giovedì 24 maggio 2012

Grandi derivazioni d’acqua. Competenza Stato per affidamento appalto. Illegittimo affidare a concessionari scelti senza rispettare l’evidenza pubblica.


Il d.lgs. n. 79 del 1999, all’art. 12 afferma che l'amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, liberta' di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 7, 8, 9 e 10 della L.R. Lombardia n. 19 del 2010.
La Regione Lombardia contrariamente al dettato della legge statale, allo scadere delle concessioni, acquisisce le opere e gli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche e li conferisce a società patrimoniali di scopo, con partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile.
Tali società patrimoniali metteranno a disposizione del soggetto affidatario, le infrastrutture e gli impianti afferenti alla derivazione.
La normativa regionale censurata viola, nel suo complesso, la competenza legislativa esclusiva.
Il d.lgs. n. 79 del 1999, all’art. 12, comma 2, prevede procedure di gara ad evidenza pubblica, la cui disciplina, è riconducibile in via esclusiva allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost).
La norma regionale diverge dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999, che affida all’amministrazione competente l’indizione delle gare ad evidenza pubblica.
La norma regionale demanda a società patrimoniali di scopo, all’uopo costituite (il cui ruolo non è ben precisato) la messa a disposizione del soggetto affidatario, delle infrastrutture e degli impianti relativi alla derivazione. L’individuazione del soggetto affidatario si pone in palese contrasto con la normativa statale.
Il d.lgs. n. 79 del 1999, all’art. 12 comma 7 stabilisce che a tale individuazione si farà luogo sia con le procedure di cui ai commi 2 e 8, sia con quella di cui al comma 9.
Però, mentre il comma 2, L.R. Lombardia n. 19 del 2010, prevede l’indizione di gare ad evidenza pubblica, con esplicito rinvio all’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999, il comma 8 , L.R. Lombardia n. 19 del 2010, dispone che l’esercizio industriale delle infrastrutture e degli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche sia affidato «mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, ovvero direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che siano soddisfatti i requisiti prescritti dalle vigenti direttive comunitarie e norme nazionali».
Il comma 9, , L.R. Lombardia n. 19 del 2010, poi, dispone che, in deroga a quanto previsto nei commi 2 e 8, le concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico ricadenti in tutto o in parte nelle province montane individuate dal comma stesso, sono affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata partecipate dalle Province interessate, a condizione che siano soddisfatti i requisiti dalla norma medesima previsti per la selezione del socio privato (da effettuare mediante procedure competitive ad evidenza pubblica), per le modalità della relativa gara e per la misura della partecipazione del socio privato.
Il sistema di affidamento delle concessioni mediante gara, risulta essere una semplice opzione del soggetto affidante, il quale però può decidere anche per l’affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica e privata (comma 8 e, per il rinvio al medesimo operato, anche il comma 7), mentre in forza del comma 9 tale modalità è disciplinata come esclusiva, onde è evidente che il disposto dell’art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 79 del 1999, non è attuato.


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