mercoledì 5 settembre 2012


Espropriazione. Criteri per la determinazione dell’indennità per aree edificabili

La Corte costituzionale, 24.10.2007, n. 348, ha  bocciato i criteri fissati dall’art. 37, d.p.r. 327/2001, per il calcolo degli indennizzi di espropriazione per pubblica utilità assegnati ai proprietari di aree edificabili considerandoli troppo bassi .
Le precedenti sentenze, come la 283/1993, nel dichiarare non fondata la questione relativa all’art. 5-bis della L. 359 del 1992, hanno in ogni modo affermato che l'indennità di espropriazione non garantisce all'espropriato il diritto ad un indennizzo esattamente commisurato al valore venale del bene.
Esse in ogni caso impongono che l’indennità non possa essere meramente simbolica ed irrisoria, ma debba essere congrua, seria, adeguata.
La Corte ha sempre posto in rilievo il carattere transitorio di tale disciplina, giustificata dalla grave congiuntura economica che il Paese sta attraversando ed ha precisato che la valutazione sull’adeguatezza dell’indennità deve essere condotta in termini relativi, avendo riguardo al quadro storico-economico ed al contesto istituzionale.
Per la Corte europea dei diritti dell’uomo la legislazione dello Stato deve prevedere un idoneo meccanismo di determinazione dei valori di espropriazione che possa rientrare in quel margine di apprezzamento, all’interno del quale è legittimo che il singolo Stato si discosti dagli standard previsti in via generale dalle norme CEDU.
I criteri per la determinazione dell’indennità di espropriazione riguardante aree edificabili devono fondarsi sempre sulla base del valore del bene, avendo riguardo alla situazione reale delle disposizioni di piano che regolano il suo utilizzo in rapporto alle diverse destinazioni generali attribuite dalla zonizzazione.
Non possono essere utilizzati criteri astratti che portano a differenziazioni di valori che, non essendo supportate da dati reali, determinano inevitabilmente situazioni di diseguaglianza contrarie all’art. 3 cost.
L’art. 2, comma 89 della L. 244/2007, modifica l’art. 37 del T.U. espr. accogliendo l’invito rivolto dalla Corte costituzionale di introdurre nuove norme che bilancino l’interesse individuale del proprietario del bene espropriato con la funzione sociale della proprietà secondo i principi espressi dalla Corte europea
La norma distingue il caso di espropriazione isolata di un singolo bene dal caso in cui l’espropriazione avvenga nell’ambito di iniziative aventi rilevante interesse economico sociale. (N. Centofanti, P. Centofanti e M. Favagrossa, Diritto urbanistico, 2012, 455).
Nel caso di espropriazione isolata di un singolo bene l’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene.
Nel caso di espropriazione collocata nell’ambito di iniziative aventi rilevante interesse economico e sociale l’indennità è ridotta del venticinque per cento rispetto al valore venale del bene. La misura dell’indennizzo, pur restando agganciata al parametro del valore venale del bene espropriato, è ridotta in funzione del peculiare fine di utilità sociale che l’espropriazione è diretta a realizzare.
LA giurisprudenza ha precisato che  tale disposizione si applica solo ai procedimenti espropriativi in corso e non ai giudizi in corso.
Si pone poi il problema di fissare se sia il Comune  con un suo provvedimento l’organo competente a determinare quali sia l’intervento di riforma economico-sociale, che giustifica la riduzione del 25% del valore venale del bene ai fini della determinazione dell'indennità.
La giurisprudenza ha precisato che  detto presupposto deve  riguardare l'intera collettività o parti di essa geograficamente o socialmente predeterminate ed essere, quindi, attuato in forza di una previsione normativa che in tal senso lo definisca.
Esso non può esser pertanto determinato dal  potere discrezionale dell’amministrazione espropriante o affidato al giudice in via di interpretazione della singola situazione. Cass. civ., sez. I, 28/5/2012, n. 8445
Nel caso in cui il procedimento sia adottato per realizzare un programma di edilizia convenzionata detto presupposto  non sussiste Cass. civ., sez. I, 23/02/2012, n. 2774
Parimenti non rientra in questa categoria di espropriazioni l'occupazione di un'area inserita in un p.i.p. Cass. civile, sez. I, 28/01/2011, n. 2100

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