venerdì 13 luglio 2012

Misure per l'edilizia



L’art. 13, d.l. 83/2012,prova una ulteriore semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attivita' edilizia.
Sembra che il legislatore dimentichi che la vera semplificazione è stata fatta nel 19990 con la l.241/1990.
La norma, art. 6, afferma che il responsabile del procedimento deve adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
Se ciò fosse eseguito con austriaca sollecitudine non ci sarebbe bisogno di semplificare alcunché
Oggi parlare con un responsabile del procedimento che pensa a tutto fuorché ad fare giungere ad approvazione la domanda serve solo a complicare pratiche già complicate.
L’unico scopo è cercare di fare pagare contributi non dovuti per rimpinguare le casse oltre quello che la norma prevede e se possibile sanzionare per aggiustare la produttività interna.
I grandi amministratori e i grandi manager intenti a conservare i loro privilegi di tutto ciò non si occupano.
Comunque il governo prova un ulteriore esercizio legislativo pensando, ma è il solo,  di raggiungere qualche risultato.
Il ritornello è il solito.
La norma consente di è possibile certificare  adempimenti di competenza dell’amministrazione. L'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi.
Ma quale professionista in un marasma urbanistico si prende la responsabilità di non farsi controllare prima di iniziare i lavori?
Nei comuni dove i controlli esistono nessuno.

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