mercoledì 3 ottobre 2012

Beni pubblici. 9 I beni patrimoniali disponibili.


Capitolo nono
I beni patrimoniali disponibili.

Guida bibliografica.

1. I caratteri dei beni patrimoniali disponibili.
La dottrina annota come la categoria dei beni patrimoniali disponibili abbia subito un notevole ampliamento tanto da avere una consistenza nettamente maggiore di quella dei beni demaniali e dei beni del patrimonio indisponibile. Palma 1982, 80.
La categoria dei beni patrimoniali disponibili è definita come la categoria residuale, nel senso che è costituita dai beni ai quali non si applica la disciplina dei beni demaniali né quella dei beni patrimoniali indisponibili, ma quella ordinaria del codice civile. Sorace 2003, n. 1.

2. Il regime giuridico.
La giurisprudenza ha affermato che l'istituto della concessione amministrativa può essere applicato solo in riferimento a beni appartenenti al demanio dello Stato; non è pertanto legittimo il ricorso a tale provvedimento per trasferire ad un pubblico dipendente il godimento di un alloggio facente parte del patrimonio disponibile, dovendo la fattispecie in questione essere regolata da un contratto di locazione, con determinazione del canone secondo le modalità previste dalla l. n. 392 del 1978 e dalla successiva l. n. 359 del 1992, e non già applicando le regole relative alle concessioni di beni demaniali. Corte Conti, sez. contr., 15.1.1996, n. 6, RCC, 1996, fasc. 1, 11.

3. La vendita.
I beni patrimoniali sono destinati ad essere alienati attraverso procedimenti ad evidenza pubblica. La procedura normale è quella dell’asta pubblica, ma in alcuni casi è ammessa la trattativa privata. Cerulli Irelli 1997, 670.


1. I caratteri dei beni patrimoniali disponibili.

Appartengono al patrimonio disponibile dello Stato e degli enti pubblici - in via residuale - i beni che non sono compresi far i beni demaniali e quelli del patrimonio indisponibile (Landi, Potenza e Italia 1999, 122).

Quella dei beni patrimoniali disponibili è la categoria residuale, nel senso che è costituita dai beni ai quali non si applica la disciplina dei beni demaniali né quella dei beni patrimoniali indisponibili ma quella ordinaria del codice civile, ex artt. 826, 1° co., e 828, 1° co.
Si può dunque dire, innanzitutto, che lo Stato e gli altri soggetti pubblici possono essere proprietari di beni allo stesso modo in cui lo sono i soggetti privati. Il che equivale a dire che alcuni beni (appunto quelli correntemente definiti "beni patrimoniali disponibili") possono essere oggetto di proprietà privata dei soggetti pubblici.
(Sorace 2003, n. 1).

Il carattere dei beni disponibili è di aver prevalentemente un significato economico, consentendo all’amministrazione di svolgere la sua attività amministrativa, attraverso l’uso di tali risorse.
Fanno parte del patrimonio disponibile quei beni che, non essendo destinati all’assolvimento di una funzione o di un servizio pubblico, possono essere utilizzati dall’amministrazione per la gestione corrente. Essi sono gestiti attraverso contratti di locazione, comodato e affitto.
La giurisprudenza, ad esempio, nel caso di terreni ceduti nella convenzione di lottizzazione precisa che essi fanno parte del patrimonio disponibile e che la eventuale appartenenza al patrimonio indisponibile può concretizzarsi solo con una espressa delibera dell’ente che destini tali beni ad una funzione pubblica.

Non è sufficiente né il piano regolatore generale, che ha solo funzione programmatoria e l'effetto di attribuire alla zona, o anche ai terreni in esso eventualmente indicati, una vocazione da realizzare attraverso gli strumenti urbanistici di II livello o ad essi equiparati, e la successiva attività di esecuzione di questi strumenti, né il provvedimento di approvazione del piano di lottizzazione, che individua solo il terreno specificamente interessato dal progetto di destinazione pubblica, né la convenzione di lottizzazione, che si inserisce nella fase organizzativa del processo di realizzazione del programma urbanistico e non nella fase della sua materiale esecuzione. La cessione (nella specie, gratuita) di un terreno al Comune, stipulata in esecuzione di una convenzione di lottizzazione al fine di assicurare la possibilità di destinazione del bene a verde pubblico, prevista dal piano di lottizzazione, secondo le norme del piano regolatore generale, fa solo entrare il bene nel patrimonio del Comune, senza attribuirgli caratteri che ne determinano la collocazione nella categoria dei beni del patrimonio indisponibile, potendo questa dipendere esclusivamente da una effettiva e concreta destinazione a pubblico servizio.

I beni disponibili sono soggetti alle norme di diritto privato e pertanto sono alienabili, pignorabili e possono essere acquisiti per usucapione dai privati.
Si nota una tendenza da parte del legislatore ad incrementare i beni soggetti a tale regime.
La l. 127/1997, all’art. 12, prevede, infatti, per comuni e province la possibilità di alienare il proprio patrimonio immobiliare previa emanazione di un regolamento che valuti le concorrenti proposte d’acquisto.


2. Il regime giuridico.

La condizione giuridica dei beni costituenti il patrimonio disponibile dei comuni non differisce dalla condizione dei beni appartenenti al patrimonio delle persone giuridiche private o delle persone singole e consiste nel regime ordinario della proprietà privata.
I beni patrimoniali disponibili dei comuni sono sottoposti alle regole del diritto civile, sia per quanto riguarda il contenuto del diritto e delle relative limitazioni sia per ciò che concerne i negozi ed i rapporti giuridici dei quali possono formare oggetto.
Talora le leggi amministrative stabiliscono delle regole particolari: ma queste leggi, come vere e proprie norme di ius singulare, si interpretano restrittivamente per cui qualunque caso non regolato espressamente resta soggetto alle norme comuni del diritto privato.
Orbene, la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo si definiscono non già in base al criterio della prospettazione della domanda ovverossia della qualificazione giuridica soggettiva che l'istante dà all'interesse di cui domanda la tutela, bensì sulla base del cosiddetto petitum sostanziale.
Nel rapporto tra il Comune ed il privato, avente ad oggetto il godimento di un bene immobile facente parte del patrimonio disponibile comunale, una concessione amministrativa non è ipotizzabile: mancando il presupposto oggettivo dell'esistenza di una potestà giuridica pubblica, il rapporto deve collocarsi nell'ambito privatistico.

Il provvedimento di concessione ad un pubblico dipendente di un alloggio di servizio, appartenente al patrimonio disponibile dello Stato, non è di per sé idoneo a trasformare la natura giuridica del bene concesso, che passerebbe, in virtù della predetta assegnazione al patrimonio indisponibile, essendo viceversa necessario, allorché l'indisponibilità non risulti dall'appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 826 del c.c. uno specifico atto di destinazione; pertanto, in mancanza del predetto necessario provvedimento, l'atto di concessione di un alloggio appartenente al patrimonio disponibile, non è conforme a legge, considerato che i predetti beni possano essere assegnati in godimento solo attraverso negozi di diritto privato.
(Corte Conti, sez. contr., 26.1.1998, n. 10, RCC, 1998, fasc. 1, 8).

Nonostante il nomen iuris impiegato l'atto di cessione deve considerarsi, a tutti gli effetti, come contratto di diritto privato.
Nel caso che la pubblica amministrazione abbia emesso ordinanza, sul presupposto dell'appartenenza dell'immobile al demanio - a dispetto della sua appartenenza al patrimonio comunale disponibile – e sia insorto il privato contro tale ordinanza, al fine di conseguire l'accertamento dei propri diritti su di esso, sulla base di un contratto di diritto privato, la controversia - in quanto non investe i vizi dell'atto amministrativo, ma si esaurisce nell'indagine sulla validità del contratto riguardante il bene patrimoniale ed è rivolta alla tutela di posizioni di diritto soggettivo - spetta alla cognizione del giudice ordinario (Cass. Sez. Un., 6.6.1997, n. 5089).
Il soggetto che si senta leso nel possesso di un bene del patrimonio disponibile affidatogli attraverso un contratto privatistico può agire con le azioni civili a tutela del possesso.

Posto che la gestione del patrimonio disponibile ha natura privatistica e, quindi, la pubblica amministrazione non può adottare atti iure imperii, il comodatario, che sia stato illegittimamente privato del possesso dall'amministrazione concedente, può esperire l'azione di reintegrazione.
(Pretura Lucera, 11.3.1992, FI, 1992, I, 2568).



3. La vendita.

I beni patrimoniali disponibili – al pari di quelli disponibili - sono destinati ad essere gestiti o alienati attraverso procedimenti ad evidenza pubblica.

In analogia con quanto previsto dalla normativa in materia di concessione di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, anche il rinnovo del contratto di locazione di un immobile di proprietà dell'amministrazione classificato come bene disponibile, deve essere preceduta da opportune forme di pubblicità, al fine di consentire la presentazione di offerte anche da parte di altri interessati, e di tale avvenuto adempimento occorre quanto meno dare atto nel procedimento, in ossequio al sostanziale disposto della l. 241 del 1990, non essendo sufficiente la semplice affermazione del responsabile, fatta nell'udienza pubblica della sezione del controllo, di aver proceduto in tal senso.
(Corte Conti, sez. contr., 12.10.1999, n. 83, RCC, 1999, n. 5, 12).

Nel caso di vendita è obbligatorio ricorrere all’istituto dell’asta pubblica salvo casi eccezionali.

Tutti i contratti dai quali derivi una entrata od una spesa per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, a meno che, per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinarsi nel regolamento, l'amministrazione non ritenga preferibile la privata licitazione.
Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale, la quale ne dà comunicazione alle altre amministrazioni.
(art. 3, r.d. 18.11.1923, n. 2440).

E’ sottoposto all'evidenza pubblica anche l'affidamento in concessione di suolo pubblico, relativa all'utilizzazione di un terreno facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato – il cosiddetto demanio forestale - ed adibito a bar-ristorante (T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 14.9.2004, n. 3780, FATAR, 2004, 2515).
Gli artt. 37 e ss., r.d. 23.5.1924, n. 827 precisano i casi nei quali, a norma dell'art. 3 della legge si può procedere a licitazione privata come, ad esempio, quando sia andato deserto l'incanto o non sia stato raggiunto dalle offerte il limite fissato, salvo che l'amministrazione non ritenga di dovere stipulare il contratto a trattativa privata, art. 38, n. 5, r.d. 23.5.1924, n. 827.
La ragione che in ogni singolo caso giustifica il ricorso alla licitazione privata deve essere esposta e dimostrata al consiglio di Stato nelle situazioni in cui occorra il suo preventivo avviso e va indicata nel decreto di approvazione del contratto.
La giurisprudenza ribadisce che i contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato devono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni - delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento - l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità di ricorrere alla trattativa privata (
T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 14.9.2004, n. 3780, FATAR, 2004, 2515).
In taluni casi è obbligatoria, a pena di legittimità dell’intera procedura, la pubblicazione dell’avviso d’asta.

Ai sensi dell'art. 18 del regolamento approvato con r.d. 17.6.1909, n. 454, come modificato con d.p.r. 30.6.1972, n. 422, l'avviso d'asta per l'alienazione mediante pubblici incanti di beni immobili patrimoniali dello Stato con valore superiore a L. 12 milioni deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale almeno 16 giorni prima di quello fissato per l'incanto; pertanto, è illegittima la procedura che abbia omesso tale pubblicazione, limitando in tal modo la possibilità di ampia partecipazione di concorrenti.
(T.A.R. Lazio, sez. II, 17.3.1982, n. 340, T.A.R., 1982, I, 1069). 

2 commenti:

Unknown ha detto...

nel merito delle eccezioni che consentono la licitazione privata esistono casi di giurisprudenza citabili? .... soprattutto nel caso di aree del patrimonio disponibile di singoli comuni.
R. Gulli

nicola centofanti ha detto...

I beni appartenenti al patrimonio disponibile dei comuni possono esser tranquillamente alienati a mezzo di asta pubblica

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