lunedì 24 settembre 2012

Pubblico impiego. Incarichi temporanei a soggetti esterni all’amministrazione. L. R. Piemonte 29 aprile 2011, n. 7l. Costituzionalità




Il principio della meritocrazia tanto sbandierato da tutti trova originale interpretazione nell’articolo 5 della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7l .
La norma stabilisce che il Presidente del Consiglio regionale può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di una professionalità esterna, scelta sulla base di rapporti fiduciari. Il contenuto dell'incarico ed i rapporti con le strutture sono disciplinati con provvedimento deliberativo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
La privatizzazione del pubblico impiego trova la sua massima espressione.
Solo il rapporto fiduciario con l’eletto consente l’assunzione ai massimi incarichi regionali.
Chi gestisce i provvedimenti più complessi deve avere un esplicito gradimento con l’amministratore.
I migliori saranno costretti a fare le valigie o a digerire provvedimenti  dettati dalla convenienza particole dell’amministratore che non dalle norme in vigore.
Forse così è più facile aggiudicare i lavori, gestire la progettazione attraverso deleghe a professionisti esterni  baipassando uffici e dirigenti che verranno pagati ugualmente, ma il loro ruolo gestionale sarà ridotto sotto la guida nel nuovo consulente  dell’amministrazione.
La Corte Costituzionale opportunamente ha  dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5 della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
La Corte ha affermato, in tema di incarichi temporanei a soggetti esterni all’amministrazione, il principio in base al quale la Regione può derogare ai criteri statali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, a condizione che preveda, in alternativa, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e la professionalità dei soggetti di cui si avvale e ad assicurare che la scelta dei collaboratori esterni avvenga secondo i canoni della buona amministrazione, onde evitare che sia consentito l’accesso a tali uffici di personale esterno del tutto privo di qualificazione.
Simili forme di diretta collaborazione, per loro natura temporanee (in quanto strettamente connesse con la permanenza in carica dell’organo di rappresentanza politica dell’Ente), presuppongono che l’individuazione dei collaboratori esterni avvenga anche sulla base di criteri di tipo fiduciario, dato il carattere politico dell’organo che questi ultimi sono chiamati a coadiuvare.
Le Regioni possono dettare, in deroga ai criteri di selezione dettati dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei propri, autonomi, criteri selettivi, che tengano conto della peculiarità dell’incarico in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l’organo politico.
Tuttavia, la Corte ha sempre escluso che la selezione di tale personale esterno di diretta collaborazione possa avvenire soltanto in base al predetto rapporto fiduciario e, quindi, in totale assenza di criteri di valutazione della professionalità e competenza.
 La norma censurata, dispone che la individuazione della professionalità esterna, di ausilio alle funzioni del Presidente del Consiglio Regionale, possa avvenire esclusivamente sulla base di «rapporti fiduciari», in deroga a quanto disposto dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non prevede, in luogo di tali criteri, alcun meccanismo di selezione alternativo che possa garantire la professionalità del collaboratore esterno.
Essa, inoltre, non stabilisce alcun termine di cessazione della collaborazione esterna e non commina la decadenza della stessa neppure alla cessazione del mandato del Presidente del Consiglio regionale, rimettendo la stessa determinazione del contenuto dell’incarico e quella dei rapporti con le altre strutture ausiliarie ad una successiva delibera dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con notevoli margini di incertezza anche nella definizione dei rapporti con il preesistente Ufficio di gabinetto, di cui all’art. 14 della legge regionale n. 23 del 2008.
 La forma di collaborazione introdotta dalla disposizione censurata, pertanto, non risultando ancorata né a precisi limiti temporali né ad obiettive e predeterminate esigenze funzionali dell’organo politico, a causa di tale indeterminatezza viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e quello di ragionevolezza (art. 3 Cost.). Corte Costituzionale, 09/03/2012, n. 53.

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