martedì 17 aprile 2012

Demanio. Giurisdizione amministrativa sui provvedimenti.

Tutti i ricorsi contro i provvedimenti che affermano la demanialità del bene o la sua sdemanializzazione o contro quelli che fissano che esso è di interesse pubblico sono soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo.
L’art. 133, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod. ‘proc. amm., afferma che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Sono soggetti alla giustizia amministrativa, inoltre, le controversie sul provvedimento di concessione amministrativa che regola l’esercizio del diritto di terzi su beni demaniali.
La giurisprudenza ribadisce che sono soggetti alla giurisdizione amministrativa anche i provvedimenti di carattere generale che disciplinano le modalità di rilascio delle concessioni qualora siano lesivi in via diretta e attuale di un interesse specifico e concreto, senza che sia necessaria l'intermediazione di una ulteriore attività applicativa da parte dell'amministrazione. N. Centofanti, Formulario del diritto amministrativo, 2009, 527.
Nel caso di specie è stato inoltrato ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione per accertare se spetti al giudice ordinario ovvero a quello amministrativo verificare l'esistenza di un rapporto di locazione di un immobile concesso ad una Coperativa dal Comune per consentire l'erogazione di un servizio socio assistenziale.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la giurisdizione si determina sulla base della domanda ma, a tal fine, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione ed in base al quale la domanda viene identificata. Nicodemo G.F, Concessione di beni pubblici e giurisdizione: il g.a. conosce solo degli interessi legittimi, in Urb. App., 2012, 4, 404.
L'applicazione, ai fini del riparto della giurisdizione, del suddetto criterio implica senza dubbio l'apprezzamento di elementi che attengono anche al merito (con la conseguenza che la Corte di Cassazione e in materia anche giudice del fatto), ma non comporta che la statuizione sulla giurisdizione possa confondersi con la decisione sul merito nè, in particolare, che la decisione possa essere determinata secundum eventum litis. Cassazione civile sez. un., 5 dicembre 2011, n. 25927.
Nel caso di specie è la stessa ricorrente ad affermare che con il Comune è intervenuta una convenzione relativa alla concessione in uso dello stabile adibito a centro socio educativo nell'ambito di un appalto per la erogazione di servizi socio assistenziali che vedeva la Cooperativa ricorrente nel ruolo di appaltatore.
Appare dunque evidente che il rapporto intercorso tra la Cooperativa ricorrente e il Comune non possa essere in alcun modo qualificato come di locazione, non solo e non tanto perchè così non è stato qualificato dalle parti, ma perchè il godimento dell'immobile è stato strettamente collegato e strumentale rispetto all'espletamento del servizio assistenziale, oggetto del rapporto principale, dalla stessa ricorrente qualificato come di concessione.
Orbene, è noto che, ai sensi dell’art. 133, lett. b, del codice del processo amministrativo, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste ogniqualvolta la controversia, promossa per il rifiuto dell'autorità amministrativa di riconoscere il diritto preteso dal concessionario, coinvolga il contenuto dell'atto concessorio e cioè i diritti e gli obblighi dell'amministrazione e del concessionario; ipotesi, questa, che si è verificata nel caso di specie, in cui si discute dell'obbligo della Cooperativa di restituire l'immobile al Comune sulla base delle previsioni della concessione.
Del resto queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare che "in tema di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la norma di cui alla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5, deve essere interpretata - ad onta del suo tenore letterale (che si riferisce ai ricorsi contro atti e provvedimenti) - nel senso che la competenza del tribunale amministrativo regionale ricorre anche in assenza di impugnativa di un atto o provvedimento dell'autorità pubblica, purchè la controversia, promossa per il rifiuto dell'autorità di riconoscere il diritto alla rinnovazione della concessione, coinvolga il contenuto dell'atto, cioè i diritti e gli obblighi dell'Amministrazione e del concessionario stesso, in quanto, in tal caso, la giurisdizione del giudice amministrativo sull'esistenza di un provvedimento impugnabile si estende a quella dipendente, relativa all'accertamento dell'esistenza o meno del diritto alla rinnovazione, vantato dal privato, senza che abbia rilievo la circostanza che il rapporto concessorio si sia (come nella specie) esaurito per decorrenza del relativo termine, atteso che la riserva di giurisdizione de qua afferisce al rapporto, indipendentemente dall'esistenza attuale dell'atto, purchè la controversia ponga in discussione il rapporto stesso nel suo aspetto genetico o funzionale" (Cass., S.U., n. 241S del 2011).

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