mercoledì 10 ottobre 2012

Vincoli piano. 10 Legislazione regionale.


1.1         PARTE QUINTA I VINCOLI NELLA LEGISLAZIONE REGIONALE


CAPITOLO X Le funzioni regionali in materia di esproprio

SOMMARIO: 137. L’armonizzazione della disciplina statale in materia di espropriazione con quella regionale. L’esperienza dell’Emilia Romagna.
138. La pianificazione urbanistica comunale e l’apposizione del vincolo espropriativo.
139. La difformità dell’opera dal Piano Strutturale Comunale o dal Piano Operativo Comunale.
140. La durata del vincolo espropriativo. La dichiarazione di pubblica utilità.


137. L’armonizzazione della disciplina statale in materia di espropriazione con quella regionale. L’esperienza dell’Emilia Romagna.

LEGISLAZIONE: d.p.r 327/2001, art. 5 - l.r. Emilia Romagna, 19.12.2002, n. 37, artt. 3, 6° co., 6 bis, 8 - l.r. Emilia Romagna, 3.6.2003, n. 10, art. 20.

La l.r. Emilia Romagna, 19.12.2002, n. 37, ha lo scopo di armonizzare la disciplina nazionale in materia di espropriazione introdotta dal t.u. espr. con la legislazione regionale di governo del territorio.
La potestà legislativa regionale è esercitata nel rispetto sia dei principi generali dell’ordinamento giuridico (Caringella, De Marzo, De Nictolis e Maruotti 2002, 40) sia dei principi fondamentali desumibili dal t.u. espr., come afferma l’art. 5, d.p.r. 327/2001 (Saturno e Stanzione 2002, 70).
La legge disciplina le competenze relative alle funzioni espropriative, la fase di apposizione del vincolo e gli atti comportanti la dichiarazione di pubblica utilità.
La l.r. Emilia Romagna, 3.6.2003, n. 10, ha successivamente portato alcune modifiche rispondenti all’esigenza di semplificare e accelerare le procedure amministrative per la realizzazione di alcune tipologie di opere.
In particolare è precisato il principio della coincidenza tra l’autorità che realizza l’opera e il soggetto espropriante.
Tale legislazione ha l’obiettivo di consentire al privato interessato alla realizzazione di un’opera pubblica di partecipare al procedimento che lo coinvolge fin dalla fase di apposizione del vincolo che deve essere comunicato a ciascun proprietario interessato.
I soggetti interessati hanno la facoltà di presentare osservazioni al vicolo mentre l’amministrazione è obbligata a rispondere motivatamente ovvero ad accoglierle modificando, magari, il progetto.
La legge regionale si applica a tutte le procedure espropriative attivate sul territorio regionale che abbiano ad oggetto un bene immobile o un diritto relativo ad un bene immobile e che siano tese alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità.
Il soggetto espropriante può essere diverso dall’ente pubblico.
La legge regionale conferma la regola generale che attribuisce la competenza espropriativa al soggetto cui è demandata la realizzazione dell'opera.
La Regione é competente allo svolgimento delle procedure espropriative per le opere pubbliche di difesa del suolo da essa realizzate, mentre i
Consorzi di bonifica lo sono per tutte le opere di bonifica da loro realizzate; i soggetti attuatori, per le opere e i lavori di competenza regionale loro affidati, sono competenti allo svolgimento delle procedure espropriative, art. 20, l.r. Emilia Romagna, 3.6.2003, n. 10, che inserisce art. 6 bis, l.r. Emilia Romagna, 19.12.2002, n. 37.
Qualora si tratti di opere private di pubblica utilità assume la funzione di autorità espropriante l’ente che ha la competenza a dichiarare la pubblica utilità.
Gli enti locali devono dotarsi, se non è ancora stato costituito, di un ufficio per le espropriazioni.
Deve trattarsi di una struttura unica con competenza generale su tutti i procedimenti ablatori per potere garantire ai soggetti passivi coinvolti dal procedimento l’accesso più semplice agli atti amministrativi.
La legge prevede forme di collaborazione fra gli enti pubblici al fine di migliorare l’espletamento delle attività in materia di esproprio.
I comuni possono avvalersi di un’unica struttura cui attribuire funzioni di sportello unico per le attività produttive, per l’edilizia e per gli espropri, art. 3, 6° co., l.r. Emilia Romagna, 19.12.2002, n. 37.
Le province e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con i comuni al fine di avvalersi dell’ufficio per le espropriazioni dei comuni
I comuni possono istituire uffici intercomunali.
Le regione svolge, in via generale, una funzione di coordinamento e di consulenza nei confronti di tutte le autorità esproprianti.
Essa inoltre svolge compiti di osservazione e di monitoraggio.



138. La pianificazione urbanistica comunale e l’apposizione del vincolo espropriativo.

LEGISLAZIONE: d.p.r. 327/2001, art. 16, 5° co. - d.lg. 302/2002, art. 1, 1° co., lett. o) - l.r. Emilia Romagna, 24.3.2000, n. 20, artt. 28, 30 - l.r. Emilia Romagna, 19.12.2002, n. 37, artt. 8.

Nel disciplinare la pianificazione urbanistica comunale la l.r. Emilia Romagna, 24.3.2000, n. 20, distingue il Piano Strutturale Comunale (PSC) dal Piano Operativo Comunale (POC).
Il Piano Strutturale Comunale è lo strumento di pianificazione urbanistica generale che deve essere predisposto dal Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso, ex art. 28, 1° co., l.r. Emilia Romagna, 24.3.2000, n. 20.
Il Piano Operativo Comunale, invece, è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni.
Il piano prevede la possibilità di compensare la proprietà per le compressioni imposte dal vincolo di destinazione per le dotazioni territoriali o per le infrastrutture per la mobilità.
Il POC può assegnare, infatti, quote di edificabilità.
Per il medesimo scopo lo strumento urbanistico può prevedere, anche attraverso la stipula di accordi il recupero delle cubature afferenti alle aree da destinare a servizi, su diverse aree del territorio urbano.
La deliberazione di approvazione del POC assume per le opere pubbliche e di interesse pubblico il valore e gli effetti del Piano Urbanistico Attuativo e comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste.
Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità cessano se le opere non hanno inizio entro cinque anni dall'entrata in vigore del POC.
Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti, ex art. 30, l.r. Emilia Romagna, 24.3.2000, n. 20.
Detta ripartizione di funzioni fra lo strumento di pianificazione generale e operativa rileva in particolare nella fase di apposizione del vincolo espropriativo.
Si nota preliminarmente come la mancata definizione temporale fra l’approvazione dei due strumenti pianificatori, in sede di adeguamento della strumentazione urbanistica esistente può comportare uno splafonamento temporale del termine quinquennale di durata del vincolo di piano posto precedentemente.
In ogni caso il legislatore regionale ha precisato con la l.r. Emilia Romagna, 19.12.2002, n. 37, art. 8, che solo attraverso il Piano operativo comunale ovvero la sua variante sono apposti i vincoli urbanistici finalizzati all'acquisizione coattiva di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, art. 8, 1° co., l.r. Emilia Romagna, 19.12.2002, n. 37.
Il legislatore regionale ha inoltre affermato che i vincoli urbanistici preordinati all'esproprio possono essere apposti attraverso altri provvedimenti come mediante l’approvazione di accordi di programma di cui all'articolo 40 della l.r. 20/2000, nonché tramite conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che secondo la legislazione nazionale e regionale vigente comportano variante al POC, art. 8, 2° co., l.r. Emilia Romagna, 19.12.2002, n. 37.
L’apposizione del vincolo espropriativo deve essere esplicitamente indicata dagli atti deliberativi che la prevedono.
E’ previsto l’obbligo da parte del comune che predispone il Piano Operativo Comunale o la sua variante specifica o da parte dell’ente che promuove l’accordo di programma o indice la conferenza di servizi per l’esecuzione di un’opera pubblica di predisporre un elaborato che indichi le aree in cui si intende porre il vincolo e i soggetti proprietari delle stesse, art. 10, 1° co., l.r. Emilia Romagna, 19.12.2002, n. 37.
L’avviso della avvenuta adozione del Piano Operativo Comunale e degli altri atti da cui deriva il vincolo deve indicare che tali atti sono preordinati alla apposizione del vicolo espropriativo.
La legge regionale è particolarmente sensibile alla comunicazione dell’avviso di procedimento ai proprietari delle aree interessate alla espropriazione.
Se il vincolo espropriativo è apposto attraverso il Piano Operativo Comunale, la pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione sostituisce la comunicazione individuale e la partecipazione dei proprietari degli immobili interessati dal vincolo espropriativo.
Nei casi, invece, in cui il vincolo espropriativo sia apposto mediante variante specifica al Piano Operativo Comunale, avente ad oggetto la localizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero mediante l'approvazione di accordi di programma o attraverso conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, l'avvio del procedimento è comunicato ai proprietari delle aree in cui si intende realizzare l'opera.
La comunicazione è effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante strumento telematico.
Nella comunicazione devono essere indicati il luogo di deposito della variante specifica e dell'atto da cui derivi il vincolo espropriativo ed il nominativo del responsabile del procedimento.
La comunicazione individuale è necessaria anche se i proprietari sono più di cinquanta, diversamente da quanto disposto dall’art. 16, 5° co., d.p.r. 327/2001, sost. art. 1, 1° co., lett. o), d.lg. 302/2002.
La comunicazione di avvio del procedimento consente ai proprietari delle aree di presentare osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Anche in detta ipotesi i termini per la presentazione delle osservazioni divergono da quanto stabilito dalla legislazione nazionale, ex art. 16, 10° co., d.p.r. 327/2001, sost. art. 1, 1° co., lett. o), d.lg. 302/2002.
Il Consiglio comunale o le altre amministrazioni competenti sono tenuti all'esame puntuale delle osservazioni presentate dai soggetti interessati dai vincoli espropriativi.
La carenza di motivazione nel respingere le osservazioni presentate comporta l’illegittimità del procedimento di approvazione.



139. La difformità dell’opera dal Piano Strutturale Comunale o dal Piano Operativo Comunale.

LEGISLAZIONE: l.r. Emilia Romagna, 19.12.2002, n. 37, art. 12.

Se l’opera è difforme dal Piano Strutturale Comunale, per la particolare impostazione data dalla legislazione dell’Emilia Romagna, si deve procedere a due distinte varianti: quella del Piano Strutturale Comunale e quella del Piano Operativo Comunale, poiché quest’ultimo non può autonomamente variare lo strumento urbanistico principale.
Le ipotesi contemplate sono due: nel primo caso l’opera non è conforme al Piano Strutturale Comunale, nel secondo l’opera è prevista dal Piano Strutturale Comunale, ma non risulta conforme alle previsioni del Piano Operativo Comunale, art. 12, l.r. Emilia Romagna, 19.12.2002, n. 37.
Qualora l'opera pubblica o di pubblica utilità non risulti conforme alle previsioni del piano strutturale comunale (PSC), l'autorità competente all'approvazione del progetto preliminare ovvero il soggetto privato richiede la realizzazione dell'opera al Consiglio comunale, il quale si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento.
La determinazione positiva del Consiglio comunale sul progetto preliminare comporta l'avvio del procedimento di variante al PSC.
Il Consiglio comunale può attribuire alla deliberazione di approvazione della variante al PSC il valore e gli effetti di approvazione di POC o di variante specifica allo stesso, comportante apposizione del vincolo espropriativo, qualora:
a) gli elaborati ed elementi conoscitivi e valutativi, predisposti dall'autorità competente alla realizzazione dell'opera ovvero dal soggetto privato che chiede l'espropriazione, presentino i contenuti necessari per l'approvazione del POC o di variante specifica allo stesso;
b) siano acquisiti i pareri e gli atti di assenso;
c) siano seguite le forme di concertazione e di partecipazione.
In tal caso il comune può contestualmente variare entrambi gli strumenti urbanistici.
Si può anche verificare l’ipotesi che l'opera pubblica o di pubblica utilità sia prevista dal PSC, ma non risulti conforme alle previsioni del POC, in quanto in sede attuativa si è, ad esempio, proceduto ad una limitazione delle ipotesi di intervento poi modificate dalle esigenze successive di localizzazione ed individuazione dell'opera pubblica.
La determinazione positiva del Consiglio comunale sul progetto preliminare, trasmesso dall'autorità competente alla realizzazione dell'opera ovvero dal soggetto privato che chiede l'espropriazione, costituisce adozione di POC o di variante allo stesso.
La delibera di approvazione della variante al POC comporta altresì la dichiarazione di pubblica utilità qualora l'autorità competente alla realizzazione dell'opera ovvero il soggetto privato che chiede l'espropriazione ne faccia espressa richiesta trasmettendo all'amministrazione comunale il progetto definitivo dell'opera, in luogo di quello preliminare.
In tale caso il POC o la variante allo stesso è approvata con le modalità previste dalla legge regionale.



140. La durata del vincolo espropriativo. La dichiarazione di pubblica utilità.

LEGISLAZIONE: l. 167/1962, art. 9 - d.p.r. 327/2001, art. 39 - l.r. Emilia Romagna, 19.12.2002, n. 37, art. 13.

Il vincolo espropriativo ha la durata di cinque anni salvo che sia diversamente disciplinato dalla legislazione regionale o statale.
Il vincolo apposto dai piani di zona per l’edilizia economico popolare ha, ad esempio, durata di 18 anni, ex art. 9, l. 167/1962 e mod.
Il vincolo può essere legittimamente reiterato una sola volta e, in tal caso, spetta come indennizzo al proprietario una somma calcolata ex art. 39, d.p.r. 327/2001 (Centofanti 2003 (3), 86).
Gli interventi consentiti, fino all’approvazione del Piano Strutturale Comunale, sono solamente quelli sul patrimonio edilizio esistente.

1. Il vincolo espropriativo si intende apposto quando diventa efficace la delibera di approvazione del POC o della sua variante nonché uno degli atti di natura negoziale di cui all'articolo 8, 2° co., ed ha durata di cinque anni, salvo che specifiche disposizioni regionali o statali prevedano un diverso termine di durata. Entro il medesimo termine deve essere emanato l'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
2. Qualora non venga dichiarata la pubblica utilità entro il termine di cui al comma 1, il vincolo apposto decade e le aree interessate sono sottoposte al regime giuridico di cui all'articolo 5 della legge regionale 25.11.2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia).
3. Il vincolo decaduto può essere motivatamente reiterato, per una sola volta, attraverso uno degli atti di cui all'articolo 8, 1 e 2 co., tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute nella normativa statale e regionale relativa alle dotazioni territoriali e fermo restando la corresponsione al proprietario dell'indennità di cui all'articolo 39 del d.p.r. 327/2001.
(Art. 13, l.r. Emilia Romagna, 19.12.2002, n. 37).

Solo le opere conformi alle previsioni del POC o ad una sua variante possono essere oggetto di dichiarazione di pubblica utilità. La dichiarazione di pubblica utilità di un’opera pubblica o di pubblico interesse deriva esclusivamente dall'approvazione:
a) del progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;
b) del Piano urbanistico Attuativo (PUA) di cui all'articolo 31 della l.r. 20/2000;
c) di uno strumento di pianificazione, anche di settore o attuativo, ovvero dal rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti qualora, in base alla normativa vigente, l'approvazione od il rilascio di tali atti equivalga a dichiarazione di pubblica utilità, art. 15, l.r. Emilia Romagna, 19.12.2002, n. 37.
La fase dell’approvazione del progetto definitivo o del Piano Urbanistico Attuativo è, parimenti, oggetto di comunicazione da parte dell’ufficio per le espropriazioni al soggetto passivo del procedimento.
L’amministrazione deve, infatti, compilare un allegato nel quale siano indicate le aree da espropriare ed i nominativi di coloro che risultano essere proprietari secondo le scritture dei registri catastali.


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