giovedì 15 novembre 2012

Immobili di interesse storico IMU ed IRPEF

Immobili di interesse storico IMU ed IRPEF
Con il cd Decreto Semplificazioni fiscali art.4 comma 5-quater, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, è stato abrogato l’art. 11 comma 2 della L.413/91.
Viene sostanzialmente ridisegnato il trattamento fiscale degli immobili di interesse storico - artistico concessi in locazione.
Tornano ad essere tassati i canoni di locazione. 
Il reddito dei fabbricati vincolati è pari al canone di locazione ridotto forfettariamente del 35% se superiori al reddito medio ordinario determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo, modificando l’art. 37, TUIR; 
L’art.4 comma 5- sexies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 165, apporta le al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione e' elevata al 35 per cento";
b) all'articolo 90, comma 1:
1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma 1, e' ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l'articolo 41";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unita' immobiliare, il reddito e' determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione";
E’ necessario di procedere al “ricalcolo” dell’acconto IRPEF/IRES 2012 
La base imponibile IMU è ridotta del 50%. 
Il DL 16/2012, all'art. 4, comma 5, recita all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La base imponibile e' ridotta del 50 per cento: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Gli immobili storici – artistici detenuti dalle persone fisiche non locati (utilizzati come propria abitazione o “a disposizione”): dal 2012 sono “esenti” da IRPEF e relative addizionali in quanto assoggettati ad IMU.
E’ confermata la disciplina generale secondo cui il reddito imponibile IRPEF dell’immobile locato è determinato dal maggiore tra il canone di locazione ridotto del 15% (25% se ubicato a Venezia, Murano, Burano e Isole della Giudecca) e la rendita catastale rivalutata del 5%;
Gli immobili storici – artistici detenuti dalle persone fisiche locati hanno l’elevazione al 35% della deduzione forfetaria da applicare al canone di locazione ai fini della determinazione del reddito (IRPEF/IRES).
Ciò sia agli effetti della determinazione del reddito dei fabbricati sia con riguardo alla disciplina dei proventi immobiliari.
Per gli immobili storico-artistici posseduti da società o enti, ossia gli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa ovvero beni destinati alla produzione/ scambio dell’attività d’impresa (cd beni merce)  se non locati è prevista• la riduzione del 50% del reddito medio ordinario risultante dall’applicazione della tariffa d’estimo propria dell’immobile  la disapplicazione (art. 41,TUIR) della maggiorazione di 1/3 di detto reddito per le unità immobiliari sfitte o tenute a disposizione.
Per gli immobili storico-artistici posseduti da società o enti che risultano locati, come per le persone fisiche, l'imponibile Irpef è determinato nel maggiore tra i canoni di locazione di competenza ridotti del 35% e la rendita catastale effettiva rivalutata del 5%. 
Per gli immobili di interesse storico-artistico degli enti non commerciali è applicabile quanto previsto per gli immobili delle società.
Ai fini della decorrenza delle nuove disposizioni, queste risultano applicabili “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2011”, ossia dal 2012 .
Gli effetti non si riverberano solo nella dichiarazione dei redditi 2013 poiché gli acconti vanno corrisposti entro il novembre 2012 per l’IRPEF e il dicembre 2012 per l’IMU. 

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