venerdì 26 ottobre 2012

Domanda di assegnazione di Alloggi di edilizia residenziale pubblica senza firma. Effetti.


Buonasera,
navigando in internet alla ricerca di una spiegazione ad un dubbio che mi tormenta dal mese di maggio c.a. ho trovato il suo indirizzo di posta elettronica.
Spero mi possa aiutare.
Sono lavoratore part-time al 50%  di una cooperativa addetta  alla raccolta dei rifiuti ,con moglie e tre figli a carico.
Il bando di concorso comprensoriale alloggi di edilizia residenziale pubblica è indetto dal Comune di       con scadenza 30 aprile 2011.
Al Comune vengono assegnati  15 alloggi.
Le domande, fatte in periodo elettorale (agli atti esiste lettera del Sindaco di Vallo  al Comune di . di mancata pubblicità e richiesta di riapertura termini), sono state 13.
Il Comune di. esaminate le domande (in commissione nessun rappresentante del Comune di Vallo)  predispone la scheda per ogni concorrente ed invia tutto  alla Commissione assegnazione alloggi della Provincia di .
La Commissione di stipula la graduatoria provvisoria e sette persone dei tredici vengono escluse, di cui io che ho dimenticato di sottoscrivere la domanda (ho accluso fotocopia del documento di identità).
Ho fatto ricorso, anzi lo hanno fatto tutti, ma io tramite legale ma non è valso a niente se non solo spese.
Alla pubblicazione della graduatoria definitiva, sei concorrenti venivano inclusi anche se non avevano risposto ad alcuni punti della domanda mentre io, che avevo risposto a tutto e nonostante il ricorso legale sono stato l’unico ad essere escluso. Non posso pensarci escluso per aver dimenticato di apporre una firma.
Adesso non mi resta che ricorrere  al TAR e affrontare altre spese e sempre con la speranza che il Giudice di turno capisca la mia situazione familiare, anche se non ha nulla a che vedere con la legge.
Le chiedo se la mia speranza avrà un buon fine o se non c’è niente da fare e di cercare di non pensarci più.
La ringrazio
[francodonato@hotmail.it]

Domanda di assegnazione di Alloggi di edilizia residenziale pubblica senza firma. Effetti

La domanda di assegnazione di Alloggi di edilizia residenziale pubblica senza firma comporta la sua nullità
Il documento redatto da un aparte e inviato alla amministrazione inevitabilmente è da dichiararsi nullo.
La giurisprudenza specifica sul punto non c’è ma tutte le sentenze che valutano casi analoghi sono concordi
È legittima l'esclusione da una gara pubblica di un'impresa che abbia prodotto una dichiarazione con firma non autenticata relativa all' assenza di procedure di fallimento, essendo almeno necessaria, ai sensi dell'art. 2, comma 11, l. 16 giugno 1998 n. 191, l'autenticazione in forma semplificata, e cioè la sottoscrizione in presenza del dipendente addetto o l'invio della fotocopia del documento di riconoscimento. T.A.R.  Napoli  Campania  sez. I,:  09 agosto 2000,  n. 3262

La mancanza di un interesse giuridico idoneo a supportare la richiesta di accesso e la mancanza di sottoscrizione dell'istanza da parte dell'interessato, essendo non idonea la sola sottoscrizione del legale, rispettano l'obbligo motivazionale di un diniego di accesso, giacché la l. n. 241 del 1990 garantisce il diritto medesimo esclusivamente a chi possa vantare "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". T.A.R.  Firenze  Toscana  sez. I,  15 luglio 2009,:  n. 1282

La norma che disciplina l'autenticazione delle firme posta dall'art. 21 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 testualmente dispone che: "l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive"; ne deriva che la indicazione delle modalità di identificazione costituisce una parte essenziale della autenticazione delle firme, autenticazione che per poter produrre i suoi speciali effetti probatori deve precisare come l'identificazione è avvenuta per esibizione di un documento di riconoscimento o per conoscenza personale. Non può quindi ammettersi, in un procedimento rigorosamente formale e caratterizzato da tempi ristretti, la carenza della indicazione delle modalità attraverso le quali è stata effettuata l'identificazione dei sottoscrittori di una lista elettorale, con l'effetto che non esiste autenticazione di una firma se la stessa non risulta apposta in presenza dell'ufficiale autenticante previo accertamento della identità di chi sottoscrive mentre l'attestazione dell'ufficiale autenticante deve riguardare entrambe le due circostanze di fatto. Né possono assumere rilievo mere presunzioni di conoscenza dei sottoscrittori da parte dell'ufficiale che provvede all'autentica, presunzioni che non possono sostituire gli elementi cui la legge subordina il riconoscimento della fede privilegiata; a maggior ragione, non si può consentire la integrazione di elementi che, per essere essenziali, non possono essere integrati o sostituiti. Consiglio Stato  sez. V, 24 agosto 2010,  n. 5924

In tema di gare di appalto, l'accertata omissione dell'allegazione ad una istanza della copia fotostatica, sia pure non autenticata, del documento di identità dell'interessato, di cui al combinato disposto degli artt. 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, d.P.R. n. 445 del 2000, non può essere sanata con la successiva regolarizzazione della carenza così riscontrata, in quanto la mancata allegazione del documento di identità non costituisce un'irregolarità sanabile con la produzione postuma, ma integra gli estremi di una palese ed insanabile violazione della disciplina regolatrice della gara: in tal senso deve essere interpretato anche il bando di gara, indipendentemente dall'espressa previsione dell'esclusione per inosservanza della prescrizione così imposta (nella fattispecie tutte le dichiarazioni richieste dal bando erano state rese e firmate dall'amministratore delegato della società concorrente senza che la firma fosse stata preventivamente autenticata o, in alternativa, fosse stata allegata fotocopia del documento di identità, così come prescritto dal d.P.R. n. 445 del 2000). T.A.R.  Venezia  Veneto  sez. I, 23 maggio 2008, n. 1568.

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