sabato 30 giugno 2012

Conferenza di servizi. Conformità urbanistica. Deliberazione degli organi rappresentativi. Mancanza illegittimità.


Le norme sulla conferenza dei servizi non possono essere applicate al procedimento di localizzazione delle opere pubbliche statali in deroga agli strumenti urbanistici di cui all’art. 81, d.p.r. n. 616 del 1977, ed al d.p.r. n. 383 del 1994.
La conferenza deve sempre muoversi nel rispetto della normativa vigente non essendo ad essa conferito alcun potere di deroga rispetto ad atti amministrativi generali efficaci. M. Santini, Conferenza di servizi e strumenti di governo del territorio, ossia una difficile semplificazione, in Urb. App. 2012, 775.
La proposta di variante dello strumento urbanistico, formulata ai sensi dell’art. 5, d.p.r. 20.10.1998, n. 447, dalla conferenza dei servizi al fine di favorire e semplificare la realizzazione di una struttura commerciale in zona tipizzata come agricola non è vincolante per il consiglio comunale, il quale deve autonomamente valutare se aderire o meno alla stessa; inoltre, qualora l’esito della conferenza dei servizi sia in qualunque modo sfavorevole al privato richiedente e dunque si risolva nel diniego di approvazione del proposto progetto in variante allo strumento urbanistico, tale esito assume valore ostativo alla prosecuzione del procedimento amministrativo, mancando in tale ipotesi l’atto di impulso, strumentale alle determinazioni di competenza del consiglio comunale. (Cons. St., sez. IV, 14.4.2006, n. 2170, FACS, 2006, 4, 1150).
Lo spazio all’interno del quale si muove la conferenza non è quello della deroga, ma quello della composizione delle discrezionalità amministrative e dei poteri spettanti alle amministrazioni partecipanti, ponendosi come momento di confluenza delle volontà delle singole amministrazioni, nel rispetto dell’ordinamento normativo e amministrativo vigente. N. Centofanti, P. Centofanti e M. Favagrossa, Diritto urbanistico, 2012, 15.
L’art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, che, disciplinando le modalità di formazione dell’intesa ex art. 81 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, stabilisce espressamente che: “Alla conferenza di servizi partecipano la regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi (corsivo dell’estensore), il comune o i comuni interessati, nonché le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali”.
La disposizione, richiedendo espressamente che la partecipazione delle amministrazioni comunali sia preceduta da “deliberazione degli organi rappresentativi”, impone che sul progetto di opera pubblica in deroga (variante) ai relativi strumenti urbanistici si esprimano in via diretta i consigli comunali.
Nel caso di specie la partecipazione del rappresentante del Comune alla seduta della conferenza di servizi non è stata preceduta da alcun atto deliberativo consiliare, posto che, in quella sede, il medesimo rappresentante espresse “…parere favorevole riservandosi di trasmettere delibera di Consiglio Comunale”.
Non risulta però che tale deliberazione sia stata poi emanata.
 Né, a fronte di una precipua disposizione che per le conferenze di servizi ai fini delle intese sulla conformità urbanistica ex art. 81 d.P.R. n. 616/1977 richiede l’acquisizione delle specifiche deliberazioni degli organi consiliari, potrebbe ritenersi operante la generale previsione di cui all’art. 14 comma terzi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo applicabile ratione temporis, che considerava acquisito l’assenso dell’amministrazione qualora, non avendo partecipato alla conferenza o avendovi partecipato “…tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà”, non comunicasse il “…proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste”.
Non può, da ultimo, ritenersi -in riferimento ai rilievi svolti nelle relazioni trasmesse in adempimento dell’incombente istruttorio- che la mancanza di una deliberazione consiliare intesa ad esprimere consenso all’approvazione del progetto in variante allo strumento urbanistico comunale, quantomeno a ratifica del parere espresso dal rappresentante dell’amministrazione nella conferenza di servizi, possa essere surrogata da precedente deliberazione
La illegittimità delle determinazioni della conferenza di servizi, viziate per la carente acquisizione dell’atto deliberativo comunale di assenso all’approvazione del progetto in variante allo strumento urbanistico generale, si riflette sui successivi atti della procedura ablatoria. Cons. St., sez. IV, 28.2.2012, n. 1130.

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