mercoledì 28 novembre 2012

Agibilità. Revoca Agibilità.


Revoca. Agibilità.

L'agibilità di un immobile attiene alla solidità e sicurezza dell'edificio; la sospensione e la revoca della stessa non possono, pertanto, fondarsi sul presupposto del rumore eccessivo dell'impianto sonoro del locale e dello schiamazzo degli avventori. L'eventuale abuso delle autorizzazioni amministrative rilasciate e la violazione delle inerenti prescrizioni devono trovare sbocco in provvedimenti, di tipo cautelare o sanzionatorio (sospensione e revoca ai sensi dell'art. 19, t.u.l.p.s.) che si rivolgono nei confronti del titolare della stessa (e dell'attività da questi esercitata) senza che questo implichi il venir meno, in sé, dell'agibilità del locale.T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 14/07/2011, n. 3793.
È illegittimo il provvedimento di chiusura di un'attività commerciale disposto per il solo motivo formale della mancanza del certificato di agibilità, pur in mancanza di ragioni sostanziali di insalubrità, antigienicità e non agibilità dei locali. Il presupposto necessario per l'esercizio, nella materia, del potere di ordinanza extra ordinem, oltre che nell'esistenza di una situazione di emergenza che deve afferire a circostanze imprevedibili o impreviste, non fronteggiabili altrimenti con gli ordinari strumenti posti dall'ordinamento a disposizione dell'autorità competente, art. 54, T.U. degli Enti locali. T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 03/05/2012, n. 153
La sopravvenuta rilevazione della mancanza di un requisito (il certificato di agibilità) necessario per l'esercizio dell'attività commerciale assentita, deve essere valutata e apprezzata nell'ambito di uno specifico procedimento di riesame dell'originario titolo autorizzativo, al fine di verificare la necessità, oggi, di disporre la contestata cessazione e ciò sulla base di un motivato giudizio di prevalenza dell'interesse pubblico concreto ed attuale alla immediata cessazione dell'attività commerciale, giudicato prevalente rispetto al contrapposto interesse del privato in buona fede a proseguire nell'attività nelle more dell'acquisizione del certificato di agibilità mancante. T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 29/08/2011, n. 4246.
La carenza del certificato di agibilità e della documentazione occorrente per il suo rilascio rileva ai fini dell'ordinaria dichiarazione di inagibilità del fabbricato e non può fondare, di per sé, un provvedimento contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità. T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 25/10/2007, n. 3243
La revoca del’agibilità comporta che sarà necessario, una volta adeguato l’edificio, ripercorrere il procedimento di cui all’art. 25, d.p.r. 380/2001, per ottenere un nuovo certificato di agibilità.

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