venerdì 25 maggio 2012

Imposta sul valore degli immobili situati all’estero. Deduzioni delle imposte patrimoniali. Base imponibile.


A partire dall’anno d’imposta 2011, è stata istituita l’Imposta sul valore degli immobili situati all’estero posseduti dalle persone fisiche residenti in Italia e destinati a qualsiasi uso, dall’art. 19, comma 13, d.l.201/2011.
Sono tenuti al pagamento dell’imposta i proprietari degli immobili o i titolari di altro diritto reale sugli stessi.
L’imposta è dovuta in misura proporzionale alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è mantenuto.
L’ammontare dell’imposta è pari allo 0,76% del valore degli immobili. Se non superiore a 200 euro, l’imposta non è dovuta.
Poiché all’estero normalmente si pagano le tasse la nostra imposta contrasta  col divieto di doppia imposizione almeno in ambito Unione Europea e col principio ella libera circolazione dei capitali.
Gli uffici di Bruxelles stanno verificando, secondo quanto riporta la stampa, la compatibilità dell’imposta con i principi che regolano il funzionamento dell’Unione europea.
E’ evidente che il contribuente già alle prese col fisco del paese dell’Unione in cui ha fatto l’investimento se deve anche fare i conti con dichiarazioni ed imposte in Italia sarà invitato a vendere il bene.
Il legislatore consapevole delle contraddizioni su cui regge il presupposto dell’imposta al fine di evitare  la doppia imposizione sullo stesso immobile concede al contribuente la possibilità di dedurre un credito pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
Così facendo attribuisce al contribuente il difficile compito di analizzare la natura dell’imposta applicatagli e decidere se la stessa ha natura di imposta patrimoniale.
Nel caso gli uffici ministeriali nel frattempo decideranno diversamente ci sarà fra qualche anno un accertamento con relative sanzioni.
Altro problema è la determinazione della base imponibile.
In tal caso il contribuente ha due possibilità.
Esporre in dichiarazione (modello RM 33) il valore di acquisto o il valore venale del bene.
La scelta è a favore del contribuente che ha a portata di mano i documenti con cui ha acquistato il bene, ma è evidente che se ci sono stati passaggi mortis causa la determinazione si complica.
Quindi anche la determinazione del valore imponibile è sotto vigilanza.
Il bello di questa imposta è che se anche vuoi pagare in ogni caso sbagli a meno che prendi in considerazione i valori più alti e non fai le detrazioni di cui hai diritto.
Ma in questo secondo caso di iper legalismo ti rimane una sola scelta di tipo economico : vendere perché il bene è divenuto troppo costoso, oppure attendere a piè fermo accertamenti e prepararti ad un contenzioso infinito.

Nessun commento:

Posta un commento