mercoledì 12 dicembre 2012

Appalti Pubblici. Il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva.


Appalti Pubblici.  Il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva.


Il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva da parte dei concorrenti non aggiudicatari inizia a decorrere dal momento in cui essi hanno ricevuto la comunicazione di cui all'art. 79, comma 1, lettera a), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e non dal momento, eventualmente successivo, in cui la stazione appaltante abbia concluso con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di gara in capo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 11, comma 8, dello stesso decreto.
L'aggiudicazione definitiva ex art. 11, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006 da un lato fa sorgere in capo all'aggiudicatario un'aspettativa alla stipulazione del contratto di appalto, che è ex lege subordinata all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti; nel contempo, il medesimo atto produce nei confronti degli altri partecipanti alla gara un effetto immediato, consistente nella privazione definitiva, salvo interventi in autotutela della stazione appaltante o altre vicende comunque non prevedibili né controllabili, del “bene della vita” rappresentato dall'aggiudicazione della gara.
L'aggiudicazione provvisoria è un mero atto endoprocedimentale, la cui autonoma impugnabilità si riconnette a una mera facoltà, e giammai a un onere, del concorrente non aggiudicatario ed è comunque condizionata, ai fini della sua procedibilità, alla tempestiva impugnazione, con motivi aggiunti, anche dell'aggiudicazione definitiva che successivamente intervenga. Consiglio di Stato ad. plen., 31/07/2012, n. 31

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