mercoledì 18 aprile 2012

Espropriazione Dichiarazione pubblica utilità. Termine di efficacia. Proroga.

Il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità può stabilire il termine entro il quale il decreto di esproprio deve essere eseguito.
Manca nel testo legislativo la distinzione fra termine relativo alle espropriazioni e termine relativo ai lavori che caratterizzava la dizione dell’art. 13, l. 25.6.1865, n. 2359.
Con l’entrata in vigore del nuovo t.u. espr. viene meno la necessità di indicare i termini, distintamente, per le due attività, mentre la loro mancanza comportava, nella precedente disciplina, la dichiarazione di illegittimità.
L’apposizione del termine per le operazioni espropriative è definita da una norma facoltativa per questo la mancanza dell’indicazione della durata del procedimento non è motivo di illegittimità della procedura.
La norma è vista dalla dottrina in maniera assolutamente positiva, poiché destinata a ridurre il contenzioso tanto più che l’opera sorge su area già acquisita dall’ente espropriante, perciò i tempi di realizzazione non devono più essere rapportati all’urgenza dichiarata. N. Cento fanti, Diritto urbanistico , 2008, 411.
E’ adeguata la normativa a quanto richiesto dalla giurisprudenza nei casi di dichiarazione implicita di pubblica utilità nell’approvazione di strumenti urbanistici attuativi, quale ad esempio il piano di zona.
Per le aree interessate dalla pianificazione attuativa il limite è la relativa scadenza dei piani, che è, ad esempio, decennale per il piano particolareggiato.
In tali casi la legge espressamente fissa dei termini di efficacia inerenti alla durata dello stesso piano, tanto da escludere che il procedimento ablatorio debba tassativamente stabilire delle scadenze essendo esse già fissate dalla norma (Cons. St., sez. IV, 16.10.1998, n. 1313, RGE, 1999, 330).
L’art. 13, 5° co., d.p.r. 8.6.2001, n. 327, consacra il principio fissato dalla giurisprudenza che consente la proroga dei termini nei casi di forza maggiore e per altre giustificate ragioni.
I requisiti della proroga sono tassativi; essa deve essere disposta prima della scadenza del termine e non avere durata maggiore dei due anni.
La giurisprudenza ha in precedenza ammesso la proroga dei termini che doveva essere, secondo i principi generali, congruamente motivata e approvata prima della scadenza.
La giurisprudenza ha ribadito che i termini possono essere prorogati per i casi di forza maggiore e per altri motivi indipendenti dalla volontà dell'espropriante, ma sempre fissando la relativa scadenza; l'inadeguata motivazione è fonte di illegittimità del relativo provvedimento (Cons. St., sez. IV, 21.7.1997, n. 724, CS, 1997, 1008).
La giurisprudenza ha precisato che l’apposizione di un termine di efficacia alla dichiarazione di pubblica utilità è volta a prevenire ogni protrazione ad libitum della condizione del bene assoggettato alla potestà ablatoria e va fissato nell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera (Cons. Stato, Sez. VI, 21 luglio 2011, n. 4432).
Se la proroga è considera necessaria nel caso in cui l’opera pubblica sia stata terminata manifestando, quindi, l’interesse pubblico alla definizione del processo espropriativo, evapora lo stesso interesse partecipativo della proprietà alla comunicazione dell’avvio del procedimento.
Ai fini della valutazione della mancata comunicazione dell'avvio del procedimento non può che valere l'art. 21 octies, co. 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale è applicabile tanto alla ipotesi di atto vincolato che a quella di atto discrezionale ( Cons. Stato, Sez., VI, 7 giugno 2011, n. 3416); con ciò escludendosi che la censura di carattere formale possa determinare la illegittimità del provvedimento in questione.
La dottrina ha precisato, invece, che non è possibile ritenere che il provvedimento di proroga dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità abbia in realtà inteso prorogare tutti i termini comunque afferenti alle procedure espropriative, considerate nel loro complesso come il termine di efficacia dell'occupazione d'urgenza. A. Masaracchia, Il mantenimento dell’opera pubblica già realizzata prevale sul procedimento di esproprio non legittimo, in Guida Dir. , 2012, 16, 48.
Il termine stabilito per l'inizio e la fine dell'occupazione ha sul piano sostanziale e funzionale finalità diversa rispetto al termine entro il quale deve avere luogo l'espropriazione.
Essa individua, infatti, l'arco temporale durante il quale, ancorché non sia perfezionato il procedimento di esproprio, è consentita l'immissione nel possesso nel bene dell'ente espropriante.
La giurisprudenza configura l'occupazione illegittima dalla data di scadenza del termine di efficacia della stessa sino a quella dell'esproprio, qualora scaduto il termine per essa previsto non siano intervenute tempestive proroghe della stessa ( Cons. Stato, Sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7135).
Sussiste in capo ai soggetti passivi del procedimento di occupazione il diritto al ristoro del danno sofferto, Nel caso di specie è stato liquidato in favore di tali soggetti il danno ingiusto oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a far data dal verificarsi dell'evento dannoso. Consiglio di Stato sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1482

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