lunedì 26 marzo 2012

Suolo agricolo. Tutela e trasformazione. l.r. Lombardia 28.12.2011, n. 25.


La legislazione regionale ha imposto una particolare tutela al territorio agricolo privilegiando gli interventi di recupero degli edifici esistenti e imponendo anche limitazioni di carattere soggettivo consentendo l’edificazione solo a chi coltiva il fondo.
La regione Lombardia con l'art. 1, 2° co., lett. b), della l. r. 7.6.1980, n. 93 introduce, nell'ambito dei criteri preordinati a limitare l'utilizzazione edilizia dei terreni coltivati, il divieto, in sede di formazione dei piani regolatori, di destinare ad usi extra agricoli i suoli a coltura specializzata ovvero dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, salvo che manchino possibilità di localizzazioni alternative per gli interventi strettamente necessari alla realizzazione di servizi pubblici e di edilizia residenziale pubblica o per altre eccezionali esigenze, da motivarsi in modo circostanziato.
La Corte costituzionale ha ritenuto che la l. r. Lombardia 7.6.1980, n. 93, nella parte in cui prevede che la realizzazione di fabbricati rurali non destinati ad abitazioni sia subordinata al possesso di particolari requisiti soggettivi e al collegamento funzionale delle opere stesse con l'attività agricola, non contrasti col principio di uguaglianza data la sostanziale diversità delle posizioni giuridiche tutelate. (Corte cost., 16.5.1995, n. 167, DGA, 1996, 162).
La disciplina nella l. r. Lombardia 12/2005 sulle aree agricole è demandata al piano delle regole: rimane il principio di limitare gli interventi a quelli necessari alle esigenze agricole del fondo.
Nelle aree destinate all'agricoltura dal piano delle regole sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 60.
2. La costruzione di nuovi edifici residenziali di cui al comma 1 è ammessa qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente.
3. I relativi indici di densità fondiaria per le abitazioni dell'imprenditore agricolo non possono superare i seguenti limiti:
a) 0,06 metri cubi per metro quadrato su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata;
b) 0,01 metri cubi per metro quadrato, per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente;
c) 0,03 metri cubi per metro quadrato sugli altri terreni agricoli, ex art. 59, l.r. Lombardia, 12/2005.
Il legislatore lombardo ha con l’art. 4 quater, l. r. Lombardia 28.12.2011, n. 25, modificato la l.r.31/2008, provvedendo a riconoscere una più incisiva tutela del suolo agricolo.
La Regione riconosce il suolo quale bene comune.
LA norma afferma che il suolo agricolo costituisce la coltre, a varia fertilità, del territorio agricolo, per come esso si presenta allo stato di fatto.
Si intende suolo agricolo ogni superficie territoriale, libera da edifici e strutture permanenti non connesse alla attività agricola in essere, interessata in modo permanente dalla attività agricola, da attività connesse e dalla eventuale presenza di elementi che ne costituiscono il corredo paesaggistico-ambientale quali reticolo idraulico, fontanili, siepi, filari, fasce boscate, aree umide, infrastrutture rurali.
La funzione del suolo agricolo è vista non solo come funzionale all’espansione delle città ma come bene da tutelare proteggere e conservare per trasmettere alle future generazioni con la sua funzione primaria di garantire la stessa esistenza delle popolazioni che su di esso risiedono..
La Regione riconosce il suolo agricolo quale spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, all’equilibrio del territorio e dell’ambiente, alla produzione di utilità pubbliche quali la qualità dell’aria e dell’acqua, la difesa idrogeologica, la qualità della vita di tutta la popolazione e quale elemento costitutivo del sistema rurale.
La conseguenza logica di questo mutamento di impostazione è il riconoscimento della esigenza di non consumare il suolo agricolo ma all’opposto di preservarlo da un urbanizzazione eccessiva.
La Regione considera il sistema rurale una componente fondamentale del suo sistema territoriale e ritiene che le criticità emergenti sul consumo di suolo agricolo devono essere affrontate con adeguate politiche finalizzate a salvaguardare le destinazioni di uso di suoli e territori agricoli indispensabili all’esercizio delle attività agricole, in una sempre crescente ottica di multifunzionalità.
La norma impone alla Regione di elaborare politiche per il contenimento del consumo di suolo agricolo finalizzate ad orientare la pianificazione territoriale regionale attraverso un percorso programmato attraverso:
a) l’individuazione di una metodologia condivisa di misurazione del consumo del suolo agricolo che abbia come criteri principali il valore agroalimentare e le funzioni del suolo stesso, nonché l’incidenza delle attività che vi insistono;
b) redige periodicamente, in collaborazione con l’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF), un rapporto sulla consistenza del suolo agricolo e sulle sue variazioni;
c) stabilisce le forme e i criteri per l’inserimento negli strumenti di pianificazione previsti dalla normativa regionale di apposite previsioni di tutela del suolo agricolo.

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