sabato 10 marzo 2012

Permesso costruire. Stalla. Diniego. Illegittimità


Consiglio di Stato  sez. IV,  23 febbraio 2012,  n. 973

Il Comune di Collepasso ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione terza, n. 1627 del 14 settembre 2011 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Pa. Ru. per l'annullamento del parere sfavorevole alla realizzazione di una stalla considerato che il Comune appellante, contestando le statuizioni del primo giudice, evidenzia l'errata ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal giudice di prime cure;
In particolare:
a) appare del tutto pacifico, come emerge dalla certificazione del 27 gennaio 2011, rilasciata dal dirigente del IV settore, che il terreno oggetto dell'intervento richiesto insiste in zona E- zona agricola;
b) fermo il disposto dell'allegato IV art.6 comma 6.5.6 del d.lgs.81/2008 per cui "le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni o dai dormitori nonché dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile", emerge l'esistenza del rispetto di tale distanza, sulla base degli atti progettuali esibiti dal ricorrente,considerato che dalla predetta documentazione non emerge alcun elemento che possa fondare le affermazioni del Comune, allegate e non provate, sulla circostanza che l'area di intervento ricada all'interno del centro abitato o dell'agglomerato urbano, visto che, come bene evidenziato in primo grado, non vi sono elementi rivelatori (intensa edificazione, sussistenza di tutte le opere di urbanizzazione, omogeneità edificatorie) in tal senso;
considerato che le altre argomentazioni della difesa, ed in particolare sulla distanza da mantenere in rispetto ai lotti laterali, appaiono motivazioni postume, non evincibili dall'atto gravato;
considerato che l'appello va quindi respinto, mentre sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalle difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti.

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