martedì 17 aprile 2012

Sanzioni amministrative. Decurtazione dei punti dalla patente di guida. Opposizione in via preventiva al giudice di pace.

L'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, dispone che l'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
Il proprietario del veicolo che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornire all'organo di polizia che procede i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 272,00 a Euro 1.088,00.
L’ orientamento maggioritario della giurisprudenza afferma che il verbale di accertamento di un'infrazione al codice della strada cui consegue la decurtazione dei punti sulla patente non è immediatamente impugnabile con riferimento al punto de quo, in quanto esso non contiene un provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa, ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività del provvedimento.
La decurtazione dei punti dalla patente, infatti, viene irrogata dall'autorità centrale preposta all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, all'esito della segnalazione conseguente alla definizione della contestazione relativa all'infrazione che la comporta" Cass., sez. II, ord. 30 marzo 2009, n. 7715.
Il verbale non contiene un provvedimento irrogativo della sanzione ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività dell'accertamento, non è sotto tale profilo impugnabile per difetto dell'oggetto
Successivamente le Sezioni Unite hanno riconosciuto la immediata ricorribilità avverso il preavviso di fermo amministrativo.
Esse hanno affermato che "l preavviso di fermo amministrativo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 86, che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 cod. proc. civ. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448" (Cass., S.U., 11 maggio 2009, ord. n. 10672).
Il legislatore ha dettato con il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione e all'art. 7, comma 12, sotto la rubrica relativa all'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, ha stabilito che il giudice, quando rigetta l'opposizione, non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida, con il che implicitamente riconoscendo che tra le sanzioni accessorie alle quali, ai sensi del medesimo art. 7, comma 4, si estende l'opposizione, è senz'altro ricompresa quella della decurtazione dei punti dalla patente di guida.
Recependo tali nuovi indirizzi la giurisprudenza ha affermato il principio che
in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada che, ai sensi dell'art. 126-bis C.d.S., comportino la previsione dell'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, il destinatario del preannuncio di detta decurtazione - di cui deve essere necessariamente fatta menzione nel verbale di accertamento - ha interesse e può quindi proporre opposizione dinnanzi al giudice di pace, ai sensi dell'art. 204-bis C.d.S., onde far valere anche vizi afferenti alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Cassazione civile sez. un. 13 marzo 2012, n. 3936.
La dottrina applaude detta soluzione che è in linea con al tutela dei diritti del cittadino e se non altro al fine di semplificare interminabili discussioni in tema di competenza. E. Sacchettini, Riconosciuto l’interesse immediato del trasgressore a contestare in via preventiva la sanzione accessoria, in Giuda Dirittto 2012, 14, 73

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