giovedì 26 aprile 2012

Il responsabile del procedimento. Compiti. Limiti.


E’ fatto obbligo alle amministrazioni di indicare un responsabile del procedimento, che è il dirigente di ogni unità organizzativa, il quale può provvedere ad assegnare ad altro dipendente la responsabilità dell’istruttoria o di un’altra fase, ad esempio quella costitutiva o esecutoria, del provvedimento. D. D’ALESSIO, Il responsabile del procedimento. La rivoluzione di una sola figura di riferimento, in Guida Dir. Dossier, 3, 2011, 10.
L'omessa indicazione del responsabile del procedimento non può mai ex se assumere valenza di vizio procedimentale tale da portare all'illegittimità dell'atto. Tanto in ragione del fatto che la mancata comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento al soggetto interessato rappresenta una mera irregolarità, insuscettibile di determinare l'illegittimità dell'atto, alla quale è peraltro possibile supplire considerando responsabile il funzionario preposto alla competente unità organizzativa. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 9 settembre 2010, n. 32207. Centofanti N. e  Centofanti P. e Favagrossa M..Formulario del diritto amministrativo 2012, 37.
L'istruttoria dei procedimenti amministrativi deve essere informata al principio della iniziativa d'ufficio e del potere - dovere del responsabile del procedimento di acquisire d'ufficio ogni elemento utile per l'istruttoria e di invitare gli interessati a regolarizzare istanze e dichiarazioni incomplete. Ne deriva che, a fronte di una documentazione ritenuta inidonea, è onere dell'amministrazione completare l'istruttoria richiedendo all'interessato quanto necessario a tal fine, ex art. 6, lett. b), L. 7 agosto 1990, n. 241,.
L'ambito naturale di applicazione dell'art. 6 della legge 241/90 è quello della incompletezza o della erroneità dei documenti che il privato deve ,di consueto ,produrre a corredo di un'istanza rivolta alla P.a..
Per la giurisprudenza l'integrazione documentale o la rettifica di dichiarazioni erronee possono avere luogo quando si è al cospetto di un contegno del privato immune da deliberata volontà di tacere circostanze rilevanti , o in casi di incolpevole errore nella predisposizione di un'istanza .
Solo in presenza di queste condizioni, l'istituto invocato dalla società ricorrente persegue un obiettivo di giustizia procedimentale che consente di sanare l'eventuale irregolarità di una domanda attraverso la potestà di sollecitarne il completamento e una corretta ostensione alla P.a procedente
Il principio di autoresponsabilità del privato nell'ambito di un procedimento ad evidenza pubblica diretto all'aggiudicazione di un appalto di servizi si collega l'istituto della autocertificazione attraverso il quale, in un'ottica di semplificazione ma anche di leale collaborazione tra privato e P.a., si consente a chi partecipa ad una gara di rendere dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale contemplati dall'art. 38 del codice appalti, ivi compresa la sussistenza, a proprio carico, di condanne penali .
Il privato concorrente è dunque chiamato, in forza di questa disposizione, a rivelare con lealtà la sussistenza di condanne per reati gravi capaci di minarne la moralità professionale .
Il suo contegno reticente o mendace in una fase di iniziale contatto con la Stazione appaltante, come quella della compilazione della domanda di partecipazione alla gara, produce la conseguenza, legislativamente prevista ,della esclusione dalla gara medesima, quando il provvedimento sia ancora giuridicamente possibile ; ovvero, quella di legittimare la stazione appaltante ad avvalersi dei rimedi contrattuali specificamente pattuiti, come è avvenuto nel caso.
Nel caso di specie  è stato affermato che l'art. 6 non può comportare la "correzione" postuma di una dichiarazione resa dal partecipante ad una gara pubblica in ordine alla sussistenza di condanne gravi ; prima di tutto perché si tratta di requisiti la cui sussistenza esula dalla sfera di controllo o anche solo di disponibilità del privato e che , pertanto, non essendo reperibili o integrabili aliunde o sussistono o non sussistono.
 In secondo luogo la legge esige, fin dal primo momento , uno sforzo di lealtà da parte del privato a motivo della particolare rilevanza che nel nostro ordinamento rivestono le procedure di affidamento di servizi pubblici . T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 05/10/2011, n. 1724.

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