mercoledì 28 novembre 2012

Amministratore del condominio. Funzioni

La figura dell’amministratore del condominio è stata radicalmente modificata dalla legge di riforma approvata il 20.11.2012.

L’articolo 9 della legge di riforma, modifica l’art. 1129 del codice civile.
Questi i  principali nuovi obblighi dell’amministratore:
a)Trasparenza . L’amministratore deve  fornire ai condomini, al momento della nomina, oltre ai propri dati anagrafici, ulteriori dati e strumenti di pubblicità per consentire la valutazione delle sue qualifiche e del suo operato;
b) Registri. L’amministratore deve tenere il registro dei verbali di assemblea e di nomina e revoca dell’amministratore e il registro di contabilità;
c) Assicurazione personale RC.. L’amministratore deve, su richiesta dell’assemblea, stipulare, a carico dei condomini, una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato; adeguando i massimali della polizza all'importo di eventuali lavori condominiali;
d) Apertura Conto Corrente condominiale L’amministratore deve far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o dai terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio. Ciascun condomino, a garanzia della dovuta trasparenza di tutte le operazioni contabili,può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica;
f) Recupero crediti. L’amministratore deve provvedere alla riscossione forzosa dei crediti condominiali entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso. Solo l’assemblea può revocare quest’obbligo di legge. In carenza di riscossione la responsabilità di eventuale inadempienze, ad esempio sospensione della fornitura di energia, è dell’amministratore. Trattandosi di azioni che hanno a garanzia beni immobili se non paga il conduttore ne risponderà il proprietario;
g) Compenso L’amministratore deve, a pena di nullità della nomina, nell’atto dell’accettazione dell’incarico, indicare l’importo del relativo compenso;
h) Esposizione  Targa. L’amministratore deve affiggere sul fabbricato amministrato della cd. «targa» dell’amministratore che lo rende  contattabile in caso di necessità anche da terzi estranei al condominio.
i) Informazione ai condomini. L’amministratore deve fornire al singolo condomino che ne faccia richiesta le opportune attestazioni in ordine allo stato dei pagamenti e delle pendenze giudiziali, all’esecuzione degli adempimenti fiscali, alla convocazione annuale dell’assemblea per la presentazione del rendiconto, e al dovere di tenere la contabilità.
La nomina dell’amministratore è condizionata possesso di requisiti soggettivi ,prescritti dal nuovo art. 71 bis disp. att. c.c. quali: il  godimento dei diritti civili;
la mancanza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a 2 anni e, nel massimo, a 5 anni;
non essere interdetto o inabilitato;
non deve risultare nell’elenco dei protesti cambiari;
avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado e
avere frequentato un corso iniziale in materia condominiale con formazione periodica.


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