mercoledì 20 giugno 2012

D. A. 23 CAPITOLO COMMERCIO


23 CAPITOLO
COMMERCIO


1.       L’autorizzazione commerciale.


La riforma del commercio, introdotta dal D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114, ha disposto - dalla data della pubblicazione del decreto e per i successivi 12 mesi - la sospensione del rilascio di licenze di tutti i tipi.
L’apertura di nuovi negozi di vicinato potrà avvenire soltanto per subentro di un altro commerciante. Il subentrante deve essere iscritto al Rec.
E’, però, possibile avviare nuove attività qualora più negozi di vicinato decidano di concentrarsi in uno più grande nello stesso comune. Per questo tipo di operazioni, la superficie non deve superare i 1500 mq. L’autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.
Le richieste di negozi non soggetti a nulla osta regionale, giacenti al momento della pubblicazione del decreto, saranno esaminate dal comune entro il prossimo 23 luglio.
La riforma del commercio, introdotta dal D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114, introduce tre tipi di attività al fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio: i nuovi negozi di vicinato, le medie strutture, le grandi strutture.
Per l’apertura di nuovi negozi di vicinato l’art. 7, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114 prevede la procedura del silenzio assenso:
L’esercente è tenuto a una semplice comunicazione al comune competente per territorio.
Trascorsi 30 giorni egli può procedere. I negozi di vicinato possono avere una superficie massima di 250 mq., nei comuni con più di diecimila abitanti, e di 150 mq. in quelli con meno di diecimila.
Le medie strutture, ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114, sono soggette ad autorizzazione del comune competente che, verificati i requisiti e sentite le organizzazioni di consumatori e commercianti, può comunicare per iscritto, entro 90 giorni, l’eventuale diniego oppure affidarsi al principio del silenzio-assenso.
Nei comuni con più di diecimila residenti la media distribuzione non può superare i 2500 mq., mentre, nelle città più piccole il tetto è stabilito in 1500 mq.
L’autorizzazione per nuove aperture di grandi strutture, ai sensi dell’art. 9 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114, è affidata al comune, che convoca, entro 60 giorni dalla domanda, una conferenza di servizi.
E’ comunque decisivo il parere espresso dal rappresentante della regione. Qualora non venisse comunicato il diniego entro i 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza, le domande devono ritenersi accolte.
E’, pertanto, automatico che per almeno 18 mesi non saranno concesse nuove licenze.
L’esercizio dell’attività commerciale è consentito a tutti.
Per il settore food svolgere tale attività sarà permesso a coloro che abbiano frequentato, con esito positivo, un corso professionale o abbiano esercitato l’attività - al dettaglio o all’ingrosso - per almeno due anni nell’ultimo quinquennio. Le regioni definiscono i corsi utili per l’accesso all’esercizio della professione commerciale.
Il commercio al dettaglio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni ovvero su qualsiasi area purché in forma itinerante, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.L.vo 114/1998.
Per entrambe le modalità d’esercizio - al dettaglio o all’ingrosso - come accadeva nella precedente normativa, sarà necessaria apposita autorizzazione, rilasciata dal sindaco previa domanda.
La novità sta nel fatto che l’autorità comunale è, in ogni caso l’unica competente al rilascio del titolo autorizzatorio, mentre la precedente disciplina individuava detta autorità nel sindaco ovvero nel presidente della giunta regionale, a seconda proprio delle modalità d’esercizio.


2.      . Il mancato rilascio di autorizzazione commerciale.


Per la giurisprudenza precedente la risoluzione della questione di giurisdizione in materia di autorizzazioni commerciali non può essere risolta invocando l'art. 34 del D. L.vo n. 80/1998 che ha attribuito alla giurisdizione piena ed esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica.
Se è vero che non è corretto limitare la materia urbanistica al solo aspetto normativo della disciplina del territorio e cioè all'esercizio della potestà amministrativa di pianificazione territoriale mediante l'adozione di scelte urbanistiche, rientrando in essa anche gli aspetti ulteriori dell'uso del territorio, ivi compreso quello gestionale concernente l'attuazione concreta della pianificazione mediante la realizzazione delle scelte urbanistiche, Cass. Civ. S.U. n. 494/2000, n. 2061/2003, è altrettanto vero che la controversia che attiene alla materia del commercio, riguardo alla quale il Comune ha un potere autorizzatorio volto a rimuovere un limite all'esercizio, da parte del privato, della libera iniziativa economica, costituzionalmente garantita rientra nella giurisdizione ordinaria.
La controversia relativa al risarcimento del danno per il mancato rilascio di autorizzazione commerciale non attiene alla "materia urbanistica" ai sensi dell'art. 34 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, bensì alla materia del commercio. Cass. Civ., sez. un., 10 giugno 2004, n. 11074, in Foro amm. CDS, 2004, 1609. T. MIELE, I vizi del procedimento: risarcibilità dei danni e responsabilità, in Nuova Rass. 2005, 1862.
Nel caso di illegittimo rifiuto di una autorizzazione amministrativa all'esercizio di una attività commerciale, spetta in ogni caso all'imprenditore il ristoro del danno emergente, consistito nelle spese affrontate per la progettazione e l'installazione degli impianti; il lucro cessante, invece, può essere risarcito soltanto ove sia fornita la ragionevole prova che gli impianti sarebbero stati idonei allo scopo, e avrebbero utilmente consentito l'avvio della produzione. Trib. Roma, 20 novembre 2004, in Dir. e Giust., 2005, f. 7, 30.


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