giovedì 24 maggio 2012

Demanio La cessazione della demanialità. La sdemanializzazione. Procedimento tipico.


Il codice civile contempla la eventualità del passaggio dal demanio pubblico al patrimonio statale o degli enti locali richiedendo, quanto allo Stato, che esso sia dichiarato e che l'atto relativo sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale e, quanto agli enti locali, che il provvedimento che lo dichiara sia pubblicato nei modi previsti dai regolamenti degli enti, ex art. 829, c.c.
La dottrina sottolinea che le cause del passaggio da un regime ad un altro possono essere di carattere diverso.
I beni pubblici possono, per fenomeni naturali o per sviluppi tecnici o comunque per vicende storiche, perdere le caratteristiche che li rendevano intrinsecamente pubblici, senza che ciò dipenda dal volere della pubblica amministrazione: una striscia di terreno vicina al mare può cessare di essere lido marino a causa delle dinamiche talassiche, una linea Maginot può cessare di avere qualsiasi rilievo militare per cause storiche o tecniche.
Anche in questo caso il risultato sarà quello del passaggio al regime dei beni patrimoniali disponibili.
Centofanti N., I beni pubblici, 2007,183.
Gli atti in questione sono appunto dichiarativi perché il passaggio da un regime all'altro non è l'effetto giuridico di tali atti, ma è conseguenza comunque dello stato delle cose, che può essere determinato da un accadimento naturale o da un mutamento di destinazione
non stabilito con un atto formale.
La sdemanializzazione tacita può essere accertata autonomamente dal Giudice che deve valutare i comportamenti dell’amministrazione in rapporto al bene che si ritiene passato al regime patrimoniale.
La sdemanializzazione di un bene pubblico, quando non derivi da un provvedimento espresso, deve risultare da altri atti e/o comportamenti univoci della p.a. proprietaria, che siano concludenti e incompatibili con la volontà di quest'ultima di conservare la destinazione del bene stesso all'uso pubblico, oppure da circostanze tali da rendere non configurabile una ipotesi diversa dalla definitiva rinuncia al ripristino della funzione pubblica del bene.
Nel caso di specie si è ritenuto che la sdemanializzazione di una strada non si poteva desumere dal mero fatto che il bene non era più adibito, per un certo tempo, a detto uso. T.A.R. Abruzzo Pescara, 17.10.2005, n. 580.
Detto regime vale anche per le pertinenze dei beni demaniali come ad esempio la casa cantoniera che, in base all'art. 24 del d. lg. 30.4.1992, n. 285, costituisce pertinenza della strada e partecipa, quindi, al suo carattere di demanialità quando la strada stessa appartiene ad un ente pubblico territoriale.
La perdita del carattere demaniale della pertinenza può essere solo l'effetto della perdita dello stesso carattere della cosa principale.
Per costante giurisprudenza la sdemanializzazione può anche verificarsi senza l'adempimento delle formalità previste dalle leggi in materia, ma occorre che essa risulti da atti univoci, concludenti e positivi della pubblica amministrazione, incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico; né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente proprietario può essere invocato come elemento indiziario dell'intenzione di far cessare la destinazione, anche potenziale, del bene demaniale all'uso pubblico, poiché a dare di ciò la prova è pur sempre necessario che tali elementi indiziari siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la pubblica amministrazione abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo.Cass. Civ., sez. II, 30.8.2004, n. 17387
La demanialità è un bene indisponibile da parte della stessa p.a. che può rinunciarvi solo attraverso l'apposito procedimento previsto dalla legge, ma non in via di fatto, al punto che il mancato rinnovo di una concessione demaniale o la mancanza di un provvedimento di sgombero non implicano sdemanializzazione implicita. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 20.12.2011, n. 2418.

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