domenica 8 aprile 2012

Appalti pubblici. Valutazione investimenti. Tanto rumore per nulla.

L’art. 4, d. lg 29 dicembre 2011 n. 228, che detta norme in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche, dispone la valutazione ex ante delle singole opere.
I Ministeri svolgono la valutazione delle singole opere, secondo principi di appropriatezza e proporzionalità, al fine di individuare, attraverso l'elaborazione degli studi di fattibilità le soluzioni progettuali ottimali per il raggiungimento degli obiettivi identificati nella valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi.
La norma appare rivoluzionaria ma appare congegnata come norma in bianco ossia priva di sanzione e , quindi destinata a non avere alcun effetto pratico.
Farà sicuramente aumentare il dossier necessario per potere fare approvare un progetto, potrà fare accendere l’interesse sull’opera da realizzare consentendone una maggiore pubblicità ma quali effetti porta l’approvazione di uno studio di fattibilità carente o contrario ad ogni principio economico?
Teoricamente lo studio di fattibilita' è sicuramente garantista e congegnato per ottennre i migliori risultati.
Lo studio infatti deve contenere:
a) i valori degli indicatori di realizzazione e di risultato che, insieme alla quantificazione finale dei tempi e dei costi, consentono di misurare la rispondenza dell'opera finita con i contenuti della valutazione ex ante;
b) il piano economico-finanziario del progetto di investimento, corredato dagli indicatori sintetici di valutazione della redditivita';
c) l'analisi della sostenibilita' gestionale dell'opera;
Per le opere il cui costo stimato sia superiore a 10 milioni di euro, i Ministeri presentano, in allegato agli studi di fattibilita', anche l'analisi dei rischi.
Tale analisi esplicita le condizioni di realizzabilita' dell'opera, elenca i soggetti coinvolti a vario titolo nel processo di attuazione dell'opera con le relative responsabilita', individua i fattori, gli eventi e le situazioni che possono configurare cause di criticita' in corso di progettazione, affidamento, realizzazione e gestione dell'opera e indica le azioni che l'amministrazione intende compiere per contrastare l'insorgere delle criticita' medesime. L'analisi evidenzia inoltre i rischi di natura finanziaria, sociale e gestionale, quantificandone le possibili conseguenze in termini di aggravio di tempi, costi e variazioni nelle realizzazioni.
L'analisi dei rischi e' aggiornata e approvata dal Ministero competente alla conclusione di ciascuna fase progettuale e attuativa, nonche' in sede di finanziamento dell'opera ai fini dello stanziamento delle risorse necessarie.
Dopo avere svolto tutte queste procedure, se lo studio da fattibilità e l’analisi dei rischi si rivelano realizzati solo per fare decollare l’opera senza riscontro effettivo con dati economici reali e con previsioni attendibili chi ne risponderà?
Evidentemente come al solito nessuno.
La legge non prevede alcun meccanismo sanzionatorio.
Chi avrà voluto l’opera in contrasto coi dettami d. lg 29 dicembre 2011 n. 228, è benissimo supportato dal sistema vigente.
Tanto rumore per nulla.

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