lunedì 26 marzo 2012

Paesaggio. Convenzione europea. Tutela del territorio nel suo insieme.


Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, allo scopo di salvaguardare e promuovere il loro patrimonio comune, hanno sottoscritto la Convenzione europea sul paesaggio, stipulata a Firenze il 20.10.2000 e ratificata dalla l. 9.1.2006 n. 14.
La convenzione prende atto che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica.
La Convenzione qualifica il "paesaggio" come "una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni". Tale definizione da un lato esprime una concezione di tipo dinamico, fondata sul pensiero che i paesaggi si evolvono e si trasformano nel tempo per l'effetto delle forze naturali e per l'azione dell'uomo; dall'altro accoglie un'idea unitaria di paesaggio, che forma un "unicum" inscindibile all'interno del quale interagiscono simultaneamente gli elementi naturali, culturali ed antropologici.
La salvaguardia del paesaggio e la relativa adeguata pianificazione sono considerate come elemento di sviluppo dell’intero territorio contribuendo alla creazione di posti di lavori;
La convenzione riconosce inoltre che il paesaggio concorre all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli essere umani e al consolidamento dell'identità europea.
Il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati come in quelli di grande qualità e nelle zone considerate eccezionali come in quelle della vita quotidiana.
Le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e mineraria e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svago e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi.
In seguito a tali considerazioni la convenzione ritiene di sollecitare una politica di migliore conoscenza delle realtà paesaggistiche dei paesi dell’Unione al fine di migliorare le politiche di salvaguardia del paesaggio.
Ogni parte si impegna a: a). riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità; b) stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei paesaggi, tramite l'adozione di misure specifiche; c) avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche; d) integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio, ex art. 5 all., l. 9.1.2006, n. 14.
Concretamente si ravvisano delle misure specifiche che vanno dalla sensibilizzazione al valore del paesaggio alla formazione ed educazione alla salvaguardia di detti valori che si devono attuare attraverso la fissazione di obiettivi di qualità paesaggistica.
Detti principi sono stati recepiti e sostenuti dall’interpretazione giurisprudenziale che vede la necessità di rafforzare ogni forma di tutela paesaggistica.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con d.lg. 22.1.2004, n. 42, ha introdotto e recepito principi fondamentali in materia di salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi, vincolanti per ogni amministrazione comunale in sede di governo del proprio territorio.
Il paesaggio non è da considerarsi un valore immateriale e non è frutto di una pura percezione soggettiva, priva di elementi oggettivi, ma rappresenta una concreta rappresentazione della struttura del territorio, che deve godere di una considerazione acquisita nel tempo, frutto di una maturazione culturale, e quello in base al quale la salvaguardia del paesaggio non si identifica con la ricerca del più alto grado di « naturalità », ma piuttosto nel mantenimento del rapporto uomo-ambiente, tipico dell'identità culturale che il paesaggio rappresenta. (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 8.10.2007, n. 1807).
Questa rappresentazione complessiva del concetto di paesaggio ha comportato che la giurisprudenza ha ritenuto che non è ammissibile - in ossequio all'opposta visione statica del paesaggio - una selezione degli elementi che lo compongono finalizzata ad isolare quelli più significativi, rientranti nel fuoco della salvaguardia ambientale: una tale impostazione manifesta un'incongruenza, ossia quella di una lettura che non contempla il territorio nel suo insieme ma « ritaglia » soltanto alcune bellezze, che vengono singolarmente ed autonomamente valorizzate.
Fra l’altro i provvedimenti regionali - in particolare la deliberazione della Giunta Regionale 15/3/2006 n. 8/2121 - recante "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12" - sottolineano che l'individuazione dei beni paesaggistici, ed in particolare le cosiddette «bellezze d'insieme», richiede una lettura territoriale che colga tra gli elementi percepiti una trama di relazioni strutturata sulla base di un codice culturale che conferisce «valore estetico e tradizionale» all'insieme in cui si «compongono».
Nel caso di specie il T.A.R. ha sostenutole dimensioni eccessive e la forma degli abbaini estranea al contesto delle facciate, in una situazione di particolare pregio ambientale e all'interno del Parco Regionale Alto Garda sono state dichiarate apertamente in contrasto con gli obiettivi di qualità e di tutela che il vincolo impone sul territorio e sul paesaggio inteso nella sua complessità ; la stessa ribadiva la visibilità degli abbaini da vedute pubbliche significative e sosteneva che il vincolo paesaggistico non va limitato a generiche vedute panoramiche dal lago ma esteso al territorio inteso come complessità articolata. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 24.4.2009, n. 875, Foro amm. TAR 2009, 4, 1004.

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