mercoledì 26 settembre 2012

Processo amministrativo. Secondo correttivo. d.lg. 160/2012,


Il  d.lg. 160/2012,  apporta importanti novità al d. lg. 104 del 2010 fra le quali si rilevano le seguenti.
Competenza del giudice amministrativo: La nuova formulazione dell’art. 15,  d.lg. 160/2012,   ribadisce  l’inderogabilità della competenza territoriale del T.A:R.  che  vale anche in ordine alle misure cautelari.
Il giudice deve decidere sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza, non deve nemmeno pronunciarsi sulla sospensiva.
In mancanza di domanda cautelare, il difetto di competenza puo' essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio. Il presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza.
Secondo lo schema del legislatore giurisdizione e competenza sono i temi principali che precedono la decisione del giudice e ciò è in linea con i principi.
Resta il fatto che  la rigidità procedurale e la mancanza di una semplificazione sostanziale - dopo la impossibilità di giungere ad  una definizione della giurisdizione del giudice amministrativo  per materia – rendono sempre più lontana la celerità dello svolgimento del processo sull’effettivo oggetto del giudizio.
Esaurito il regolamento di giurisdizione e superata la ricerca del giudice competente si può giungere alla discussione sulla sospensiva.
In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza, non decide sulla stessa.
La domanda cautelare può, peraltro, essere riproposta al giudice dichiarato competente.
In mancanza di domanda cautelare, infatti, il difetto di competenza, può essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio; a quel punto il presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza.
L’art. 16 ,  d.lg. 160/2012, precisa che  il regolamento di competenza e' proposto con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza ed e' depositato,
unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro il termine di 15 giorni presso la segreteria del Consiglio di Stato. Nel caso di regolamento richiesto  di ufficio, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, l'ordinanza e' immediatamente trasmessa al Consiglio di Stato a cura della segreteria e comunicata alle parti.
Il Consiglio di Stato decide con ordinanza in camera di consiglio, previo avviso della fissazione della medesima, inviato almeno dieci giorni prima ai difensori che si siano costituiti.

Spese del giudizio
Le spese del giudizio sono addebitate alla parte soccombente tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità dall’art. 26 c.p.a. La norma è da collegarsi con la fissazione dei requisiti del ricorso giurisdizionale tassativamente determinati.
Non sono previste sanzioni sull’obbligo del giudice di redigere glia tti in orma sintetica.

Azione di  condanna al rilascio di un provvedimento richiesto:
L’azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto deve essere esercitata in concomitanza all’azione di annullamento del provvedimento di diniego o all’azione avverso il silenzio.
Evidentemente non è possibile mutare l’oggetto del ricorso.
La norma  riduttiva sembra configgere col  principio fissato dall’art. 32 c.p.a che ammette la possibilità per il giudice di disporre la conversione delle azioni .
Resta sempre il limite dell’articolo 31 del cpa che consente al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione.
In caso di attività discrezionale al giudice rimane solo la possibilità di condannare la p.a. a emanare il provvedimento o di prevedere in caso di inerzia la nomina del commissario ad acta..

Il contenuto del ricorso:
L’art. 40 del cpa viene riscritto definendo analiticamente il contenuto del ricorso
Il ricorso deve contenere distintamente:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto;
b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della  sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
c) l'esposizione sommaria dei fatti;
d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
e) l'indicazione dei mezzi di prova;
f) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;
g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.
Il testo ripropone i contenuti già previsti nella precedente  normativa salvo ad articolare analiticamente i singoli contenuti del ricorso.
La novità rispetto al testo originario consiste in una  una specifica causa di inammissibilità in caso di violazione della regola della indicazione di motivi specifici.
 il giudizio si chiuderà con una pronuncia di inammissibilità precludendo al giudice di  passare alla valutazione di merito.

Misure cautelari e Appello
Vengono coordinati l’art. 55,  che disciplina le misure cautelari, e l’art.  62, che regola l’appello cautelare con i principi sulla’inderogabilità della competenza territoriale.

Ampliamento ipotesi di immediata impugnabilità nel procedimento elettorale preparatorio:
L’art. 129 c.p.a. prevede che i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al Tar competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero  dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.
Si conferma che  gli altri atti sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all’atto di proclamazione degli eletti.

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