lunedì 22 ottobre 2012

Segnalazione certificata di inizio attività. Tutela del terzo. Sollecitare l'esercizio del potere sanzionatorio.


Segnalazione certificata di inizio attività. Tutela del terzo. Sollecitare l'esercizio del potere sanzionatorio.


L’art. 19, comma 6-ter, della L. 7 agosto 1990, n. 241, mod. dall’art. 6, comma 1, lett. c), D.L.vo 138/2011, modifica l’interpretazione giurisprudenziale, disponendo che la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività si riferiscono ad attività liberalizzate.
Esse non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».  N. Centofanti, P. Centofanti e M. Favagrossa, Diritto urbanistico, 2012, 754.
La giurisprudenza ha precisato che  dopo la presentazione al Comune di una DIA  ed il consolidamento di questa con il decorrere dei termini di legge, il terzo agisca dinanzi al g.a. chiedendo l'annullamento del silenzio e l'emanazione di una pronuncia di condanna del Comune all'adozione del provvedimento inibitorio all'esecuzione dei lavori di cui alla DIA, il ricorso è inammissibile: visto l'art. 19 comma 6 ter, l. n. 241 del 1990, introdotto dal d.l. 13 agosto 2011 n. 138, conv. dalla l. 14 settembre 2011 n. 148(il quale prevede che « in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31 commi 1, 2 e 3, d.lg. 2 luglio 2010 n. 104 »), il soggetto che si oppone all'intervento è legittimato a presentare un'istanza all'Amministrazione affinchè, quest'ultima, ponga in essere i provvedimenti sanzionatori e di autotutela previsti dalla normativa vigente; in presenza di un'eventuale inerzia, e della successiva attivazione della procedura del silenzio, il terzo, presumibilmente leso, non potrà chiedere al giudice il riesercizio del potere inibitorio (potere esauritosi a seguito del decorso del termine di legge), ma potrà sollecitare l'esercizio del generale potere sanzionatorio proprio della P.A a reprimere l'abuso perpetratosi; pertanto, è evidente l'inammissibilità del ricorso in s.g. che, in quanto tale, non appaia, in nessuna parte di esso, strutturato utilizzando lo strumento dell'impugnativa del silenzio ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del codice del processo, non essendovi, infatti, traccia alcuna della presentazione di un'istanza all'Amministrazione affinchè quest'ultima eserciti i poteri di vigilanza ed eventualmente di autotutela. Nella specie si tratta della realizzazione di un parcheggio esterno in un terreno. T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 12/04/2012, n. 519.

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