sabato 21 aprile 2012

Pubblico impiego Nomina dirigenti. Incarico fiduciario . Revoca. Limiti.


La Corte costituzionale, con la sentenza n. 233/2006,  ha evidenziato che le disposizioni legislative che ricollegano al rinnovo dell'organo politico l'automatica decadenza di titolari di uffici amministrativi (c.d. spoils system) sono compatibili con l'art. 97 Cost. solo qualora si riferiscano a soggetti che: a) siano titolari di "organi di vertice" dell'amministrazione e b) debbano essere nominati "intuitu personae", cioè sulla base di "valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico regionale".
La Corte ha precisato che la norma fa riferimento a nomine "intuitu personae" effettuate dagli organi politici della Regione, di talché risulta ragionevole la scelta legislativa in forza della quale esse cessano all'atto dell'insediamento di nuovi organi politici, in quanto tale scelta mira a consentire a questi ultimi la possibilità di rinnovarle, scegliendo (su base eminentemente personale) soggetti idonei a garantire proprio l'efficienza e il buon andamento dell'azione della nuova Giunta, per evitare che essa risulti condizionata dalle nomine effettuate nella parte finale della legislatura precedente.
La successiva giurisprudenza costituzionale, nel confermare il principio sviluppato nella sentenza n. 233 del 2006, ne ha precisato la portata, affermando che i meccanismi di c.d. spoils system, ove riferiti a figure dirigenziali non apicali, ovvero a titolari di uffici amministrativi per la cui scelta l'ordinamento non attribuisce, in ragione delle loro funzioni, rilievo esclusivo o prevalente al criterio della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell'organo che nomina, si pongono in contrasto con l'art. 97 Cost., in quanto pregiudicano la continuità dell'azione amministrativa, introducono in quest'ultima un elemento di parzialità, sottraggono al soggetto dichiarato decaduto dall'incarico le garanzie del giusto procedimento e svincolano la rimozione del dirigente dall'accertamento oggettivo dei risultati conseguiti (sentenze n. 390, n. 351 e n. 161 del 2008; sentenze n. 104 e n. 103 del 2007).
L’incarico dirigenziale fiduciario comporta un trattamento economico stabilito con contratto individuale che può baipassare i limiti fissati dai contratti collettivi nazionali.
Alla contrazione di assunzioni del pubblico impiego, per contenere la spesa,  fa dunque riscontro un riconoscimento di funzioni a dirigenti chiamati per meriti non acquisti sul campo della pubblica amministrazione ma fuori con stipendi ben maggiori di quelli previsti dai contratti di lavoro ch sono in assoluta sintonia con la classe degli amministratori, che li hanno nominati .
Amministratori che hanno aumentato i loro compensi in misura proporzionale a quella degli alti dirigenti che li supportano.
Si è realizzato un cerchio magico autoreferente.
Questa i impostazione ha comportato la drastica riduzione, per esigenze di contenimento della spesa,  della classe impiegatizia media quella che lavorava e si assumeva la responsabilità a favore di una classe impiegatizia alta ben remunerato che attua indirizzi politici ma che non necessariamente redige materialmente gli atti.
Risultato una buona dose di consulenze in più e l’attribuzione esterna di incarichi che prima l’amministrazione svolgeva in proprio. Così si è creata una classe di supermanager e una di impiegati riducendo gli incarichi prima attribuiti ai funzionari intermedi.
La spesa peraltro non è diminuita.
Basta guadare i bilanci degli enti e ci si accorge che la spesa è aumentata riducendo i servizi!
La giurisprudenza ha cercato di porre di i limiti alla nomine discrezionali
Essa, ad esempio,  ha escluso che i direttori generali delle Asl siano dirigenti apicali e che essi vengano nominati in base a criteri puramente fiduciari, cioè in ragione di valutazioni soggettive legate alla consonanza politica e personale con il titolare dell'organo politico. Corte cost.. 104 del 2007
In riferimento al requisito della scelta "fiduciaria", cioè effettuata sulla base di valutazioni soggettive di consonanza politica con il titolare dell'organo che nomina, la Corte ha osservato che il direttore generale di Asl, al contrario, è nominato fra persone in possesso di specifici requisiti culturali e professionali" e viene "qualificato dalle norme come una figura tecnico-professionale che ha il compito di perseguire gli obiettivi gestionali e operativi definiti dagli indirizzi della Giunta.
Quanto affermato nella sentenza n. 104 del 2007, relativamente ai direttori generali delle Asl del Lazio, è stato ribadito dal giudice delle leggi anche in ordine ai direttori generali delle Asl della Regione Calabria e al direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Calabria (Arpacal), quest'ultimo essendo ai primi equiparato quanto al trattamento economico e giuridico, nonché al "regime della decadenza, della revoca, della cessazione dal servizio e sull'incompatibilità" (art. 11, comma 9, della legge della Regione Calabria 3 agosto 1999, n. 20).
I meccanismi di c.d. spoils system, ove riferiti a figure dirigenziali non apicali, ovvero a titolari di uffici amministrativi per la cui scelta l'ordinamento non attribuisce, in ragione delle loro funzioni, rilievo esclusivo o prevalente al criterio della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell'organo che nomina, si pongono in contrasto con l'art. 97 Cost., in quanto pregiudicano la continuità dell'azione amministrativa, introducono in quest'ultima un elemento di parzialità, sottraggono al soggetto dichiarato decaduto dall'incarico le garanzie del giusto procedimento e svincolano la rimozione del dirigente dall'accertamento oggettivo dei risultati conseguiti. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 19/12/2011, n. 1624.
Sotto altro profilo la giurisprudenza ha limitato la possibilità di revoca ad nutum del dirigente incaricato per scelta discrezionale.
Il d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, art. 21, peraltro prevede la revoca dell'incarico dirigenziale solo "in relazione alla gravità dei casi"; sicché occorre che sussistano i presupposti di fatto della responsabilità dirigenziale (mancato raggiungimento degli obiettivi, inosservanze di direttive, illeciti disciplinari) e che questi raggiungano una soglia di apprezzabile gravità tale da essere proporzionale alla più radicale misura della revoca dell'incarico.
Il super dirigente caduto in disgrazia può pertanto rimanere al suo posto e chiedere in caso di revoca il risarcimento per danno ingiusto, tanto paga il contribuente.
In ogni caso, a garanzia del dirigente, gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità dell'art. 21, comma 1, secondo periodo, cit. Quanto poi alle conseguenze della revoca illegittima dell'incarico dirigenziale la disciplina del recesso dal rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici non è quella dell'art. 2118 c.c., propria dei dirigenti privati, ma segue i canoni del rapporto di lavoro dei dipendenti con qualifica impiegatizia. Pertanto, in caso di revoca illegittima dell'incarico dirigenziale ne consegue che l'Amministrazione è tenuta a ripristinare l'incarico dirigenziale illegittimamente revocato ed a corrispondere le differenze retributive. Cassazione civile, sez. un., 01/12/2009, n. 25254, in Giust. civ. 2010, 3, 719.

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