mercoledì 28 novembre 2012

Comune. Sindaco. Provvedimenti contingibili ed urgenti per pubblica incolumità.


Comune. Sindaco. Provvedimenti contingibili ed urgenti. Misure straordinarie per tutelare la pubblica incolumità.

L'art. 54 comma 2, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti « al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini », in assenza di indicazioni circa le modalità di esercizio del potere, a fronte di situazioni eccezionali di necessità e di urgenza.
Tale potere non può, comunque, mai trasmodare in una violazione del principio di legalità e va ancorato ad una serie di principi che devono guidarne l'utilizzo, quali appunto la necessità e l'urgenza, la durata limitata nel tempo, la motivazione, ovvero l'insussistenza di altri poteri per risolvere la questione.
In sostanza, esso presuppone un'oggettiva situazione di effettivo e concreto pericolo per l'incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva.
 In sintesi il requisito della « contingibilità » attiene all'urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in ordine a situazioni eccezionali di pericolo attuale ed imminente per l'incolumità pubblica ed impone al Sindaco di dare adeguata contezza delle ragioni che lo hanno spinto ad usare lo strumento « extra ordinem ».
La ratio dell’ordinanza non consiste tanto nell'imprevedibilità dell'evento, quanto nell'effettiva impossibilità di utilizzare tempestivamente i rimedi ordinari previsti dall'ordinamento.
Il presupposto necessario per l'esercizio, nella materia, del potere di ordinanza extra ordinem, oltre che nell'esistenza di una situazione di emergenza che deve afferire a circostanze imprevedibili o impreviste, non fronteggiabili altrimenti con gli ordinari strumenti posti dall'ordinamento a disposizione dell'autorità competente, art. 54, T.U. degli Enti locali. T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 03/05/2012, n. 153
Il provvedimento del Sindaco che abbia inteso adottare misure straordinarie per tutelare la pubblica incolumità attraverso la prevenzione di possibili incidenti sanzionare non la semplice irregolarità edilizia consistente nella mancanza del certificato di agibilità della struttura (e della documentazione necessaria per il suo rilascio, si configura, pertanto, come ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Cons. Stato, sez. V, 19 maggio 1998, n. 623.
Tale conclusione si impone anche in base al principio di conservazione degli atti amministrativi, secondo il quale l'interpretazione deve privilegiare la legittimità del provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 1999, n. 925), dal momento che la dichiarazione "ordinaria" di inagibilità di un edificio, in forza del principio di separazione tra compiti gestionali e compiti di indirizzo politico-amministrativo, rientrerebbe sicuramente nell'ambito delle competenze dirigenziali e non di quelle dell'organo di governo dell'ente locale. T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 25/10/2007, n. 3243
L'esercizio dei poteri extra ordinem di cui al citato art. 54 presuppone una situazione di pericolo effettivo che deve essere esternata con congrua motivazione ( T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 3 agosto 2006, n. 7815).
Nel caso di specie l'ubicazione dell'impresa nel centro abitato può costituire, in astratto, situazione di pericolo effettivo, ma non presenta i caratteri di eccezionalità e imprevedibilità richiesti, per costante orientamento giurisprudenziale, ai fini dell'esercizio del potere in questione.
L'adozione di ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54 del t.u. enti locali, inoltre, ha carattere residuale, presupponendo l'impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo con i mezzi previsti in via ordinaria dall'ordinamento, rappresentati, nel caso in esame, dall'intervento sull'atto autorizzatorio che facoltizza l'esercizio dell'attività insalubre nel centro abitato, ai sensi degli artt. 216 e 217 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265.
L'unico elemento astrattamente idoneo a fondare l'ordinanza che dispone la chiusura della struttura produttiva è costituito dalle carenze prevenzionistiche rilevate dal competente Servizio della A.S.L., nella specie il Comune era tenuto ad individuare con chiarezza le deficienze riscontrate (precisando se si trattava di deficienze documentali ovvero sostanziali) ed a esplicitare le ragioni per le quali esse apparivano idonee a generare una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con gli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento.
Occorre, inoltre, dare contezza delle ragioni che inducevano l'autorità ad adottare lo strumento extra ordinem nonostante dette carenze durassero da tempo e nonostante l'interessato si fosse espressamente impegnato a procurare la documentazione mancante.
In mancanza di tali giustificazioni, il provvedimento si appalesa viziato sotto il profilo del difetto di motivazione e se ne impone l'annullamento, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che, conformandosi ai principi qui enunciati, l'amministrazione riterrà di adottare nella fattispecie.
È stata, pertanto, dichiarata illegittima l'ordinanza contingibile ed urgente con la quale sono stati impediti l'accesso e l'utilizzo di un impianto produttivo, motivata con riferimento alla carenza della documentazione necessaria al rilascio del certificato di agibilità, che può avere rilevanza solo ai fini dell'ordinaria dichiarazione di inagibilità del fabbricato; né risulta sufficiente il generico riferimento a carenze prevenzionistiche, essendo il Sindaco tenuto ad esplicitare le ragioni per le quali esse appaiono idonee a generare una situazione di pericolo per la pubblica incolumità non fronteggiabile con i rimedi ordinari previsti dall'ordinamento. T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 25/10/2007, n. 3243.
Per riutilizzare il fabbricato è necessario oltre che richiedere la nuova agibilità produrre i certificati richiesti dalla normativa, ad esempio il collaudo statico previsto per le opere realizzate in conglomerato cementizio, o l’autorizzazione all’inizio dei lavori rilasciato dal competente ufficio regionale per il consolidamento degli edifici , art. 61, d.p.r. 380/2001, o per le opere in zone simiche, art. 94, d.p.r. 380/2001.




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