domenica 13 maggio 2012

Enti Locali. Direttore Generale Soppressione. Illegittimità di attribuzione di nuovo incarico.


La  Corte Conti Sez. Regionale Controllo Lombardia par. 13 marzo 2012 , n. 71/2012 ha affrontato il problema se l’amministrazione comunale che abbia attribuito le funzioni di direttore generale al segretario comunale titolare della sede in regime di convenzione dopo la scadenza della convenzione  possa stipulare un nuovo accordo con altro ente.
L’art. 2 comma 186 lett. d) della l. 23 dicembre 2009 n. 191 ha soppresso la figura del direttore generale e indicato che il momento applicativo della norma coincida con la scadenza del mandato elettorale di quelle amministrazioni che se ne sono avvalse..
La soppressione della figura professionale del direttore generale nei comuni demograficamente inferiori ai 100.000 abitanti comporta altresì, giusta la corretta esegesi del disposto normativo, che tale profilo organizzativo non possa rivivere mediante il conferimento delle medesime funzioni al segretario comunale.
La soppressione della figura del direttore generale, tranne che per i comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, concerne non solo l’ipotesi del direttore esterno, ma anche quella del segretario comunale cui è impedito di rivestire il doppio incarico ai sensi dell’art. 108, comma 4 del T.U.E.L. L’impossibilità di conferire tali funzioni al segretario comunale pone quale corollario il divieto di corrispondere un compenso aggiuntivo al medesimo funzionario, in un caso del tutto incompatibile con la normativa finanziaria diretta al contenimento della spesa pubblica.
Specifiche responsabilità gestorie per far fronte alle esigenze operative del comune di piccole dimensioni devono essere affidate ai dipendenti in servizio presso l’amministrazione, eventualmente riconoscendo loro la posizione organizzativa in applicazione del contratto collettivo di comparto (Enti Locali), ovvero al segretario
comunale nell’ambito delle competenze di coordinamento affidategli dall’art. 97 comma 4 del T.U.E.L.
La materia è attualmente disciplinata dall’art.2, commi 183-186, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (finanziaria per il 2010).
Le disposizioni di legge, nella prima stesura testuale, disponevano in relazione alle riduzioni del contributo ordinario spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all’art.34, comma 1 lett. a), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, l’adozione per i comuni di specifiche misure di contenimento della spesa per la
macchina amministrativa fra cui la soppressione generalizzata della figura del direttore generale (art.2, comma 186, lett. d della legge citata).
Il D.L. 25 gennaio 2010 n.2, ha proseguito nell'intervento urgente ad opera del legislatore sul contenimento delle spese negli enti locali. Il decreto legge è stato convertito con modifiche sostanziali nella legge 26 marzo 2010 n.42.
In sede di conversione, lo scopo dichiarato della modifica legislativa non è solo funzionale alla previsione di misure correttive di contenimento della spesa in vista della programmata diminuzione del contributo ordinario statale destinato ai comuni per il triennio 2010-2012, ma è quello più razionale del “coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa” (incipit del comma 186 dell’art.2 della finanziaria 2010, come modificato dall’art. 1 quater lett. a della legge di conversione).
In sede di conversione del decreto, l’originaria estinzione della figura del direttore generale del comune è stata limitata con la seguente locuzione “tranne che nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti” (art.1 quater lett. d della legge 26 marzo 2010 n.42).
Infine, è stata espressamente prevista la salvezza della fase transitoria (art. 1 comma 2 del D.L. 25 gennaio 2010, n.2, come modificato dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n.42), mediante l’esplicita indicazione che le disposizioni di cui all’art.2, comma 186, lettere a) e d) della legge n.191 del 2009, “si applicano in ogni comune interessato dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei
direttori generali in essere all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
La legge di conversione ha risolto il profilo del regime transitorio disciplinando la sorte della figura del direttore generale in essere all'entrata in vigore della legge, prevedendo l’esaurimento del ruolo sino alla scadenza del singolo incarico e, non come indicato dall'amministrazione richiedente, alla scadenza del mandato elettorale delle amministrazioni locali inferiori ai centomila abitanti che si sono avvalse della figura del direttore generale, anche conferendola al segretario comunale. 

1 commento:

Sanacore1980 ha detto...

secondo lei, un Direttore Generale che viene nominato con decreto ogni anno, può essere nominato dal 2010 in poi nei Comuni inferiori a 100.000 abitanti o vale comunque la regola della fine della consiliatura in carica?

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