lunedì 19 marzo 2012

Lottizzazione . Necessità per il rilascio di permesso di costruire. Cons. Stato, sez. IV, 10.1.2012, n. 26

Il piano di lottizzazione è necessario quando si tratti di realizzare degli interventi edilizi in zone sprovviste di opere di urbanizzazione N. Centofanti, P. Centofanti e Mirco Favagrossa, Le convenzioni urbanistiche ed edilizie, 2012, 32.
La giurisprudenza ha precisato che ove si tratti di asservire per la prima volta ad insediamenti edi

lizi aree non ancora urbanizzate — che obiettivamente richiedano, per il loro armonico raccordo col preesistente aggregato abitativo, la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria volte a soddisfare le esigenze della collettività — si rende necessario un piano esecutivo (particolareggiato o di lottizzazione), quale presupposto per il rilascio del permesso di costruire. T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 5.5.2011, n. 2485, FATAR, 2011, 5, 1693.
Il permesso di costruire può essere rilasciato in assenza del piano attuativo solo quando emerga che l'area edificabile di proprietà del richiedente sia l'unica a non essere stata edificata e si trovi in una zona integralmente interessata da costruzioni o dotata delle opere di urbanizzazione primaria.
Il permesso è legittimo, pur in assenza del piano attuativo richiesto dalle norme di piano regolatore, solo quando in sede di istruttoria l'Amministrazione accerti che la zona in cui si inserisce il suolo destinato alla realizzanda costruzione è pressoché completamente edificata, tale da rendere superflua un'opera di lottizzazione; in caso contrario l'esigenza di un piano di lottizzazione, quale presupposto per il rilascio del permesso, s'impone anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo , allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti e quindi anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già urbanizzate che richiedono però una più dettagliata pianificazione . Cons. Stato, sez. IV, 10.1.2012, n. 26.
Il richiedente può prescindere dalla lottizzazione convenzionata prescritta dalle norme tecniche del P.R.G. solo ove nel comprensorio interessato sussista una situazione di fatto corrispondente a quella derivante dall'attuazione della lottizzazione stessa ovvero siano presenti le fondamentali opere di urbanizzazione, quali le strade residenziali, la rete idrica e fognaria e di distribuzione dell'energia elettrica.
Nel caso di specie, il Comune legittimamente ha ritenuto imprescindibile, ai fini del rilascio del permesso di costruire, la previa approvazione del piano di lottizzazione convenzionata così come prescritto dall'art. 13.5 del P.R.G., stante il fatto che l'area interessata era in gran parte non edificata ed era priva di altre opere di urbanizzazione primarie e secondarie. T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 27 ottobre 2010, n. 21819.
Normalmente i piani regolatori subordinano l’edificazione per le zone di espansione alla preventiva approvazione di un piano urbanistico esecutivo che preveda, oltre all’adempimento degli obblighi relativi all’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la cessione gratuita di aree per l’urbanizzazione secondaria di quartiere in misura non inferiore ai 18 mq per abitante, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, o agli standard previsti dalla legislazione regionale.
La giurisprudenza amministrativa ha confermato come il piano sia necessario tutte le volte che ci si trovi di fronte ad una zona di notevoli estensioni e priva di opere di urbanizzazione.
Il principio secondo cui la preventiva lottizzazione è necessaria anche in situazioni intermedie, nelle quali esiste un principio di urbanizzazione, trova conferma ogni volta che si riscontra la doverosità ed utilità della pianificazione urbanistica in zone già compromesse da fenomeni di urbanizzazione spontanea ed incontrollata.
L'esigenza di un piano di lottizzazione, quale presupposto per il rilascio di un permesso di costruire, si pone quando occorre asservire un'area non ancora urbanizzata ad un insediamento edilizio di carattere residenziale o produttivo mediante la costruzione di uno o più fabbricati che obiettivamente esigano - al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo pure in zone già compromesse da fenomeni d'urbanizzazione spontanea ed incontrollata - la realizzazione oppure il mero potenziamento delle opere e dei servizi necessari a soddisfare taluni bisogni della collettività; viceversa, tale esigenza è superflua quando la p.a. non si sia minimamente preoccupata d'accertare lo stato d'urbanizzazione della zona, asseritamente sufficiente a sopportare il nuovo insediamento edilizio.
Il permesso di costruire può essere rilasciato in assenza del piano attuativo, richiesto dalle norme di piano regolatore, solo quando in sede istruttoria l'amministrazione abbia accertato che l'area edificabile di proprietà del richiedente è l'unica a non essere stata ancora edificata e si trova in una zona integralmente interessata da costruzioni e dotata delle opere di urbanizzazione.
Si può prescindere dalla lottizzazione convenzionata prescritta dalle norme tecniche di p.r.g. solo ove nel comprensorio interessato sussista una situazione di fatto corrispondente a quella derivante dall'attuazione della lottizzazione stessa, ovvero la presenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standard urbanistici minimi prescritti; con la precisazione che il comune è tenuto ad accertare la compatibilità effettiva del nuovo insediamento edilizio rispetto allo stato di urbanizzazione della zona.
T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 3 giugno 2010, n. 8219 .
È necessaria l'esistenza di un piano esecutivo di lottizzazione - o particolareggiato - nelle sole ipotesi in cui si tratti di asservire per la prima volta un'area non ancora urbanizzata ad un insediamento edilizio di carattere residenziale o produttivo, mediante la costruzione di uno o più fabbricati che obiettivamente esigano per il loro armonico raccordo col preesistente aggregato abitativo la realizzazione o il potenziamento delle opere e dei servizi necessari a soddisfare taluni bisogni della collettività, vale a dire la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
La giurisprudenza ha, pertanto, dichiarato illegittimo il diniego di permesso di costruire fondato sulla carenza di un piano di lottizzazione quando l'area sia urbanizzata e difetti una rigorosa valutazione del nuovo insediamento progettato in rapporto alla situazione generale del comprensorio; vale a dire quando non sia adeguatamente ponderato lo stato di urbanizzazione già presente nella zona interessata né siano in modo congruo evidenziate le concrete, ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione.
La lottizzazione è necessaria qualora l'area in relazione al progettato insediamento venga per la prima volta interessata da una attività capace di provocare una profonda trasformazione socio economica oltre che strutturale della zona stessa per cui è necessario dotarla di una struttura viaria e di tutte le relative infrastrutture idonee a consentire un insediamento ordinato e razionale, tenuto conto delle costruzioni già realizzate nella zona, di quelle in corso di presentazione e di quelle realizzabili.

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