lunedì 22 ottobre 2012

Permesso costruire. Silenzio assenso. Tutela terzi. Annullamento p.a.


Permesso costruire. Silenzio assenso. Tutela terzi. Annullamento p.a.

Il permesso di costruire è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta oppure entro quaranta giorni dalla stessa qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della l. 7 8. 1990, n. 241.
E’ confermato dall’art. 13, d.l. 2012, n. 83 , conv. l. 7.8.2012, n. 134, mod. art. 20, d.p.r. 380/2001, che i termini per il rilascio del provvedimento sono tassativi. ».  N. Centofanti, P. Centofanti e M. Favagrossa, Diritto urbanistico, 2012, 625.
I termini per il rilascio del provvedimento  sono raddoppiati per i Comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
Decorso inutilmente il termine si forma il silenzio  assenso.
La dottrina  sottolinea che il silenzio assenso non può aver altro significato che quello di una misura di semplificazione tesa ad evitare che gli effetti impeditivi riconducibili alla mancata emanazione del provvedimento abilitativo vengano a gravare sul richiedente nelle situazioni di patologica inerzia dell’amministrazione.
La procedura è stata ulteriormente semplificata dal d.l. 17.10.2012 che elimina il silenzio rifiuto nei casi in cui siano presenti vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
Non è più tollerata l’inerzia delle Amministrazioni, che devono sempre giungere a un provvedimento espresso. 
Il testo prevede che, una volta decorso il termine di quarantacinque giorni per la pronuncia da parte del soprintendente sull’autorizzazione paesaggistica, l’amministrazione competente abbia l’obbligo di provvedere sulla domanda di autorizzazione.
C’è da chiedersi se il richiedente è tutelato da tutta questa semplificazione.
Nei casi di silenzio significativo, ossia quelli in cui la norma attribuisce al comportamento inerte dell'Amministrazione protratto per un certo termine il valore legalmente tipico di assenso o di rigetto della domanda è l'autorità della legge che sostituisce al comportamento silente un provvedimento .
Tale provvedimento soggiace al regime di impugnazione in quanto il rischio di ricorsi di terzi che si sentano lesi dal comportamento assentivo e che possono chiederne l’annullamento pere carenza dei requisiti di legge è sempre presente
L’autotutela della p.a. consente, inoltre, l’esercizio dei poteri di ritiro in autotutela comuni a tutti gli atti amministrativi. Consiglio di Stato comm. spec., 17/01/2001, n. 1242.
L’unica tutela effettiva non è contemplata.
Il danno automatico per il ritardo e l’azione per danni nei confronti del funzionario responsabile del procedimento sono rimaste nella penna del legislatore.

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