domenica 2 dicembre 2012

Ambiente. Tutela qualità dell’aria. Tribunale di Brescia


Ambiente. Tutela qualità dell’aria. Tribunale di Brescia

Gli strumenti per attuare la tutela della qualità dell’aria vengono individuati nei “piani e nei programmi che si concentrano sulla valutazione ambientale strategica che le autorità statali regionali o locali devono adottare nell’approvazione dei piani regolari  dei territorio .
Il D.L.vo 155/2010 prevede all’art.10 la realizzazione di piani per la riduzione del rischio  di superamento dei valori limite e delle soglie d’allarme. Inoltre l’art.11 dello stesso decreto detta disposizioni per le modalità e le procedure di attuazione di tali piani, tra le quali sono previsti i criteri per limitare la circolazione dei veicoli a motore. Il comma 3 del citato art.11 prevede inoltre che per le limitazioni della circolazione dei veicoli provvedano i Sindaci.
I Comuni hanno l’obbligo, di fronte a diritti soggettivi pubblici in quanto diritti della personalità, di adottare strumenti per salvaguardare tale tutela, e cioè devono formulare concreti piani e programmi.
Tutto ciò trova riscontro nella sentenza n. C-237/07, della Corte europea di Strasburgo in materia di diritti dell’uomo, là dove è stato stabilito il diritto del singolo cittadino, in situazioni di constatata reiterata criticità dell’aria, di ottenere piani e programmi da parte degli enti preposti per tutelare anche la propria singola salute e la salubrità dell’ambiente che lo circonda.
Fra le regioni la Regione Lombardia ha emanato la  D.G.R. n. 8/5290 del 2.8.2007.
Essa individua come elemento inquinante le cosiddette polveri fini PM10 , gli ossidi di azoto denominati NOx , i cosiddetti composti organici volatili (COV), precursori dell’ozono.
Alla formazione di NOx contribuiscono il trasporto su strada in particolare i veicoli diesel, così come le combustioni nell'industria e gli impianti di riscaldamento civili e per la produzione di energia.
Alla formazione di PM 10 contribuiscono il trasporto su strada (in particolare i veicoli diesel), e il riscaldamento domestico.
Alcuni cittadini di  Brescia hanno ritenuto che la regolamentazione del traffico locale sia stato affrontato in modo sbagliato rispetto al necessario contenimento del traffico veicolare nell'ambito del territorio urbano.
Per loro la mancata introduzione di forti limitazioni al traffico all'interno del centro storico e più in generale nel centro abitato comporta un incremento notevole delle emissioni di NOx
Essi hanno chiesto misure alle pubbliche autorità per limitare ed eliminare l’alto livello di inquinamento atmosferico che interessa la città; hanno sollecitato misure di limitazioni del traffico veicolare; hanno altresì formulato proposte per procedere al conseguimento dell’effettiva tutela della salute, attraverso l’invio di atti di diffida per l’adozione di dette misure..
Contrariamente il comune  di Brescia ha incentivato l’accesso e la sosta nel centro storico dei veicoli privati e, contemporaneamente, a disincentivare l’utilizzo del mezzo pubblico collettivo.
Tutte queste azioni sono state operate in una città come Brescia dove è ben noto che il superamento dei limiti dell’inquinamento atmosferico è duraturo e significativo; dove è sempre stata registrata la circolazione di un alto numero di veicoli, e si continuano a riscontrare numerosi casi di malattie e patologie polmonari.
La popolazione è dunque esposta ad un grave rischio ed è stata chiesta l’adozione di misure di un concreto piano di contrasto all’inquinamento atmosferico oltre che richieste di risarcimento del danno rispetto alla mancata attivazione da parte degli enti preposti di  provvedimenti idonei al contenimento del traffico urbano quale concausa di carattere primario all’incremento di malattie respiratorie e polmonari nella popolazione bresciana.
La  Cass. civ. Sez. Unite, 22 dicembre 2010, n. 25982, ha affermato che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda di risarcimento del danno causato dall’inosservanza da parte della p.a., nella sistemazione e manutenzione di aree o beni pubblici, delle regole tecniche ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, integranti il precetto di cui all’art. 2043 c.c., in applicazione dei quali la P.A. è tenuta a far sì che i beni pubblici non costituiscono fonte di danno per il privato.
Nella specie, il privato denunziava la lesione del diritto alla salute, conseguente alla cattiva gestione e all’omessa manutenzione di un proprio bene da parte di un comune che aveva determinato il prolificare di ratti e volatili in una chiesa diroccata, rendendo l’ambiente circostante insalubre). 

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