mercoledì 20 giugno 2012

D.A. 29 CAPITOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE


29 CAPITOLO
SANZIONI AMMINISTRATIVE



1           Il procedimento sanzionatorio.


Il potere dell'amministrazione di infliggere una sanzione ad un soggetto, estraneo all'amministrazione medesima, che tenga un comportamento od una azione od una omissione contraria a disposizioni di legge o ad un comportamento dell'autorità, è inquadrato da F. BENVENUTI, Appunti di diritto amministrativo, 1959, 155, nell'autotutela dei rapporti.
I procedimenti sanzionatori sono disciplinati da specifiche disposizioni di legge, in relazione al disposto dell'art. 23 della costituzione, che prevede la riserva di legge nel potere di imporre prestazioni ai cittadini.
Tali comportamenti possono sfociare nell'illecito penale ovvero le sanzioni possono afferire alla non completa esecuzione di un rapporto contrattuale ovvero le sanzioni possono riguardare l'esecuzione non conforme di un provvedimento amministrativo.
La L. 689/1981 ha dettato alcuni principi generali valevoli per tutte le sanzioni amministrative, disciplinando un procedimento che trova applicazione in carenza di leggi speciali, come quelle ad esempio che si è esaminato in precedenza.
La fase preparatoria del procedimento inizia con l'accertamento della infrazione amministrativa, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981.
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni, procedere ad ispezioni di luoghi diversi dalla privata dimora, senza che, nell'esercizio di questa potestà accertativa, trovino applicazione le disposizioni del codice di rito penale che, in tema di mezzi di ricerca della prova, disciplinano i casi e le forme delle ispezioni, art. 244 c.p.p., e le perquisizioni locali, art. 250 c.p.p., ai sensi dell'art. 13, L. 24 novembre 1981 n. 689
Dall'ispezione amministrativa possono emergere fatti suscettibili di rilievo anche penale, e ciò stante l'autonoma formazione della prova nel processo penale. L'eventuale inutilizzabilità della prova in sede penale non dispiega alcuna influenza rispetto all'attività di accertamento delle violazioni amministrative (Cass. Civ., sez. I, 18 febbraio 2005, n. 3388)
Contestualmente all'accertamento, si pensi alle contravvenzioni al codice della strada, può seguire la contestazione.
In ogni caso essa deve seguire il più presto possibile, comunque non oltre 90 giorni dalla infrazione, pena la decadenza.
A tal punto il contravventore può estinguere il procedimento mediante oblazione, prima ancora che si addivenga all'emissione del provvedimento definitivo.
L'oblazione si effettua mediante pagamento, entro sessanta giorni dalla contestazione o successiva notifica, di una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, di una somma pari al doppio del minimo, ai sensi dell'art. 16 della L. 689 citata.
In carenza di oblazione la fase preparatoria segue con la trasmissione del rapporto dell'eseguita contestazione e della sua notifica all'autorità competente, che può essere il Prefetto, il Sindaco od il Presidente della giunta provinciale, che provvede all'istruttoria della pratica esaminando gli eventuali ricorsi o le documentazioni fornite dai soggetti passivi del procedimento amministrativo.
L’art. 18, c. 1, , L. 24 novembre 1981, n. 689 prevede, che gli interessati possano far pervenire all’autorità amministrativa competente ad applicare la sanzione amministrativa “scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità”.
La disciplina conferisce all’interessato due facoltà nettamente distinte, quelle della difesa scritta e della difesa orale che possono essere esercitate anche congiuntamente.
In correlazione a ciascuna delle due facoltà, l’art. 18, c. 2, pone chiaramente i doveri procedimentali dell’autorità amministrativa, che vanno necessariamente osservati prima dell’esercizio della potestà di determinare o applicare la sanzione amministrativa.
Si nota che la stessa autorità non dispone del potere di archiviazione del rapporto redatto dall’organo che accerta la violazione.
Il citato comma dispone che l’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, decide se l’accertamento è fondato o meno.
L’autorità amministrativa ha il dovere sia di sentire gli interessati che ne abbiano fatto richiesta sia di esaminare il contenuto della memoria difensiva, se essi hanno esercitato la facoltà difensiva anche nella forma scritta.
L’inosservanza da parte della p.a. dei doveri correlati all’esercizio delle facoltà difensive dell’interessato costituisce un vizio del procedimento amministrativo predisposto dalla legge per l’esercizio della potestà sanzionatoria, con la conseguente illegittimità, per violazione di legge, della ordinanza -ingiunzione che ha applicato la sanzione amministrativa (Cass. Sez. I, 10 novembre 1992 n. 12088, in Foro Amm. 1993, 178).






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