domenica 20 maggio 2012

Permesso di costruire. Procedimento . Silenzio assenso.


Le innovazioni alla disciplina del rilascio dei provvedimenti edilizi continuano coll’art. 5d.l. sviluppo 70/2011 che velocizza e semplifica anche procedimento di rilascio del permesso di costruire modificando
l’art. 20, d.p.r. 380/2001.
La semplificazione è collegata al fatto che domanda di permesso deve essere accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.
La norma aggiorna le sanzioni disposte dall’art. 481, c.p., sanzionando il professionista che  nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti .Chi commette il reato è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento deve curare l'istruttoria, acquisisce i prescritti pareri e formula una proposta di provvedimento.
Il termine può essere interrotto una sola volta esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata.
Non è però il responsabile del procedimento colui che  adotta il provvedimento finale.
Questo è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta oppure entro quaranta giorni dalla stessa qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della l. 7.8.1990, n. 241.
I termini per il rilascio del provvedimento  sono raddoppiati per i Comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
La domanda deve essere obbligatoriamente trasmessa allo sportello unico .
Il permesso è adottato dal dirigente competente entro termini tassativi previsti dalla norma (
Decorso inutilmente il termine per l'adozione del  provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non  abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di  costruire  si intende formato il  silenzio-assenso.
Il silenzio assenso vale solo per le opere non soggette a vincolo di tutela.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia, invece, sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine per il rilascio del provvedimento decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. Si ha silenzio rifiuto anche qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale.
Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento deve curare l'istruttoria, acquisisce i prescritti pareri e formula una proposta di provvedimento.
Il termine può essere interrotto una sola volta esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata.
Non è però il responsabile del procedimento colui che  adotta il provvedimento finale.
Questo è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta oppure entro quaranta giorni dalla stessa qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della l. 7 8. 1990, n. 241.
I termini per il rilascio del provvedimento  sono raddoppiati per i Comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
La dottrina  sottolinea che il silenzio assenso non può aver altro significato che quello di una misura di semplificazione tesa ad evitare che gli effetti impeditivi riconducibili alla mancata emanazione del provvedimento abilitativo vengano a gravare sul richiedente nella situazioni di patologica inerzia dell’amministrazione.
Per contro, come ribadito dalla Corte cost. 4040/1997,  l’introduzione del silenzio assenso non determina alcun affievolimento e depotenziamento del dovere di provvedere in termini espliciti e tempestivi sulla domanda del richiedente
L’introduzione del silenzio assenso non comporta la trasformazione del dover di provveder in un mero onere che impone la motivazione solo nel caso di diniego.
Né si può considerare il silenzio assenso un dispositivo atto a garantire comunque una definizione del procedimento onde evitare all’amministrazione il rischio di condanne risarcitorie per mancato rispetto dei termini.
L’istituto ha già trovato definizione normativa nell'art. 8, d.l. 23 .1.1982, n. 9, convertito con modificazioni nella l. 25.3. 1982, n. 94, che prevede il formarsi della c.d. concessione edilizia tacita per silenzio assenso, decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che sia intervenuto e comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio.
La giurisprudenza ha precisato che esso costituisce uno strumento eccezionale rispetto alla disciplina generale e, pertanto, ha un campo di applicazione ben definito ai soli interventi di edilizia residenziale, diretti alla costruzione di abitazione ed al recupero del patrimonio abitativo esistente ed ha avuto in origine carattere transitorio con efficacia temporale, sino all'entrata in vigore della l. 17.2. 1992, n. 179, con la quale la disciplina della concessione tacita è stata definitivamente acquisita nell'ordinamento con norma di regime.
(Cons. St., sez. IV, 13.6.2011, n. 3582, FACDS, 2011, 6, 1899)
Il silenzio assenso vale solo per le opere non soggette a vincolo di tutela.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia, invece, sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine per il rilascio del provvedimento decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. Si ha silenzio rifiuto anche qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale.
L'art. 2, l. rg.Sicilia n. 17 del 1994 ha introdotto nell'ordinamento regionale l'istituto del silenzio/assenso in relazione alle domande di rilascio di concessione edilizia che non siano esitate negativamente nel termine di centoventi giorni dalla presentazione (Tar Palermo n. 578 del 2006; Tar Sicilia, Catania n. 45 del 2001, n. 1406 del 2003
Per completezza, va precisato che il termine di centoventi giorni è stato recentemente ridotto a settantacinque, con l'art. 19, l. rg. n. 5 del 2011.
Decorso tale termine il richiedente può comunicare l'inizio dei lavori previo versamento degli oneri concessori e previa presentazione della perizia giurata prevista dal comma 7, stesso articolo (che attesti la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie e l'ammontare del contributo concessorio dovuto).
Dalla comunicazione di avvio dei lavori effettuata sulla base di una concessione edilizia tacita — si apre per l'ente pubblico uno spatium deliberandi di trenta giorni, previsto dal comma 8 dell'articolo in commento, nel quale l'esame della domanda deve essere completato e vengono compiuti gli atti necessari a far valere eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari.
Se nel corso del predetto termine non viene adottato alcun atto espresso, il silenzio protratto produce l'effetto di «consolidamento» del titolo già assentito; ove invece venga adottato un atto formale questo può essere diretto: 
a) a confermare il provvedimento silenzioso con atto espresso
 b) ad annullarlo attraverso una autotutela «accelerata e semplificata» in ragione del mero riscontro della mancanza dei presupposti di legge necessari al suo rilascio; ossia, al solo scopo di ripristinare la legalità violata (Tar Sicilia, Palermo n. 2363 del 1999, n. 578 del 2006).
 Una volta che sia decorso il suddetto termine di trenta giorni — a cui va riconosciuta natura perentoria (Tar Sicilia, Catania n. 1961 del 2006 e n. 1026 del 2007) — la giurisprudenza è concorde nel ritenere che possano comunque trovare applicazione le ordinarie regole dettate in tema di autotutela amministrativa, al fine di procedere all'annullamento o revoca della concessione tacita, ove ne ricorrano i presupposti (Tar Sicilia, Palermo n. 2363 del 1999, n. 1615 del 2007; Tar Sicilia, Catania n. 1961 del 2006 e n. 1026 del 2007). In particolare, si ritiene che in tale successivo contesto temporale l'amministrazione possa esercitare l'autotutela decisoria ordinariamente prevista dall'art. 21nonies, l. n. 241 del 1990, intervenendo entro un termine che la legge vuole «?ragionevole?», per soddisfare specifiche ragioni di pubblico interesse che dovranno però essere necessariamente evidenziate, e poi comparate e bilanciate con gli interessi medio tempore consolidatisi in capo ai destinatari.
Il duplice regime di annullamento della concessione edilizia tacita che opera nella Regione siciliana si configura nel modo seguente: entro trenta giorni dalla formazione silenziosa del titolo edilizio è possibile disporne l'annullamento sulla base del mero riscontro della mancanza dei requisiti previsti dalla legge per il rilascio; decorso tale termine, invece, il potere di annullamento d'ufficio persiste, ma è soggetto alle ordinarie regole dell'autotutela decisoria, e postula quindi l'espletamento di una più ampia istruttoria che tenga conto sia del lasso di tempo decorso dalla formazione del titolo, che delle ragioni di pubblico interesse che consigliano l'annullamento (diverse dalla mera esigenza di ripristino della legalità), nonché della comparazione fra queste ultime e l'aspettativa maturatasi in capo al privato concessionario. T.A.R.  Catania  Sicilia  sez. I,Data:  13 gennaio 2012,  n. 75,  Foro amm. TAR 2012, 1, 310 


L’intervento sostitutivo regionale.

La precedente  dottrina, quando al silenzio veniva dato il significato di diniego di provvedimento ha ritenuto che in relazione all'organo regionale a cui indirizzare la richiesta dell'intervento sostitutivo, ciascuna regione, ai sensi degli artt. 13 e 21 t. u. edilizia, deciderà in autonomia, privilegiando l'aspetto politico dell'intervento o quello più strettamente amministrativo legato alla mancata adozione di una statuizione espressa sull'istanza dell'interessato, scegliendo il soggetto competente di conseguenza.
In assenza di precisazioni, si potrà immaginare un intervento del Presidente della giunta nella sua qualità di rappresentante dell'ente comunque titolare del potere di vigilanza sullo svolgimento dell'attività edilizia.
Ora con l’introduzione del silenzio assenso la prospettiva cambia  radicalmente ed il ricorso al procedimento sostitutivo diventa eventuale. Le regioni, con proprie leggi, devono determinare forme e modalità per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire, art. 20, d.p.r. 380/2001, mod. art. 5, comma 2, lett. a), d.l. 70/2011.
L’intervento sostitutivo diventa necessario solo quando il richiedete vuole ottenere un provvedimento espresso.
Ma c’è da chiedersi se ciò è possibile in carenza di legislazione regionale.
Sicuramente no ed occorrerà semmai agire presso la giustizia amministrativa per avere una sentenza di accertamento.
Non si nascondono possibili dubbi interpretativi poiché di fatto il silenzio assenso produce effetti favorevoli all’istante e l’azione di accertamento, disposta dall’art. 31, d.lg. 104/2010, può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
L’azione di accertamento autonomo dinanzi al giudice amministrativo è consentita fine di sentire pronunziare da questo che non sussistevano i presupposti per svolgere l'attività costruttiva richiesta . Si tratta di una fattispecie in materia di d.i.a. (T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 8.2.2010, n. 1291, FATAR, 2010, 2, 615).


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