giovedì 9 agosto 2012

L'utilizzazione senza titolo di un bene da parte della p.a.. Nuovi profili di costituzionalità.


La Corte Costituzionale ha  dichiarato come è noto  l’illegittimità costituzionale dell’art. 43, d.p.r. 8.6.2001, n. 327, per violazione dell’art. 76 della Costituzione.
È incostituzionale, in relazione all'art. 76 cost., l'art. 43 d.p.r. 8.6.2001 n. 327 per violazione dei principi e criteri direttivi stabiliti con legge delega di mero riordino n. 50 del 1999.
La norma censurata ha ad oggetto la disciplina dell'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico e consente all'autorità che abbia utilizzato a detti fini un bene immobile in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, di disporne l'acquisizione al suo patrimonio indisponibile, con l'obbligo di risarcire i danni al proprietario (cd. "acquisizione sanante"); la disposizione regola, inoltre, tempo e contenuto dell'atto di acquisizione, l'impugnazione del medesimo, la facoltà della p.a. di chiedere che il g.a. "disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo", fissando i criteri per la quantificazione del risarcimento del danno; anche la disciplina inerente all'acquisizione del diritto di servitù, di cui al comma 6 bis, appare strettamente ed inscindibilmente connessa con gli altri commi censurati, sia per espresso rinvio alle norme fatte oggetto di censura, sia perché ne presuppone l'applicazione e ne disciplina ulteriori sviluppi applicativi. Orbene, la legge-delega aveva conferito, sul punto, al legislatore delegato il potere di provvedere soltanto ad un coordinamento "formale" relativo a disposizioni "vigenti"; viceversa, l'istituto previsto e disciplinato dalla norma impugnata è connotato da numerosi aspetti di novità, rispetto sia alla disciplina espropriativa oggetto delle disposizioni espressamente contemplate dalla legge-delega 15 .3. 1997, n. 59, sia agli istituti di matrice prevalentemente giurisprudenziale. (Corte cost., 8.10.2010, n. 293, FACDS, 2011, 4, 1119).
Il legislatore è intervenuto con una nuova norma l’art. 34, d. l. 6 .7.2011, n. 98, che introduce l’art. 42 bis al posto dell’abrogato art. 43 , d.p.r.327/2001, a regolare l’istituto per adeguarsi ai dettati della Corte .
Il provvedimento di acquisizione deve essere motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione.
Il corrispettivo complessivo risulta formato da tre addendi: il valore venale del bene, l’indennità per il pregiudizio non patrimoniale e l’indennità per il periodo di occupazione senza titolo.
Per il pregiudizio non patrimoniale deve essere corrisposto forfettariamente il 10% del valore venale del bene.
L’indennità per il periodo di occupazione, se il ricorrente non prova il maggior danno, è determinata nel 5% del valore venale.
La dottrina nota che l’adozione di un meccanismo di sanatoria dell’illecita occupazione esteso non solo ai casi sostenuta da una valida dichiarazione di pubblica utilità , ma anche  a quella radicalmente illeciti è andato oltre le condanne pronunciate dalla giurisprudenza europea ch. Essa auspica la soluzione dei problemi tanto per i casi di occupazione usurpativa che di quelli di occupazione acquisitiva suggerendo comunque il meccanismo di restituzione del bene a proprietario. R.Conti . L’acquisizione sanante resuscitata : l’art. 42 bis t.u. espropriazione, in Urb App., 2012,739.
L'art. 42 bis risulta conforme alle disposizioni della Cedu e alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ha più volte condannato la Repubblica Italiana proprio perché i giudici nazionali avevano riscontrato la perdita della proprietà in assenza di un provvedimento motivato, previsto da una specifica previsione di legge. Cons. Stato, sez. VI 15.3.2012 n. 1438
Nel caso si specie la società espropriante  ha disposto l'acquisizione al proprio patrimonio dell'area sulla quale è stata realizzata l’opera pubblica nell’ipotesi  la scogliera protettiva del tratto ferroviario.
La sentenza ha pertanto deciso che la domanda di restituzione dell'area non può essere accolta ed è divenuta improcedibile, in quanto sulla base di un provvedimento autoritativo sopravvenuto - consentito dallo ius superveniens - la società ha acquisito il diritto di proprietà dell'area di cui già aveva il possesso;
Ogni contestazione avverso questo nuovo provvedimento  può essere fatta valere nel caso di sua impugnazione in sede di cognizione.
la domanda risarcitoria, altresì riproposta, non può essere accolta in ragione della avvenuta emanazione del provvedimento di acquisizione, ai sensi dell'art. 42 bis.

Nessun commento:

Posta un commento