mercoledì 20 giugno 2012

D.A. 27 CAPITOLO PARCHI


27 CAPITOLO
PARCHI


1.      L’istituzione dei parchi.


Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente, sentita la Regione, sono istituiti e delimitati i parchi nazionali, individuati dal programma triennale; in tale fase non è, quindi, richiesta la partecipazione degli enti locali CENTOFANTI N.,  CENTOFANTI P. e FAVAGROSSA M. , Formulario del diritto amministrativo 2012, 727.
L’Ente Parco tutela i valori naturali ed ambientali mediante il regolamento ed il piano per il Parco.
L'art. 11, comma 3, L. 394/1991, è programmaticamente teso alla inibizione di attività ed opere che, in concreto, possono negativamente incidere sul paesaggio e sull'ambiente tutelati.
Sono vietate, già in astratto ed indipendentemente da ogni apprezzamento circa la loro pericolosità, le attività espressamente elencate; ogni altra attività ed ogni altra opera è inibita solo a conclusione di uno specifico ed individualizzato giudizio di compatibilità, emesso in base alla misura autorizzatoria di competenza dell'Ente Parco. T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 27 settembre 2006, n. 1418.
I contenuti del piano del parco sono tassativamente stabiliti dal legislatore per garantire la tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici, ex art. 12, L. 394/1991, mod. art. 2, comma 30, lett. a), L. 426/1998).
La scelta dei territori da includere nella perimetrazione provvisoria del Parco nazionale concreta un'attività tecnico discrezionale insindacabile in sede di giudizio di legittimità se non per palese illogicità o arbitrarietà della scelta operata dall'amministrazione, di per sé inidonea a ricostruire l'iter logico seguito dalla stessa. T.A.R. Lazio, sez. II, 22 giugno 1995, n. 1093, in Foro Amm., 1996, 218.
L’Ente Parco, entro diciotto mesi dalla sua istituzione, deve predisporre il piano che deve essere adottato sentiti gli enti locali.
Chiunque può inviare osservazioni scritte entro i successivi 40 giorni e ad esse l’Ente deve rispondere, esprimendo il proprio parere, entro i successivi 30 giorni.
La Regione, in accordo con l’Ente Parco ed i Comuni, per quanto riguarda le disposizioni del piano relative alle attrezzature e ai servizi che consentono la gestione sociale del parco stesso, emana il provvedimento di approvazione entro 90 giorni dal ricevimento del piano e del parere sulle osservazioni presentate.
L’impugnazione va proposta dal momento di pubblicazione sul BUR ovvero dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione dell'avviso di deposito del detto piano presso la segreteria del consorzio del parco, anche da parte dell'utente di acqua pubblica, tenuto ad osservare i vincoli stabiliti dal piano stesso. Trib. sup. acque, 2 ottobre 1992, n. 64, in Cons. St., 1992, II, 1535.
Il piano, ogni 10 anni, è modificato con la stessa procedura ed è aggiornato.
Esso equivale ad una dichiarazione di interesse pubblico generale e gli interventi in esso previsti assumono il carattere di indifferibilità ed urgenza.
Esso sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali od urbanistici ed ogni altro strumento di pianificazione.
Dal momento della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul B.U.R. il piano è immediatamente vincolante sia per le amministrazioni che per i privati, ex art. 12, L. 6 dicembre 1991, n. 394.
La legge quadro sulle aree protette fissa, all’art. 22, le norme quadro cui deve riferirsi la legislazione regionale, che deve definire la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, nonché il soggetto gestore e deve poi indicare gli elementi del piano del parco e i principi del regolamento.
La giurisprudenza richiede, comunque, l’attuazione del procedimento di approvazione per ogni provvedimento che identifichi un’area soggetta a tale normativa.
Le fasi procedimentali sono dirette in particolare ad assicurare a chiunque, mediante il deposito per sessanta giorni del piano adottato, la possibilità di presentare osservazioni e proposte scritte.

2.      Le misure di salvaguardia.


Le misure di salvaguardia, che consistono nella sospensione di ogni attività di modifica del territorio in attesa della pianificazione disposta dal piano per il parco, sono previste in rapporto a fasi diverse.
L’art. 4, coma 9, della l. 394/1991, prevede l’adozione delle misure di salvaguardia in rapporto all’adozione del programma delle aree protette.
L'art. 6, comma 3, l. n. 394 del 1991, vieta fuori dei centri edificati, di cui all'art. 18, L. n. 865 del 1971, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta.
La giurisprudenza ha precisato che la norma si riferisce alle misure di salvaguardia riconnesse alla individuazione, in caso di necessità ed urgenza, di aree protette.
Tali misure sono destinate ad operare solo fino all'istituzione delle singole aree protette, laddove dal momento dell'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'art. 11, l. 394/1991.
Dopo l'approvazione del regolamento, è affidata a questo provvedimento la selezione delle opere realizzabili o meno all'interno dell'area protetta. T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 27 settembre 2006, n. 1418.
Le misure di salvaguardia scattano in relazione alle fattispecie previste e non abbisognano dell’approvazione di ulteriori strumenti pianificatori.
La giurisprudenza ha proclamato l'efficacia delle misure di salvaguardia relative alla cessazione delle attività di cava in corso. Esse non sono subordinate all'approvazione del piano territoriale, essendo sufficiente la sola sua adozione. Le misure di salvaguardia hanno efficacia temporanea e perdono la forza vincolante se entro cinque anni dall'entrata in vigore del piano territoriale di recupero non siano approvati i relativi piani di gestione, quali atti secondari di pianificazione e programmazione. Cons. St., sez. VI, 25 marzo 1996, n. 497, in Cons. St., 1996, I, 491.



3.      Il rilascio del nulla-osta da parte dell'ente parco.


Le richieste di concessione o di autorizzazione per realizzare opere od interventi all’interno del parco devono essere sottoposte al preventivo nulla-osta dell’Ente Parco.
Il regime è quello del silenzio-assenso, costituendo eccezione alla regola che nega detto sistema alle autorizzazioni inerenti alla tutela dell’ambiente, ex art. 13, L. 6 dicembre 1991, n. 394. C. DESIDERI e F. FONDERICO, I parchi nazionali per la tutela della natura, 1998, 120
Successivamente, i comuni o le altre amministrazioni possono procedere al rilascio del permesso di costruire.
La giurisprudenza ha precisato che la sottoposizione a nulla osta da parte del consorzio del parco dei permessi di costruire relativi ad opere interne al parco della Maremma e la prevalenza delle prescrizioni del piano territoriale di coordinamento sulle diverse previsioni degli strumenti urbanistici locali non violano le attribuzioni urbanistiche dei comuni.
Per la realizzazione degli interventi, opere e costruzioni in aree protette (parchi nazionali, regionali, riserve naturali) occorrono, infatti, tre distinti ed autonomi provvedimenti: il permesso di costruire, l'autorizzazione paesaggistica ed il nulla osta dell'ente parco.
Questi ultimi sono, in ogni caso, il frutto di una duplice valutazione, anche se rimessi ad un unico organo (il che comunque non si verifica nel caso di specie) e mantengono la loro autonomia ad ogni effetto in quanto espressione di due discipline concorrenti, onde né il nulla osta dell’ente parco né il suo diniego fanno venire meno la necessità dell'autorizzazione paesaggistica. Cons. St., sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 714, in Foro amm. CDS, 2005, 2, 398.
Per la giurisprudenza il rilascio di permessi di costruire o di autorizzazioni per interventi, impianti e opere all'interno dei parchi è sottoposto in ogni caso al preventivo nulla osta dell'Ente Parco, anche in assenza della previa approvazione del piano e del regolamento del parco, di cui agli artt. 11 e 12, L. 6 dicembre 1991, n. 394. T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 24 maggio 2006, n. 374, in Foro Amm. TAR, 2006, 5, 1784.
Il nulla osta degli enti - parco deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato, ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13.
Esso costituisce, tanto nel caso di provvedimento esplicito, quanto nel caso in cui, per la decorrenza dei termini si sia formato il silenzio - assenso sulla compatibilità ambientale del manufatto prospettato, l'ultimo e finale atto del procedimento di rilascio del permesso di costruire nell'ambito del territorio protetto, in quanto diretto alla protezione del territorio stesso alla luce di tutti gli atti preordinati alla concessione predetta ed in particolare del parere della sezione urbanistica provinciale. Cons. St., sez. VI, 21 giugno 2001, n. 3307.

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