31.5.2011, n. 11963.


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