giovedì 4 ottobre 2012

Localizzazione Centrali nucleari III


8. Il conflitto di attribuzione.

Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale le leggi regionali di Puglia, Campania e Basilicata che impediscono l'installazione di impianti nucleari nei loro territori [1].
Le tre leggi non riconoscono l'esclusiva competenza dello Stato in materia di tutela della concorrenza, art. 117, comma 2, lett. e), cost. [2], della sicurezza, art. 117, comma 2, lett. h), cost. [3], dell'ambiente, art. 117, comma 2, lett. s), cost. [4].
Le stesse leggi regionali intervengono autonomamente in una materia concorrente con lo Stato quale quella della produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, art. 117, comma 3, cost., senza rispettare i principi fissati dalla normativa statale.
I criteri suddetti sono in corso di approvazione; essi sono solo enunciati nella delega fissata dalla l. 99/2009 in maniera tale da evidenziare un conflitto solo potenziale; vi è il dubbio che il ricorso al momento sia ammissibile.
Il conflitto di attribuzione è sicuramente evidente solo quando, dopo l’approvazione del d. lg. le regioni non si siano conformate agli stessi principi approvati con provvedimento legislativo.


9. Il d. lg. 15 febbraio 2010, n. 31.

Il d. lg. 15 febbraio 2010, n. 31, detta la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative.
Il d.lg. è frutto di una prova di forza del Governo che non ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza delle regioni.Poiché il parere negativo della Conferenza non è vincolante la legittimità del d.lg. è garantita, ma si preannuncia un percorso ad ostacoli dell’esecutivo nell’attuazione del decreto [5].

Capitolo 4

I decreti delegati. La certificazione dei siti

SOMMARIO: 1. L’Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all’art. 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Autorità amministrativa indipendente. 1.1. Le funzioni. 2. I requisiti degli operatori e degli impianti fissati con d. lg. 15 febbraio 2010, n. 31. 3. Le caratteristiche dei siti. Lo schema di parametri per le aree idonee. 3.1. Il segreto militare nel d. lg. 15 febbraio 2010, n. 31. 4. La Valutazione Ambientale Strategica. 5. I contenuti. 6. L’istanza per la certificazione dei siti. Il procedimento. 7. L’intesa con la regione interessata. Il procedimento in caso di dissenso. Il Comitato interistituzionale Ministeri – Regione. 7.1. Il potere sostitutivo. I principi costituzionali.

 


1. L’Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all’art. 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Autorità amministrativa indipendente.

L’art. 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ha istituito l'Agenzia per la sicurezza nucleare [6].
L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri. I componenti dell'Agenzia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa il presidente dell'Agenzia, due membri sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e due dal Ministro dello sviluppo economico.
I commentatori affermano l’Agenzia per la sicurezza nucleare  non godrà però dell’indipendenza necessaria, anzi, il passaggio in merito è stato cancellato con un apposito emendamento al testo legislativo originario . Le conseguenze di tale decisione non possono che essere negative, in termini di credibilità del paese, anche alla luce delle procedure di nomina dei cinque membri del collegio. Nello specifico, il presidente è nominato dal premier, mentre due membri a testa sono indicati dai ministri dell’Ambiente e dello Sviluppo economico. E’ previsto un parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti ma non vi è alcun requisito di maggioranza qualificata, rendendo di fatto le nomine puramente politiche [7].
L’Agenzia rientra fra le autorità amministrative indipendenti.
Le autorità amministrative indipendenti sono istituite dal legislatore al fine di governare determinati settori di servizi prima affidati all’amministrazione. Il fenomeno è del tutto differente da quello della cosiddetta amministrazione per enti pubblici dove gli enti erano direttamente dipendenti dall’amministrazione statale e, in particolare, avevano il controllo diretto o indiretto da parte dei ministeri.
Le autorità amministrative indipendenti sono, infatti, totalmente svincolate da ogni rapporto con l’organizzazione ministeriale.
Il fenomeno ha incontrato un indubbio successo visto il proliferare di tali autorità.
Non esiste una legge generale che disciplini le caratteristiche fondamentali di dette autorità perché questi enti non costituiscono una categoria omogenea; si può solo evidenziare una caratteristica negativa ossia che esse non sono organi dell’amministrazione statale.
Le Autorità esercitano dei poteri regolatori nell’ambito delle competenze ad esse attribuite che sono poste al di fuori della tradizionale tripartizione dei poteri e al di fuori del circuito di responsabilità delineato dall'art. 95 della Costituzione.
Detto potere deve essere supportato da un procedimento partecipativo, inteso come strumento della partecipazione dei soggetti interessati sostitutivo della dialettica propria delle strutture rappresentative.
La dottrina nota che nonostante la natura ibrida che ne caratterizza status e disciplina, collocandosi le autorità sul crinale tra la disciplina privatistica e quella pubblicistica, vi è tuttavia un generale consenso, in dottrina ed in giurisprudenza, sull'applicabilità ad esse dei principi che regolano l'azione amministrativa, e quindi, innanzitutto, dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 Cost.; di poi, dei principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 15/2005 [8].
.In assenza di responsabilità e di soggezione nei confronti del Governo, l'indipendenza e neutralità delle Autorità può trovare un fondamento dal basso, a condizione che siano assicurate le garanzie del giusto procedimento e che il controllo avvenga poi in sede giurisdizionale.
Non è pensabile che l'attività di regulation sia svolta senza la necessaria partecipazione al procedimento dei soggetti interessati: nei settori regolati dalle Autorità, in assenza di un sistema completo e preciso di regole di comportamento con obblighi e divieti fissati dal legislatore, la caduta del valore della legalità sostanziale deve essere compensata, almeno in parte, con un rafforzamento della legalità procedurale, sotto forma di garanzie del contraddittorio.
La dottrina ha sottolineato che si instaura una correlazione inversa tra legalità sostanziale e legalità procedurale: quanto meno è garantita la prima, per effetto dell'attribuzione alle Autorità indipendenti di poteri normativi e amministrativi non compiutamente definiti, tanto maggiore è l'esigenza di potenziare le forme di coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nel procedimento finalizzato all'assunzione di decisioni che hanno un impatto rilevante sull'assetto del mercato e sugli operatori [9].


1.1. Le funzioni.

L'Agenzia per la sicurezza nucleare svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari provenienti sia da impianti di produzione di elettricità sia da attività medihe ed industriali, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di vigilanza sulla costruzione, l'esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica [10].
L'Agenzia è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA [11] e dalle risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) [12] , attualmente preposte alle attività di competenza dell'Agenzia che le saranno associate.
La norma mette in accento una delle caratteristiche della costruzione delle centrali che devono essere senza oneri per lo Stato a cominciare dai costi per l'Agenzia.
L’Agenzia svolge le sue funzioni senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica [13] e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ex art. 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
L'Agenzia vigila sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all'ambiente ed in ossequio ai princìpi di precauzione suggeriti dagli organismi comunitari.
L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare.
L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri Paesi e con le organizzazioni europee e internazionali d'interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati, anche concludendo accordi di collaborazione.
5. L'Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.
In particolare:
a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche in riferimento alle attività di cui al comma 1 sono soggette al preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia;
b) l'Agenzia ha la responsabilità del controllo e della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi;
c) l'Agenzia svolge ispezioni sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture, al fine di assicurare che le attività non producano rischi per le popolazioni e l'ambiente e che le condizioni di esercizio siano rispettate;
d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e a partecipare alle prove richieste;
e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di qualità, l'Agenzia richiede ai soggetti responsabili del progetto, della costruzione e dell'esercizio hdegli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali, la trasmissione di dati, informazioni e documenti;
f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, standard e procedure tecniche e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformità alla normativa comunitaria e internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
g) l'Agenzia può imporre prescrizioni e misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza da parte dei medesimi soggetti alle richieste di esibizione di documenti ed accesso agli impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i documenti acquisiti non siano veritieri, irrogare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie.
Gli importi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia sono versati, per il funzionamento dell'Agenzia stessa.
h) l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;
i) l'Agenzia definisce e controlla le procedure che i titolari dell'autorizzazione all'esercizio o allo smantellamento di impianti nucleari o alla detenzione e custodia di materiale radioattivo devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita nel rispetto dei migliori standard internazionali, fissati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA);
l) l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie.
Lo statuto dell'Agenzia, in corso di approvazione, dovrà stabilire i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e la vigilanza della stessa in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge, ex art. 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99.


2. I requisiti degli operatori e degli impianti. I requisiti fissati con d. lg. 15 febbraio 2010, n. 31.

La dottrina rileva che l’evoluzione interna al settore dell’energia ha comportato uno schema operativo che consenta al provato di inserirsi nella realizzazione delle centrali nucleari. Il processo di liberalizzazione del mercato elettrico in atto da tempo su iniziativa delle istituzioni comunitarie in vista della formazione di un mercato unico dell’energia è in Italia relativamente più avanzato che in altri paesi europei. Difatti, nonostante la forte presenza dell’ex-monopolista, cioè di Enel, il mercato elettrico interno vede la presenza di un significativo numero di produttori, distributori e venditori.
La precedente esperienza italiana nel settore nucleare relativa alla costruzione e all’esercizio delle vecchie centrali si è svolta in regime di monopolio legale della produzione di energia ormai definitivamente abbandonato. La presenza di un mercato liberalizzato richiede quindi un mutamento di prospettiva nella regolazione del nucleare: da un lato le nuove regole debbono garantire ad una pluralità di soggetti industriali di poter partecipare con le proprie risorse e competenze alla produzione di energia elettronucleare; dall’altro debbono essere introdotti adeguati correttivi alle dinamiche di mercato per rendere con esso compatibili quelle misure potenzialmente lesive della concorrenza che si sono finora accompagnate di regola agli investimenti degli operatori privati nel settore nucleare [14].
Per adeguarsi a dette nuove regole il legislatore ha disposto che gli operatori devono essere in possesso o in grado di garantire i requisiti soggettivi, definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in termini di disponibilità delle risorse umane e finanziarie, capacità tecniche, materiali e delle strutture organizzative necessarie per attivare, gestire e controllare il processo di ottenimento delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legge in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, nonché per garantire il pieno controllo delle attività di progettazione, costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti nucleari, anche nel rispetto delle raccomandazioni formulate dall’AIEA, ex art. 5, d.m. 23 dicembre 2009, n. 174 [15].
Gli operatori, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, presentano al predetto Ministero ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il proprio programma di intervento [16] per lo sviluppo di impianti nucleari.
I programmi devono rispettare le linee programmatiche individuate dal Governo ai sensi dell’articolo 3 e delle delibere CIPE di cui all’articolo 26 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
Gli indirizzi sono quelli della politica energetica governativa che nella normativa statale si rapporta con la pianificazione territoriale regionale in maniera del tutto indiretta.
La verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari [17] per la predisposizione del rapporto preliminare di sicurezza è affidata all’Agenzia su richiesta degli operatori.


3. Le caratteristiche dei siti. Il procedimento di approvazione.

Le caratteristiche dei siti sono proposte dall’Agenzia e approvate dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Le caratteristiche ambientali e tecniche cui devono rispondere le aree idonee sono: a) popolazione e fattori socio-economici; b) qualità dell’aria; c) idrologia e risorse idriche; d) fattori climatici; e) biodiversità; f) geofisica e geologia; g) valore paesaggistico; h) valore architettonico-storico; i) accessibilità; l) sismo-tettonica; m) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto; n) strategicità dell’area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica; o) rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante, ex art. 8, d.lg. 23.12.2009, n. 174.
I criteri generali ed astratti che delineano le caratteristiche dei siti sono aggetto di un procedimento di accesso che ne consente la verificabilità
Lo schema che delinea le caratteristiche dei siti  è pubblicato sui siti Internet del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Agenzia, dando contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale.
Nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possono formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Le caratteristiche dei siti sono approvate con d.m. su proposta dell’Agenzia formulata tenendo conto delle osservazioni pervenute e motivando l’eventuale mancato accoglimento delle stesse.
La localizzazione è posta alla fine di un complesso procedimento che come abbiamo visto parte dalla definizione astratta delle caratteristiche dei siti. Nel frattempo stanno circolando in via ufficiosa i nomi di dieci città che tra qualche anno potrebbero ospitare gli impianti atomici Monfalcone in provincia di Gorizia, Scanzano Jonico in Basilicata, Palma in provincia di Agrigento, Oristano in Sardegna, Chioggia in provincia di Venezia, Caorso in provincia di Piacenza, Trino Vercellese in provincia di Vercelli, Montalto di Castro in provincia di Viterbo, Termini Imerese in Sicilia e Termoli in Molise potrebbero essere scelti per la costruzione delle centrali nucleari.
Quel che è certo è la disponibilità data da Regioni come Sicilia e Molise alla realizzazione degli impianti.
Il decreto, allo studio del Comitato di Esperti predisposto dal Governo, copre tutta la catena del nucleare toccando aree, siti, impianti, depositi, indennizzi alla popolazione e lo smantellamento delle centrali a fine funzione, operazione già affidata a Sogin.
I siti devono avere alcuni requisiti:la vicinanza al mare o a fiumi per l’approvvigionamento idrico, l’assenza di rischio sismico e un adeguato collegamento con la rete elettrica sono le caratteristiche ideali per la costruzione delle nuove centrali [18].


3.1. Il segreto militare nel d. lg. 15 febbraio 2010, n. 31.

La l. 23.7.2009, n. 99, art. 25, comma 2 definisce i seguenti principi direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell’esercizio della delega.
Fra l’altro vi è la previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione.
Il d.p.c.m. 8.4.2008 sul segreto di Stato sugli impianti civili per produrre energia all’all. n. 17, ricomprende gli stabilimenti civili di produzione bellica e gli impianti civili per produzione di energia ed altre infrastrutture critiche.
Le future centrali nucleari e i termovalorizzatori, alias inceneritori, saranno coperti da segreto militare.
Uno degli ultimi decreti di Prodi che estende il segreto militare anche a “impianti civili per produzione di energia ed altre infrastrutture critiche”.
La definizione è comodamente ampia, direi. Le “infrastrutture critiche” sono un insieme indefinito ed infinito.
Significa che per l’ubicazione delle medesime si potrà andare per le spicce. Inoltre vigili del fuoco ed Asl non effettueranno più i controlli.
Queste funzioni, dice il decreto, “sono svolte da autonomi uffici di controllo collocati a livello centrale dalle amministrazioni interessate che li costituiscono con proprio provvedimento”.
Significa, credo di poter tradurre, che non verremo mai a sapere cosa succederà dentro centrali nucleari, inceneritori ed “infrastrutture critiche” assortite.
Quello che uscirà fuori dagli impianti, almeno quello, lo potremo mai più sapere? E se scopriremo inquinate acqua o aria, alla fonte di quell’inquinamento coperta da segreto militare riusciremo più a risalire?


4. La Valutazione Ambientale Strategica.

L’art. 9, d.lg. 23.12.2009, n. 174, obbliga la vas per dei criteri che fissano le caratteristiche ambientali.
La Strategia nucleare, insieme ai parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee sono soggette alle procedure di valutazione ambientale strategica ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché al rispetto del principio di giustificazione di cui alla Direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio del 13 maggio 1996.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare cura lo svolgimento della consultazione pubblica, secondo i principi e le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed iniziative volte a consentire la partecipazione al procedimento delle popolazioni interessate.
Al termine della procedura di valutazione ambientale strategica, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il parere motivato, adottato di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministro per i beni e le attività culturali.
Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adeguano, per le parti di rispettiva competenza, la Strategia e i parametri sulle caratteristiche ambientali secondo le conclusioni della Valutazione ambientale strategica e sottopongono gli atti così adeguati all’approvazione del Consiglio dei Ministri.
I testi approvati sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


5. I contenuti della v.a.s.

Il d.lg. 4/2008, dopo avere abrogato la disciplina portata dal d.lg. 3.4.2006, n. 152, regola la valutazione ambientale strategica  di piani e progetti, recependo la dir. europea 2001/42  [19].
La v.a.s. deve essere effettuata per tutti i piani e programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che, al contempo, definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti sottoposti a v.i.a. o a verifica di assoggettabilità a v.i.a.
Rispetto alla precedente definizione, che comprendeva integralmente quella della direttiva 2001/42/CE, l’obbligo della v.a.s. è ora previsto anche per i piani di gestione della qualità dell’aria ampliando così ulteriormente una casistica già particolarmente estesa.
Sono sottoposti a v.a.s. anche i piani/programmi per i quali è necessaria la valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 8.9.1997, n. 357 (in questo caso, la valutazione d'incidenza è compresa nella procedura) in considerazione dei possibili impatti sulle zone di protezione speciale o sui siti di importanza comunitaria.
Diversamente la v.i.a. consiste nello studio concernente l’impatto sull’ambiente dalla realizzazione di una singola opera.
La procedura di v.a.s. ha natura endoprocedimentale ed è quindi effettuata durante il processo di formazione del piano o del programma e prima della sua approvazione definitiva. Essa è quindi parte integrante delle procedure ordinarie utilizzate per l’adozione e approvazione dei piani e dei programmi.
La v.a.s. deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione.
La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all’autorità procedente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.
L'allegato VI, d. lg. 4/2008, riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma.
Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di differenti disposizioni normative.
La proposta di piano o di programma è comunicata all'autorità competente.
La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso.
Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione.
La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.
La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione, ex art. 12,  d.lg. 3.4.2006, n. 152,  mod. art. 1, d.lg. 4/2008.
Per i piani sottoposti a v.a.s. va redatto un rapporto ambientale che è parte integrante della documentazione del piano o del programma.
Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.
Le informazioni da fornire nel rapporto ambientale sono contenute nell'allegato VI, ex art. 13, 4° co.,  d.lg. 3.4.2006, n. 152,  mod. art. 1, d. lg. 4/2008.
Contestualmente alla comunicazione del rapporto ambientale all’autorità competente, l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o sul Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma interessata.
L'avviso deve contenere: il titolo della  proposta di  piano o di programma, il proponente, l’autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare  la sintesi non tecnica anche mediante pubblicazione sul proprio sito web.
Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, ex art. 14,  d.lg. 3.4.2006, n. 152, mod. art. 1,  d. lg. 4/2008
L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza dei termini utili per la presentazione di osservazioni.
L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione, ex art. 15, d.lg. 3.4.2006, n. 152,  mod. art. 1, d.lg. 4/2008.
Ogni decisione è demandata all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma. A tale autorità è trasmesso il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, ex art. 16,  d.lg. 3.4.2006, n. 152,  mod. art. 1, d.lg. 4/2008.
La decisione finale è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si può prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre resi pubblici, anche attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorità interessate: a) il parere motivato espresso dall'autorità competente; b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma, ex art. 17,  d.lg. 3.4.2006, n. 152,  mod. art. 1, d.lg. 4/2008. La mancata redazione della v.a.s. determina l’annullabilità del piano.

6. L’istanza per la certificazione dei siti. Il procedimento.

E’ l’operatore che propone al Ministero dello sviluppo economico ed all’Agenzia istanza per la certificazione di un sito sulla base dei criteri fissati
L’istanza deve contenere per ciascun sito, a pena di irricevibilità, i dati identificati con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l’Agenzia [20].
L’Agenzia effettua l’istruttoria tecnica sulle singole istanze dopo aver completato la verifica della regolarità formale delle istanze medesime, complete di documentazione, entro 30 giorni della relativa ricezione.
L’Agenzia, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda - salva la possibilità di richiedere delle integrazioni - rilascia la certificazione per ciascun sito proposto [21] .



7. L’intesa con la regione interessata. Il procedimento in caso di dissenso. Il Comitato interistituzionale Ministeri - Regione.

L’Agenzia trasmette le certificazioni dei siti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il Ministro dello sviluppo economico sottopone ciascuno dei siti certificati all’intesa della Regione interessata.
In caso di mancata definizione dell’intesa entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell’intesa stessa, si provvede alla costituzione di un Comitato interistituzionale [22], i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall’altro.
L’intesa opera anche in deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile localizzazione.
Il legislatore mantiene la procedura di localizzazione unica per le varie centrali che si devono realizzare.
Il Ministro dello sviluppo economico trasmette l’elenco dei siti certificati sui quali è stata espressa l’intesa regionale alla Conferenza Unificata che si deve esprime entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Se non si raggiunge l’intesa il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito.
Solo a tal punto il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta il decreto di approvazione dell’elenco dei siti certificati.
Con il medesimo decreto ciascun sito certificato ed approvato è dichiarato di interesse strategico nazionale, soggetto a speciali forme di vigilanza e protezione, ed è attribuito alla titolarità dell’operatore richiedente.
Il decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nei siti Internet del Ministero dello sviluppo economico, dei Ministeri concertanti e dell’Agenzia, ex art. 11, d.l. 23.12.2009, n. 174.


7.1. Il potere sostitutivo. I principi costituzionali.

La materia dei controlli dello Stato e delle regioni sugli enti locali è disciplinata dalla costituzione modificata dalla l. cost. 3/2003.
La norma, pur sancendo il principio del controllo sostitutivo del Governo sugli enti territoriali, non preclude anche controlli regionali sugli enti locali.
La giurisprudenza ha precisato che i principi, espressamente dettati dall'art. 120, 2° co., cost., per regolare i rapporti tra lo Stato e tutti gli altri enti locali (comprese le regioni), valgono, ed a maggior ragione, anche nei rapporti tra le regioni e gli enti minori, tanto più che il controllo sostitutivo si inquadra nell'ambito dell'esercizio di poteri di vigilanza (di un organo su altri organi allo stesso sottordinati) che sono propri di una concezione verticistica dello Stato che non trova più riscontro nel nuovo Titolo V cost. [23].
L’attribuzione di gran parte dei poteri normativi e amministrativi dallo Stato agli enti territoriali ha posto la necessità di garantire che lo Stato debba potersi sostituire all’ente inerte o inadempiente.
Tale potere sostitutivo trova la sua giustificazione nella condotta dilatoria posta in essere dall’ente incaricato per l’esercizio di un potere [24].
La norma afferma che il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, art. 120 cost., sost. art. 6, l. cost. 18.10.2001, n. 3.
L'art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo trova attuazione nella l. 131/2003 che definisce il procedimento per l’esercizio del potere sostitutivo che deve necessariamente concretarsi in una preventiva diffida all’ente preposto perché eserciti le funzioni ad esso demandate.
La norma prevede che nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.
Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. Qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.
Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28.8.1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della l. 15.3.1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31.3.1998, n. 112, art.8, l. 5.6.2003, n.131.
La legge ha superato le eccezioni di incostituzionalità in quanto fissa dei principi generali che devono essere disciplinati con procedimenti speciali dal legislatore ordinario.
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 8 commi da 1 a 4, l. 5.6.2003, n. 131, il quale dà attuazione all'art. 120 cost., censurato dalla provincia di Bolzano e dalla regione Sardegna per violazione delle competenze di cui al combinato disposto degli art. 117 comma 3 cost., art. 10, l. cost. 18.10.2001, n. 3, artt. 8, 9, 10, 52 ultimo comma e 107 dello statuto per il Trentino Alto Adige e artt. 3, 4, 5, 56 dello statuto sardo e delle relative norme di attuazione, nonché in relazione agli artt. 70 e 77 cost.
Poiché il concreto trasferimento alle regioni ad autonomia speciale delle funzioni ulteriori attratte dal nuovo titolo V deve essere effettuato con le procedure previste dall'art. 11, l. 131 del 2003, ossia con norme di attuazione degli statuti adottate su proposta delle commissioni paritetiche, fino a quando tali norme di attuazione non saranno state approvate la disciplina del potere sostitutivo di cui si contesta la legittimità resta nei loro confronti priva di efficacia e non è idonea a produrre alcuna violazione delle loro attribuzioni costituzionali [25] .
La Corte costituzionale ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti per l’esercizio del potere sostitutivo da parte delle regioni.
La Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 91, 8° co., l. r. Veneto 4.11.2002, n. 33, nella parte in cui prevede che, trascorso il termine stabilito per i comuni per l'adeguamento dei propri strumenti urbanistici con la previsione della disciplina urbanistico edilizia dei complessi ricettivi all'aperto esistenti e, ove occorra, con l'individuazione delle aree specificamente destinate agli insediamenti turistico ricettivi, in relazione alle indicazioni della programmazione regionale e provinciale, la regione procede alla nomina di un commissario ad acta, in riferimento agli art. 114, 117 e 120 cost. [26].
Il procedimento sostitutivo si inquadra fra i procedimenti di controllo; esso presuppone il potere di riesame da parte di un organo sovraordinato o comunque diverso da quello che ha potestà di emanare un determinato provvedimento [27].

Capitolo 5

L’informazione ambientale.

SOMMARIO: 1. Le informazioni ambientali. La legge 8 luglio 1986, n. 349. 1.1. La natura del diritto di accesso all’informazione ambientale. 2. La Convenzione internazionale di Aarhus del 25 giugno 1998 "sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. 3. Il decreto legislativo 19 agosto 2005 n.195 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. 4. La campagna di informazione nel d.lg. 15 febbraio 2010, n. 31.


1. Le informazioni ambientali. La legge 8 luglio 1986, n. 349.

La dottrina rileva che l'amministrazione pubblica agisce, sempre più spesso sulla base di informazioni che non ha formato, che non detiene, di cui talora ignora la provenienza e le modalità di selezione: dati prodotti od organizzati da altre amministrazioni, informazioni tratte da banche dati e da basi di dati che integrano e sempre più spesso sostituiscono informazioni documentali e la conoscenza diretta dei fenomeni [28].
La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e, in particolare, nell'art. 14, che riconosce il diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente a qualsiasi cittadino [29].
Il cittadino è stato per la prima volta eletto a principale destinatario delle informazioni detenute dalla pubblica amministrazione proprio nel contesto della disciplina contenuta nella legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente [30].
Il diritto di accesso all'informazione è stato successivamente consacrato nel d.lg. n. 39/1997, il quale ha dato attuazione ai principi dettati dalla direttiva Cee n. 90/313, riconoscendo, all'art. 3, il diritto all'informazione ambientale come diritto della persona, senza alcun collegamento ad un interesse particolare che il soggetto richiedente debba dimostrare [31].
La giurisprudenza considera il diritto di accesso alle informazioni ambientali dall'art. 14 comma 3, l. 8 luglio 1986 n. 349 una sorta di controllo sociale diffuso La dottrina rileva che l'amministrazione pubblica agisce, sempre più spesso sulla base di informazioni che non ha formato, che non detiene, di cui talora ignora la provenienza e le modalità di selezione: dati prodotti od organizzati da altre amministrazioni, informazioni tratte da banche dati e da basi di dati che integrano e sempre più spesso sostituiscono informazioni documentali e la conoscenza diretta dei fenomeni [32].
La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e, in particolare, nell'art. 14, che riconosce il diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente a qualsiasi cittadino [33].
Il cittadino è stato per la prima volta eletto a principale destinatario delle informazioni detenute dalla pubblica amministrazione proprio nel contesto della disciplina contenuta nella legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente [34].
Il diritto di accesso all'informazione è stato successivamente consacrato nel d.lg. n. 39/1997, il quale ha dato attuazione ai principi dettati dalla direttiva Cee n. 90/313, riconoscendo, all'art. 3, il diritto all'informazione ambientale come diritto della persona, senza alcun collegamento ad un interesse sulla qualità del bene ambiente che può essere espletato da qualsiasi cittadino su qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente [35].
La dottrina considera che la qualità delle informazioni sia una problematica in grado di influire in modo significativo sulle modalità di azione e di relazione delle amministrazioni pubbliche, ma è anche una sfida difficilmente eludibile se è vero che l'esigenza di disporre di informazioni caratterizzate da uno specifico regime di qualità attesa, è avvertita in misura crescente a livello di organizzazioni complesse [36].


1.1. La natura del diritto di accesso all’informazione ambientale.

La dottrina rileva che l’evoluzione al diritto di accesso alle informazioni ambientali riduce le limitazioni al suo esercizio e lascia ben poco alla discrezionalità della pubblica amministrazione [37].
Sono previste, infatti, le stesse forme di tutela previste per il più generico diritto di accesso.
Essa condivide l'orientamento giurisprudenziale che lo considera quale diritto soggettivo.
La giurisprudenza, ha ritenuto, dopo la massiccia attribuzione al giudice amministrativo di giurisdizione su diritti conseguente alla legge 205/2001, che l'attribuzione della cognizione di diritti soggettivi alla giurisdizione del giudice amministrativo non costituisca più un'eccezione alla regola generale di cui all'art. 24 Cost. e che, conseguentemente, non sia più necessaria una legge che attesti espressamente che la materia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'Atto del Senato n. 1281, ha esplicitamente inserito il diritto di accesso tra i "diritti civili e sociali" di cui all'art. 117, lett. m) della Costituzione ed ha precisato che il giudice amministrativo giudica sulle controversie in materia di accesso in sede di giurisdizione esclusiva.
La valutazione dell'eventuale prevalenza degli interessi del richiedente l'accesso rispetto a quelli pubblici, che costituiscono il limite all'esercizio stesso del diritto, è compiuta direttamente dall'ordinamento e non dall'amministrazione, mancando qualsiasi elemento di discrezionalità vera e propria, ossia qualsiasi valutazione sull'opportunità, da parte della P.A., ravvisandosi, semmai solo ristretti ambiti di discrezionalità tecnica [38].
Dalla qualificazione di diritto soggettivo del diritto d'accesso ai documenti o alle informazioni ambientali, che in tal sede più interessa, ne consegue che l'istanza di accesso, ancorché respinta con decisione non tempestivamente impugnata dall'interessato, ovvero rimasta senza risposta, possa essere nuovamente proposta fin tanto che il diritto stesso non sia soddisfatto per vie amministrative ovvero giurisdizionali, non sussistendo il limite del termine di decadenza proprio dell'interesse legittimo [39].
La giurisprudenza precisa, peraltro, che l'ambito applicativo del d.lg. n. 195 del 2005, per quanto esteso, non può dare titolo ad una forma di accesso indiscriminato a tutte le pratiche inerenti ad un determinato settore di attività amministrativa, non potendosi il diritto all'informazione in materia ambientale, al pari del diritto di accesso in genere, tradursi in uno strumento di controllo sistematico e generalizzato sulla gestione di tutti i procedimenti amministrativi in itinere e, più in generale, sull'intero operato di un ente pubblico, che finirebbe per conferire ad un'associazione privata poteri ispettivi che non le competono [40].


2 La Convenzione internazionale di Aarhus del 25 giugno 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale

Il diritto di accesso alle informazioni trova il suo fondamento sia nella direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente, sia in leggi nazionali,
La Convenzione internazionale di Aarhus del 25 giugno 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale - ratificata nel nostro paese con la l. 16.3.2001, n. 108, art. 1 – è ispirata al primo principio della Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente umano (1972) ed alla Dichiarazione di Rio sull'Ambiente (1992); essa persegue l'obiettivo di promuovere la democrazia ambientale, allo scopo di garantire ad ogni individuo il diritto di vivere in un ambiente adeguato alla propria salute ed al proprio benessere.
L’art. 1, La Convenzione di Aarhus riconosce il diritto di ognuno, sia per la generazione propria sia per quella futura di vivere in un ambiente che assicuri la sua salute e il suo benessere e assicura il diritto di accesso ai processi decisionali che riguardano il territorio [41].
L’accesso all’informazione sul territorio non può essere limitato dalla presenza di interessi qualificati: l’informazione deve essere data anche se la domanda può essere evasa sotto forma di altra pubblicità data in altra forma [42].
La giurisprudenza ha riconosciuto che il diritto di accesso, previsto dalla l. n. 241 del 1990, all'informazione ambientale non è stato riservato alle sole parti interessate; la particolarità ha trovato conferma con il d.lg. 25 febbraio 1997 n. 39 che, in attuazione dei principi della Direttiva C.E.E. n. 90/93, ha stabilito all'art. 3 (poi trasfuso nell'art. 3, d.lg. n. 195 del 2005) che le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse [43].




3. Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

La dottrina nota che la direttiva 2003/4/CE, si ripromette di apportare un contributo significativo allo sviluppo sostenibile, sfidando la politica di segretezza che ancora sussiste in numerose amministrazioni europee
Non sarebbe pertanto paradossale immaginare che il diritto di accesso alle informazioni possa diventare, a giusta ragione, uno dei perni su cui fondare l'intero sistema di protezione dell'ambiente [44].
Il d. lg. 19 agosto 2005, n.195, attua la direttiva 2003/4/ce sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
La dottrina rileva che tra le discipline nazionali conformate dal diritto comunitario merita di essere rimarcata quella in materia di dati sullo stato dell'ambiente, disciplinata ora in particolare dal d.lg. 19 agosto 2005, n. 195, ai sensi del quale l'informazione ambientale deve essere aggiornata, precisa e confrontabile.
Questa normativa, che ha innovato la precedente disciplina la cui capacità di garantire un'effettività e pienezza dell'informazione ambientale era stata oggetto di critiche, si caratterizza per vari profili di rilievo, dati in particolare dalla presenza di un nucleo informativo essenziale minimo in termini quantitativi e dall’attenzione a meccanismi procedurali ed organizzativi di garanzia.
In primo luogo, infatti, i requisiti di qualità si integrano con standard di tipo quantitativo, sulla scorta di quanto già previsto dalla direttiva comunitaria: i dati diffusi devono, infatti, comprendere almeno una serie di informazioni.
La qualità delle informazioni ambientali passa, inoltre, attraverso l'espressa attribuzione al Ministero dell'ambiente del compito, se possibile, di garantirla. L'informazione sulle metodologie di raccolta e formazione dei dati, prevista dal d.lg. n. 195/2005, introduce, infine, nel nostro ordinamento un modello di qualità come potenziale riverificabilità [45].



4. La campagna di informazione nel d.lg. 15 febbraio 2010, n. 31.

L’art. 30, d.lg. 15 febbraio 2010, n. 31, dispone che il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare deva promuovere un programma per la definizione e la realizzazione di una “Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare”.
Il Ministero ha l’obbligo di avvalersi, tramite stipula di un’apposita convenzione, dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A e prevedendo, nell’ambito di detta convenzione, il coinvolgimento di un rappresentante dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, dell’ISPRA, dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell’Area istituzioni, territorio e ambiente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
Il programma deve essere approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il programma deve definire l'obiettivo, il fabbisogno finanziario, le risorse utilizzabili, il contenuto dei messaggi, i destinatari ed i soggetti coinvolti nella realizzazione della campagna di informazione; la relativa strategia di diffusione, unitamente alle modalità, ai mezzi ed agli strumenti ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione, sono definiti da un soggetto di particolare competenza del settore, individuato nell’ambito della convenzione, al quale sono altresì affidate l’ideazione, la programmazione e la realizzazione della campagna medesima.



Capitolo 6
La tutela.

SOMMARIO: 1. Le funzioni del Ministero dell’ambiente e degli Enti locali. 2. Le funzioni delle associazioni ambientaliste. 3. La tutela. Il rinvio alla l. 163/2006


1. Le funzioni del Ministero dell’ambiente e degli Enti locali.

La tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ex art. 117, 2° co., lett. s), cost., è riservata alla legislazione esclusiva dello Stato.
Tale competenza suole esplicarsi proprio nella fissazione di standard minimi di protezione, rispetto ai quali, in genere, alla legislazione regionale è consentito non già, di apportare deroghe o discipline più permissive, ma, semmai, di fissare limiti più severi di tutela [46].
L’art. 299, d.lg. 3.4.2006, n. 152, riserva al Ministro le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all’ambiente, direttamente o mediante la Direzione Generale per il danno ambientale istituita presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e gli altri uffici ministeriali competenti.
L’azione ministeriale si svolge normalmente in collaborazione con le regioni, con gli enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo.

L’art. 299, d.lg. 3.4.2006, n. 152, in particolare prevede la richiesta di intervento statale da parte di regioni, province autonome e enti locali, anche associati, nonché di persone fisiche o giuridiche.

L’intervento può essere richiesto sia da coloro che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale, o da quelli che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all’adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino, come le organizzazioni non governative che possono promuovere la protezione dell’ambiente, di cui all’art. 13 della l. 8.7.1986, n. 349,
Detti soggetti possono presentare al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, depositandole presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l’intervento statale a tutela dell’ambiente a norma della parte sesta del presente decreto.
L’intervento di questi soggetti è riduttivo rispetto alla legittimazione processuale prima spettante in quanto la loro non è più un’azione autonoma ma di stimolo a quella ministeriale
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio valuta le richieste di intervento e le osservazioni ad esse allegate e informa senza dilazione i soggetti richiedenti dei provvedimenti assunti al riguardo.
Nulla dice la norma nel caso in cui il Ministero sia inerte od assume interventi che siano ritenuti inadeguati.
Tale accentramento delle funzioni in capo al Ministro solleva dubbi in rapporto alle disposizioni dell’art. 117, 3° co., cost. - che delega alla legislazione concorrente delle regioni la tutela del territorio già riconosciute sotto il profilo della legittimazione attiva all'azione dall’art. 9, d.lg. 18.8.2000, n. 267 [47].
Gli aspetti positivi di una concentrazione delle funzioni in capo al ministero sono evidenti, ma sussiste una antica diffidenza della centralizzazione delle funzioni che ha trovato riscontro con il decentramento regionale.


2. Le funzioni delle associazioni ambientaliste.

Le disposizioni del d.lg. 3.4.2006, n. 152, non possono essere considerate abrogatrici in modo implicito dall’art. 9, d.lg. 18.8.2000, n. 267.
Detto articolo istituisce l’azione popolare, spettante a ciascun elettore. Esso può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.
Detta azione è estesa alle associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13, l. 8.7.1986, n. 349, che possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.
Ai sensi dell’art. 18, 4°, 5° co. le associazioni di protezione ambientale hanno le seguenti facoltà:
1) il potere di denunciare, assieme ai cittadini, i fatti che danneggino i beni ambientali di cui siano a conoscenza, con lo scopo di sollecitare l’intervento da parte dei soggetti pubblici autorizzati;
2) il potere d’intervenire nei giudizi per danno ambientale e di ricorrere al tribunale amministrativo per l’annullamento di atti illegittimi.
Le seguenti associazioni di protezione ambientale sono state individuate con decreti del Ministero dell’ambiente: Agriturist; Amici della terra; Associazione Greenpeace; Associazione Kronos 1991; Club Alpino Italiano; Federnatura; Fondo ambiente italiano; Gruppi ricerca ecologica; Italia nostra; Lega ambiente; Lega italiana per i diritti dell’animale; Lega italiana protezione uccelli; Mare vivo; Touring Club Italiano; World Wildelife Fund.
La giurisprudenza ha precisato che la speciale legittimazione delle associazioni di protezione ambientale di intervenire nei giudizi per il danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi, riconosciuta dall'art. 18, l. 8.7.1986, n. 349, riguarda l'associazione ambientalistica nazionale formalmente riconosciuta e non le sue strutture territoriali, le quali non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione processuale neppure per l'impugnazione di un provvedimento ad efficacia territorialmente limitata [48].
La dottrina riconosce la partecipazione al giudizio ambientale delle associazioni ambientalistiche.
E’ stata ampliata la sfera di legittimazione delle associazioni ambientalistiche, da un lato precisandone l’estensione all’impugnativa avanti al giudice amministrativo degli atti adottati da regioni, province e comuni, dall’altro consentendo la proposizione in via autonoma delle azioni risarcitorie, in sostituzione delle province e dei comuni, ex art. 17, l. 127/1997 [49].
Le associazioni ambientaliste possono costituirsi parti civili nel giudizio penale, vista la legittimazione ad intervenire loro attribuita dal legislatore possono proporre azioni risarcitorie addebitando solo le relative spese: il risarcimento del danno ambientale compete all’ente sostituito, ex art. 4, 3° co., l. 3.8.1999, n. 265).
La giurisprudenza ha statuito il difetto di legittimazione ad intervenire in giudizio per una associazione ambientalista che non abbia dimostrato di possedere i requisiti, richiesti dalla giurisprudenza, per poter rientrare nel novero degli enti esponenziali portatori in via continuativa di interessi diffusi radicati nel territorio, il che avrebbe comportato la specificazione, con riferimento alla situazione concreta e fattuale, del come, perché ed in quale misura il provvedimento impugnato si rifletta negativamente sulla propria posizione sostanziale, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale [50].


3. La tutela. Il rinvio alla l. 163/2006.

La tutela nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa, che in ogni modo riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia, è disciplinata dall'art. 246 del d. lg. 12.4.2006, n. 163.
L'udienza di merito è fissata d’ufficio, senza richiesta di fissazione da parte del ricorrente entro quarantacinque giorni dalla data di deposito del ricorso.
Il legislatore si preoccupa che i tempi della giustizia amministrativa non interrompano la celerità nell’esecuzione delle opere appaltate.
In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, il giudice deve tenere conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera.
L’accoglimento della domanda cautelare comporta una particolare valutazione della irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente che deve essere comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.
La sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato.
La dottrina nota la novità del termine usato dal legislatore. La norma introduce un termine nuovo: la caducazione del contratto, discostandosi dalla classificazione civilistica e abbandonando il termine risoluzione usato, ad esempio, dall’art. 14, d.lg. n. 190/2002 [51].
Il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.
La giurisprudenza ha precisato che la semplificazione procedurale non comporta anche che i giudizi avverso l'aggiudicazione delle suddette opere possano dichiararsi improcedibili, atteso che la norma in questione un qualche effetto all'eventuale annullamento dell'aggiudicazione lo riconosce, e cioè il risarcimento del danno [52].
La misura del risarcimento del danno per equivalente, conseguente all'annullamento giurisdizionale di un'aggiudicazione, può liquidarsi, in analogia a quanto previsto dall'art. 134 del d.lg. n. 163/2006 per il caso di recesso della stazione appaltante, nella misura del 10% del prezzo [53].
Nella relazione illustrativa si motivava tale previsione con l’esigenza di ridurre l’incidenza dei provvedimenti giurisdizionali sulla realizzazione delle opere e degli interventi programmati in sede politica e normativa, che“non è limitata al solo profilo della mancata realizzazione –  nei tempi previsti – delle opere e degli interventi, ma concerne anche il profilo dei costi degli interventi stessi, i livelli di occupazione, la credibilità degli attori istituzionali del sistema e la fiducia degli operatori economici.
Appare opportuno, pertanto, estendere al settore dell’energia modelli processuali già sperimentati dal legislatore in altri settori e ritenuti pienamente legittimi dalla Corte costituzionale.
Si ricorda che l’art. 246 del D.Lgs. n. 163/2006 si connota – secondo quanto riportato nella medesima relazione illustrativa - per l'applicazione delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE che permettono di escludere la caducazione del contratto già stipulato dai soggetti aggiudicatori nelle ipotesi di sospensione o di annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione di prestazioni pertinenti alle infrastrutture, limitando la riparazione degli interessi o dei diritti lesi al solo risarcimento per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica [54].


Parte Quarta
Conclusioni

Capitolo 8

Conclusioni

La pianificazione per la localizzazione degli impianti nucleari accentua la difficoltà sul piano giuridico di individuare le competenze Stato - Regioni - enti locali nella pianificazione territoriale.
Una prima teoria ritiene che sia prevalente l’autorità centralista dello Stato.
Una seconda teoria spinge per un decentramento regionale.
Questa teoria è però contestata da tutti coloro che ritengono che la pianificazione territoriale rientri nelle funzioni degli enti locali e, laddove esiste la competenza concorrente dello Stato, essi debbano essere quanto meno sentiti.
Le conferenze di copianificazione sono un sistema che cercare di giungere ad una composizione degli interessi dei vari antagonisti al fine di trovare una soluzione condivisa.
Tali soluzioni sono facilmente risolvibili a livello locale dove gli interventi anche quelli più impattanti infrastrutturali trovano una soluzione e dove lo scontro fra gli opposti interessi può trovare soluzione.
Nel caso di panificazione delle centrali nucleari il problema di trovare la pianificazione ottimale sembra essere secondario rispetto ad interessi economici e sociali che si scontrano.
L’esigenza di garantire lo sviluppo e di trovare uno sbocco occupazione nel campo energetico confligge con l’esigenza di coloro che indicano forme alternative di sviluppo che a molti appaiono più garantistiche nel rispetto del diritto alla salute.
L'allargamento delle funzioni legislative delle regioni operato con la modifica dell'art. 117 della costituzione non ha risolto il problema poiché le nuove norme sono rimesse alla Corte costituzionale affinché risolva il conflitto di attribuzione.
Venendo più specificatamente al problema della localizzazione delle centrali nucleari le funzioni in materia di energia sono riservate allo Stato ma alle regioni sono attribuite la funzione legislativa concorrente in materia di governo del territori.
Il conflitto sulla localizzazione dei siti per lo smaltimento delle scorie nucleari relativi allo smaltimento delle centrali dismesse dopo il referendum, indetto con d.p.r. 4 settembre 1987, ha segnato il primo tempo di una partita non ancora chiusa a favore dello Stato riconoscendo la sua funzione di indirizzo ritenendo sufficiente la mera partecipazione regionale nel procedimento consultivo.
La legge per favorire lo sviluppo l. 99/2009 che prevede la localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare  conferma la previsioni di un percorso legislativo controverso.
Alcune regioni infatti hanno proposto il ricorso alla Corte Costituzionale contro   l'esautoramento degli enti locali a proposito della scelta dei siti, ma soprattutto il successivo  d.lg. 31/2010, è stato approvato dal governo contro il parere della Conferenza regionale.
 Le decisioni del governo sono comunque in linea con gli indirizzi esposti dalla comunità europea.
La Commissione della Comunità rileva, infatti, che la domanda di energia elettrica nell'UE dovrebbe continuare ad aumentare. L'insufficienza delle capacità destinate a coprire il carico di base potrebbe compromettere la stabilità della rete elettrica dell'UE.
La quota delle fonti di energia rinnovabili è destinata ad aumentare, ma occorre prestare maggiore attenzione alla sostituzione o all'estensione della durata di vita delle centrali nucleari che raggiungeranno il termine della loro vita utile originariamente previsto prima del 2020.
Le scelte della Comunità sono comunque supportate da rigidi meccanismi di controllo della sicurezza e di partecipazione d informazione degli abitanti dei luoghi oggetto di localizzazione degli impianti nucleari.
Se l'emanazione del  d.lg. 31/2010, è stata contrastata il suo percorso operativo si rivela particolarmente difficile.
Il documento che deve contenere la strategia del Governo in materia nucleare e la costituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare sono tappe fondamentali di questo percorso.
L'otto  marzo 2010 da Parigi, dove ha partecipato alla conferenza internazionale sull’accesso al nucleare civile, il Ministro dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola ha dichiarato che “ il programma nucleare italiano procede nei tempi previsti. Il Governo sta creando le condizioni necessarie affinché le imprese possano avviare i lavori per la costruzione della prima centrale nucleare entro il 2013.
L’energia nucleare rappresenta una fonte energetica disponibile su vasta scala e competitiva, che consente ai Paesi di diversificare gli approvvigionamenti energetici e di contenere la dipendenza dai combustibili fossili, i cui prezzi sono instabili e poco prevedibili. Il nostro obiettivo di lungo periodo - ha concluso il Ministro - è il riequilibro del sistema di generazione elettrica: puntiamo, infatti, ad un mix composto dal 25% di nucleare, 25% di fonti rinnovabili, 50% di combustibili fossili” [55].
Entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto 31/2010 - ossia dal 23 marzo  quindi entro il 23 giugno 2010 - dovrà essere messo a punto un documento programmatico contenente gli obiettivi strategici in materia nucleare, l’indicazione della potenza complessiva delle centrali e i tempi di costruzione e messa in esercizio.
Entro fine luglio 2010, l’Agenzia per la sicurezza nucleare (ASN), con il contributo di IPSRA, ENEA e delle Università, proporrà i parametri esplicativi dei criteri tecnici per individuare le aree idonee alla localizzazione delle centrali; un mese dopo (fine agosto 2010) il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con gli altri Ministeri (Ambiente, Infrastrutture, Beni culturali), sulla base della proposta dell’ASN, definirà i criteri per la localizzazione degli impianti e li renderà noti attraverso i siti web dei Ministeri e i quotidiani per avviare una fase di consultazione pubblica che durerà due mesi (fine ottobre 2010). Trenta giorni dopo il termine della consultazione (fine novembre 2010) sarà emanato il decreto con i parametri definitivi utili ad individuare le aree nella quali localizzare le centrali.
Tali parametri, insieme con la strategia nucleare, saranno sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Gli esiti della VAS comporteranno l’adeguamento della Strategia nucleare. Entro tre mesi dalla pubblicazione degli adeguamenti della Strategia nucleare, gli operatori potranno avviare il procedimento di autorizzazione unica, presentando al Ministro per lo Sviluppo Economico l’istanza di certificazione del sito sul quale intendono insediare la centrale atomica.
L’istanza dovrà contenere l’indicazione puntuale del sito, il progetto preliminare dell’impianto, le indagine tecniche, la valutazione di sicurezza e degli effetti ambientali, ecc.
A questo punto entrano in gioco le Regioni, le quali dovranno esprimersi sui progetti, secondo una procedura e una tempistica molto articolata, ex artt. 11 e 12 del d. lg. 31/2010.
Inizia il confronto vero sulla localizzazione dei siti.
Il sistema di localizzazione appare particolarmente infelice perché costringere a delineare una serie di siti idonei per delegare poi la scelta di solo quattro siti agli operatori.
Al termine della scelta dei siti idonei alla localizzazione l’operatore può richiedere l’autorizzazione unica, contenente il progetto definitivo della centrale, lo studio di impatto ambientale, il modello operativo per la gestione e lo studio di disattivazione dell’impianto.
Al termine di una complessa procedura è rilasciata l’autorizzazione unica.
Il conflitto con le regioni - che sembrano orientate prevalentemente contro la localizzazione di centrali nucleari nel loro territorio - appare inevitabile.
Il conflitto di attribuzione è già in atto con quella legislazione regionale che è orientata ad effettuare le scelte pianificatorie attraverso conferenze di pianificazione che riuniscono nel procedimento di approvazione gli enti territorialmente interessati.
Le norme regionali dispongono, infatti, l'esatto contrario di quanto precede la norma statale per la localizzazione delle centrali nucleari.
Il governo può solo cercare di spingere le regioni ad accogliere le richieste degli operatori potenziando eventualmente i meccanismi di compensazione e producendo il massimo sforzo finanziario per creare un'Agenzia della sicurezza  che sia un organismo realmente terzo – per la composizione del suo consiglio di amministrazione -  tale da dare effettive garanzie ai cittadini.


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Ringraziamenti
Ci tengo ad inserire nella tesi una breve, ma per me significativa, pagina relativa ai  “Ringraziamenti” nella quale intendo esprimere la mia gratitudine per tutte quelle persone
che mi sono state vicine durante il mio percorso di Studente Universitario.
La strada, specialmente agli inizi, è stata caratterizzata da difficoltà e da momenti di scoramento ed è anche grazie al loro aiuto ed al loro sostegno che sono riuscito a
proseguire ed a concludere la mia “carriera” studentesca.
Con più precisione vorrei dire Grazie ai miei genitori che mi hanno aiutato e mi
hanno spronato nei momenti di maggiore incertezza, senza mai farmi mancare il loro supporto morale ed affettivo ed, in particolar modo, a mio padre che è stato sempre pronto a risolvere ogni mio dubbio in materia legislativa e ad appoggiare la mia attività didattica.
Ringrazio, inoltre, le mie sorelle che mi hanno sempre incitato a studiare ed a dare il massimo in qualsiasi esame; qualche mio caro amico che mi ha saputo supportare quando è stato il momento di farlo e a Marco che mi ha dato un grande aiuto ad acquisire un metodo di studio adeguato e adatto alle “esigenze” universitarie.
Esprimo, infine, tutta la mia gratitudine al Relatore della Tesi, il Prof. Alberto Clini, per la disponibilità e gentilezza dimostrate durante tutto il periodo della sua redazione.



[1]       Redazione Nuove centrali nucleari. Governo contro regioni. Impugnate leggi di Puglia, Campania e Basilicata 4 febbraio, 2010,  in www. Ansa.it

[2]   La normativa nazionale, di cui al d.lg. 31 marzo 1998 n. 114, avente quali finalità la realizzazione della trasparenza del mercato, della concorrenza, della libertà di impresa e della libera circolazione delle merci, rientra nelle competenze c.d. trasversali riservate allo Stato in quanto costituiscono scelte di politica economica riservate allo Stato, in virtù dell'art. 117, comma 2, lettera e), Costituzione. T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 1 luglio 2009, n. 1752.
[3]   Le competenze e le funzioni relative ad ambiti riservati allo Stato, perché attinenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, non rientrano fra i compiti di polizia amministrativa trasferiti alle regioni ed ai comuni ai sensi del D.P.R. n. 616 del 1977. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 1 luglio 2009, n. 687.
[4]   Qualora la norma preveda la previa intesa con la Conferenza permanente sopracitata, risulta assicurata la partecipazione del sistema delle autonomie regionali al procedimento. Corte costituzionale, 24 luglio 2009, n. 251
[5]   Per Stefano Saglia, sottosegretario al ministero dello Sviluppo Economico con delega all’energia il parere negativo della Conferenza conferma un atteggiamento pregiudizialmente negativo nel confronto sul futuro energetico del Paese. Nucleare: da Regioni no a maggioranza su decreto, in www.regioni.it.

[6]   Con l’insediamento del Commissario e dei sub Commissari, avvenuto il 15 settembre 2009, prende avvio l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) prevista dall’articolo 37 della L. 99 del 23 luglio 2009, in www.enea.it.

[7]   Nucleare: luci ed ombre articolo per articolo  8 luglio 2009, in www.libertiamo.it

[8]   Poto M., Autorità amministrative indipendenti e garanzie partecipative. Nota a Consiglio di Stato , 27 Dicembre 2006, n. 7972 sez. VI , in Resp. civ. e prev., 2007, 5, 1143.
[9]   Caringella F., Corso di diritto amministrativo, 2004, 858.

[10]   Rendina F., Ecco come sarà la nuova Agenzia nucleare, 27 .10. 2009 in www.ilsole24ore.com

       Spetterà all'Agenzia anche il compito di promuovere e favorire «quell'opera di comunicazione necessaria a garantire che il processo sarà qualificato e credibile» per dissodare la ritrosia delle nostre popolazioni. L’Esecutivo non ha  inteso sovrapporre il dibattito sulla scelta dei siti alle elezioni amministrative.
[11]  Il d.l. 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, che detta disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria, all’articolo 28 istituisce l’ISPRA.
L´Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici di cui all’articolo 38 del Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.496, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61.Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, saranno determinati gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e funzionamento, le procedure per la definizione e l’attuazione dei programmi per l’assunzione e l’utilizzo del personale, nonché per l’erogazione delle risorse dell’ISPRA.
[12]    L’art. 37, l.99/2009istituisce l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA.
 1. E' istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
2. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.
3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni previste dal presente articolo e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, è soppresso.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e di controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento e le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). In sede di adozione di tale decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario e due subcommissari.
6. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
[13]   Diversamente l'autorità di regolazione francese è la ASN Autorité de Sûreté Nucléaire. Si tratta di un'autorità amministrativa indipendente creata dalla legge 686 del 13 giugno 2006 (cd “loi TSN” relativa alla trasparenza e sicurezza in materia nucleare) che è responsabile del controllo delle attività nucleari civili.
L'ASN realizza un programma di monitoraggio radiologico e assiste il governo in caso di emergenza. E’ finanziata dal governo (il budget annuale è di 58 milioni di euro). Ammannati L. e  Spina L., Il “ritorno” al nucleare. Il contesto regolatorio e l’Agenzia per la Sicurezza Nucleare, in Amministrare, 2009, fasc. 2,  245.
[14]  Ammannati L. e  Spina L., Il “ritorno” op. cit., 2009, fasc. 2,  232.
[15]  Gli impianti italiani saranno sviluppati da una società d’oltralpe, Areva(controllata indirettamente dall’Eliseo al 90 per cento): saranno centrali Epr (European pressurized reactor) in grado di garantire 1600 Megawatt. blog.panorama.it
[16] La procedura ricalca quanto disposto dall’art. 208, d.lg. 3 aprile 2006, n.152, che detta norme in materia ambientale, disciplina la richiesta di autorizzazione unica per i nuovi impianti di  smaltimento e di recupero dei rifiuti. La norma prevede che i soggetti che intendono realizzare  e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.
[17] La verifica tecnica deve accertare la rispondenza ai migliori standard di sicurezza internazionali definiti dall’AIEA, alle linee guida ed alle migliori pratiche raccomandate dall’AEN-OCSE, tenendo conto delle approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, art. 7, d.l. 23.12.2009, n. 174 .
[18]   www.Edilportale 14.9.2009.  
[19]   Centofanti N., Diritto urbanistico 2008, 59.
[20]   I dati sono: a) identificazione del soggetto istante, completa degli elementi sui requisiti richiesti dall’articolo 5; b) puntuale indicazione del sito destinato all’istigazione dell’impianto e titolarità dello stesso; c) progetto preliminare dell'impianto, recante l’indicazione della tipologia dell’installazione, delle principali caratteristiche tecniche, dei principi di funzionamento, nonché la definizione della capacità massima installata; d) cartografia con la localizzazione del perimetro dell’impianto nell’ambito del sito indicato; e) documentazione relativa alle indagini tecniche effettuate sulle aree; f) documentazione relativa alla valutazione preliminare di sicurezza di cui all’articolo 7; g) documentazione richiesta dalla normativa in materia di valutazione ambientale strategica di cui al d.lg. 3 aprile 2006, n. 152; h) documentazione relativa alla valutazione degli effetti ambientali; i) documentazione relativa agli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica; l) elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere connesse; m) ogni altra documentazione tecnica necessaria a comprovare ed a verificare la rispondenza del sito prescelto alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento di cui all’articolo 8, comma 1, nonché alla coerenza del progetto con la Strategia nucleare, ex art. 10, d.l. 23.12.2009, n. 174 .
[21]    L’Agenzia deve verificare la rispondenza della domanda: a) alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento di cui all’articolo 8, comma 1, approvati ai sensi dell’articolo 9, comma 5; b) alle scelte tecniche relative all’interazione sito-impianto; c) alla strategia nucleare di cui all’articolo 3, con riguardo alla capacità produttiva dell’impianto, ai tempi di realizzazione ed entrata in esercizio previsti e alle tecnologie proposte, art. 11, d.l. 23.12.2009, n. 174.
[22]   Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso. Ove non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell’intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata, ex art. 11, d.l. 23.12.2009, n. 174.
[23]    T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 21.12.2004, n. 2894.
[24]  Cesaroni P., I controlli, in Caringella F. (a cura di) Corso di diritto amministrativo, 2004, 1621.
[25]    Corte cost., 19.7.2004, n. 236, in Foro Amm. CDS, 2004, 1936.
[26]    Corte cost., 27.1.2004, n. 43, in Foro It., 2004, I,1338.
[27]   Galli R., Corso di diritto amministrativo, 1996, 765.
[28] Franzoso F., Il diritto di accesso alle informazioni ambientali, in Riv. giur. Ambiente, 2004, 5, 631.
[29] Franzoso F., Il diritto di accesso op. cit., 2004, 5, 632.
[30] Putti P.M., L'informazione ambientale e la comunicazione di rischio: il "problema" del nucleare, in Responsabilità Civile e Previdenza, 2004, 1, 259-266.
[32]   Franzoso F., Il diritto di accesso alle informazioni ambientali, in Riv. giur. Ambiente, 2004, 5, 631.
[33]   Franzoso F., Il diritto di accesso op. cit., 2004, 5, 632.
[34]    Putti P.M., L'informazione ambientale e la comunicazione di rischio: il "problema" del nucleare, in Responsabilità Civile e Previdenza, 2004, 1, 259-266.
[35]    T.A.R. Veneto, sez. III, 30 ottobre 2003, n. 5731, in Foro amm. TAR, 2004, 68. Sarcone V.,   La « specialità » del diritto all'informazione ambientale. Nota a T.A.R. Veneto, 30 Ottobre 2003, n. 5731 sez. III, in Foro amm. TAR, 2004, 1, 71.
[36]  Carloni E., La qualità delle informazioni pubbliche. L'esperienza italiana nella prospettiva comparata, in Riv. trim. dir. pubbl., 2009, 1, 155.
[37]  Il d.lg. 24 febbraio 1997 n. 39 (di recepimento della direttiva n. 90/313/Cee del 7 giugno 1990) ha notevolmente ampliato, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo, per la sola materia ambientale, la disciplina dell'accesso regolata, in via generale, dalla l. n. 241 del 1990. In particolare, sotto il profilo soggettivo, il legislatore ha garantito il libero accesso di tutti i cittadini alle informazioni relative all'ambiente che si trovino in possesso dell'autorità pubblica senza che essi debbano dimostrare alcun interesse specifico, dando per presupposto, attesa la particolare rilevanza del bene in questione, l'interesse della collettività all'informazione sulle condizioni ambientali. Anche sotto il profilo oggettivo il legislatore ha introdotto un'estensione del diritto di accesso, che non riguarda più solo i documenti, ma, più in generale, le informazioni relative all'ambiente. Il legislatore ha, altresì, previsto alcuni casi tassativi di esclusione dall'accesso (stabilendo che il rifiuto e la limitazione dell'accesso sono motivati a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento puntuale ai casi di esclusione), così come che l'amministrazione possa opporre il rifiuto o la limitazione alla richiesta d'accesso quando la sua generica formulazione non consenta l'individuazione dei dati da mettere a disposizione (fattispecie relativa alla richiesta di dati concernenti punti di rilevamento, caratteristiche dei sistemi di monitoraggio e analisi delle polveri in aria curate dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente). T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 8 aprile 2003, n. 133.
[38]    Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 2003, n. 2938.
[39]    Franzoso F., Il diritto di accesso op. cit., 2004, 5, 635.
[41]   Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention, art. 1, Convenzione di Aarhus.
[42]   1. Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci-après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations:
         a) Sans que le public ait à faire valoir un intérêt particulier;
         b) Sous la forme demandée à moins:
          i) Qu'il soit raisonnable pour l'autorité publique de communiquer les informations en            question sous une autre forme, auquel cas les raisons de ce choix devront être indiquées; ou
          ii) Que les informations en question aient déjà été rendues publiques sous une autre forme, art. 4, Convenzione di Aarhus.
[44]   Pelosi E., Rafforzamento dell'accesso all'informazione ambientale alla luce della direttiva 2003/4/CE, in Riv. giur. Ambiente, 2004, 1, 23.
[45]   Carloni E., La qualità delle informazioni pubbliche. l'esperienza italiana nella prospettiva comparata, in Riv. trim. dir. pubbl., 2009, 1, 159.
[46]   Corte Cost., 7.10.1999, n. 382.

[47]    Robustella A. 2006, 787.
[48]   Cons. St., sez. IV, 14.4.2006, n. 2151, in Giur. It, 2006, 8-9, 1743.
[49]   Dell’Anno P. 2000, 177.
[50]   T.A.R. Toscana, sez. I, 1.6.2006, n. 2636, in, Foro Amm. TAR, 2006, 6, 2013.
[51]   Garofalo L. Annullamento dell'aggiudicazione e caducazione del contratto: innovazioni    legislative e svolgimenti sistematici, in Dir. Prat. Amm., 2008, 1, 140.
[54]   Relazione ministeriale disegno di legge S. 1195-b.
[55]   Calabrese  R., Nucleare: in Gazzetta il decreto per la costruzione delle centrali, in www. Edilportale .it 10 marzo 2010. 

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