domenica 6 maggio 2012

Processo amministrativo. Rito abbreviato. Limiti.


L’art. 119, comma 1, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104,  cod. proc. amm., stabilisce dei  riti cosiddetti abbreviati per determinate materie . A. QUARANTA e V. LOPILATO, Il processo amministrativo, 2011, 980.
La classificazione è  tassativa
Il D.L.vo 195/2011, art. 1, lett. gg) ha aggiunto le ulteriori i materie.
Lo scopo è di ridurre la durata del processo amministrativo.
La dottrina ha criticato questo diritto di precedenza di alcuni pubblici interessi nei confronti di altri; è evidente che la celerità degli uni allunga la durata del processo degli altri.
La violazioni ai principi costituzionali di uguaglianza è evidente ma superata dal fatto che situazioni diverse legittimano soluzioni a volte strampalate. Centofanti N.,  Centofanti P. e Favagrossa M..Formulario del diritto amministrativo 2012, 241.
Di fatto assistiamo alla legalizzazione della “necessaria” lunghezza dei processi.
Il rito speciale si applica anche nel caso in cui, insieme ad un ricorso tipicamente impugnatorio sia proposta una domanda risarcitoria, relativa alla materie considerate dalla norma in questione, in quanto la ratio ispiratrice della riforma tende a semplificare lo svolgimento e la definizione dell'iter processuale derivante dalla proposizione di domande giudiziali potenzialmente idonee a determinare la stasi dell'attività amministrativa in settori particolarmente delicati. Cons. St., sez. V, 5 ottobre 2005, n. 5326, in Foro amm. CDS, 2005, 10, 2949.
La norma processuale riguarda la riduzione a metà dei termini processuali, escluso quello per la presentazione del ricorso.
Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.
Essa risolve la disputa originata in precedenza dalla disposizione che includeva anche il termine per ricorrere fra quelli processuali e ne imponeva la riduzione. L'eccezione posta dal legislatore deve estendersi anche al termine da rispettare per la proposizione dei motivi aggiunti, poiché anche nel caso dei motivi aggiunti proposti contro provvedimenti conosciuti o sopravvenuti in corso di giudizio si tratta dell'instaurazione di un'azione di impugnazione. T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 10 dicembre 2008, n. 810
La regola del dimezzamento dei termini processuali si applica al termine per il deposito del ricorso in primo grado, che ha natura sicuramente processuale. Cons. St., sez. IV, 30 dicembre 2008, n. 6599.
Il D.L.vo 195/2011, art. 1, lett. hh), afferma che anche per  il ricorso incidentale il termine e quello abbreviato dei trenta giorni, parimenti al ricorso principale. Il termine decorre dalla notifica del ricorso principale. G. FONDERICO , Il c.p.a. un anno dopo, in Guida Dir. Dossier, 2011,9,12
Il ricorrente ha quindi un particolare interesse ad accedere a questo particolare procedimento che gli consente di ottenere in tempi brevi una sentenza che decida il caso controverso.
La giurisprudenza è pertanto dovuta intervenire per fissare i limiti che contraddistinguono il ricorso al rito abbreviato.
Il rito abbreviato di cui agli artt. 23-bis, l.6 dicembre 1971 n. 1034 e 119 c.p.a., per quanto progressivamente esteso ad un rilevante numero di materie, non è un rito ordinario ma speciale, vale a dire un'eccezione al rito ordinario, ove si considerino il dimezzamento dei termini processuali, la maggiore onerosità economica del rito, la corsia preferenziale per l'ottenimento di una celere decisione, con inevitabile rallentamento dei processi ordinari.
Segue da ciò un duplice ordine di conseguenze: le ipotesi in cui detto rito si applica sono tassative e di stretta interpretazione, non suscettibili di interpretazione analogica; al fine della verifica se una determinata controversia rientri o meno in tale rito, è irrilevante il comportamento processuale delle parti, e segnatamente la circostanza che una delle parti abbia depositato il ricorso entro il termine dimidiato di 15 giorni anziché entro quello ordinario di 30, atteso che i difensori delle parti in causa sono liberi di depositare il ricorso in un qualunque giorno entro il limite temporale massimo, sicché anche un ricorso ordinario può essere depositato prima dei 15 giorni, per qualsivoglia motivo, che attiene alla sfera soggettiva della parte.
Nella specie è stato escluso che il rito abbreviato si applichi alla controversia che verta sulla costituzione, da parte di un'Università, di una società di engineering totalmente partecipata, inizialmente, dall'Università medesima, mediante scissione di una precedente società a totale partecipazione universitaria. Consiglio di Stato ad. plen., 03/06/2011, n. 10.

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