martedì 13 marzo 2012

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni private in materia di abbandono di rifiuti, ex artt. 5 e 6 del d.lg. 8.6.2001 n. 231.

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni private in materia di abbandono di rifiuti, ex artt. 5 e 6 del d.lg. 8.6.2001 n. 231.

Il detentore dell’area  che  sa bene dell'esistenza di una situazione di pericolosità ambientale risponde in materia di abbandono di rifiuti qualora sia consapevole dell’esistenza, sul ( o nel ) terreno di oggetti o materiali abbandonati o lasciati abbandonati dal proprietario o dal precedente conduttore e perciò qualificabili come rifiuti.
Egli, infatti, ha gli strumenti giuridici per poter chiedere alla controparte cedente di provvedere a sua cura e spese alla rimozione di quegli stessi rifiuti e, ove non utilizzi quegli strumenti, deve ritenersi responsabile, in solido con il proprietario dell’illecito abbandono.
A questa conclusione è agevole giungersi attraverso il principio della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Il principio di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 8-6-2001 n. 231, reca la innovativa disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni private.
In base a tali norme i soggetti collettivi privati, con o senza personalità giuridica, sono responsabili sul piano amministrativo per i reati ( quali sono quelli in materia di rifiuti ed inquinamento, come ricorda la stessa parte ricorrente ) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. Si riafferma così, per via legislativa, la teoria del rapporto di immedesimazione organica del rappresentante nell'ente rappresentato ( Cass. pen., sez. VI, 18-2-2010, n. 27735 ).
Il rapporto fonda la sua origine in una giusta presunzione relativa, la quale può essere scalzata solo con la prova, da parte dello stesso ente, dell'adozione di misure organizzative e funzionali di precauzione, di controllo e di prudenza.
Il criterio di imputazione soggettiva della violazione degli obblighi di attivazione delle misure di precauzione in materia di rifiuti ( ma non solo ), trascende lo schermo della personalità giuridica e della soggettività collettiva, dietro la cui creazione ed oltre le cui vicende di vita si celi un unico centro decisionale e di interessi, secondo criteri sostanziali e di non apparenza di imputazione degli effetti dell'attività imprenditoriale, volendo seguire l'antica teoria dell'imprenditore occulto, ovvero secondo le regole della successione c.d. "economica", per le quali chi si avvantaggia di altrui scelte precedenti deve sopportarne anche il peso ( cfr. Corte di Giustizia delle Comunità europee 11.12.2007, in causa C-280/06; Cons. stato, sez. V, 5 dicembre 2008 , n. 6055 ).
Il detentore dell'area che sia consapevole dell'esistenza, sul ( o nel ) terreno dato, come nella specie, in locazione di oggetti o materiali abbandonati o lasciati abbandonati dal proprietario o dal precedente conduttore e perciò qualificabili come rifiuti ha gli strumenti giuridici per poter chiedere alla controparte cedente di provvedere a sua cura e spese alla rimozione, secondo le procedure di legge, di quegli stessi rifiuti; ove non utilizzi quegli strumenti deve ritenersi responsabile, in solido con la medesima controparte, dell'illecito abbandono. T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 2.11.2011, n. 275.
Il detentore dell’area ben consapevole, nel caso di specie, dell'esistenza delle cisterne, secondo i ricordati principi di continuità ed effettività della soggettività giuridica, avrebbe dovuto ispezionare il terreno e, constatata la presenza di cisterne ormai dismesse, pretenderne la rimozione.
Omettendo tale iniziativa, anch'essa si è resa responsabile dell'illecito abbandono sul piano dell'elemento psicologico.
Il considerato requisito della colpa, infatti, come postulato dall'art. 192, co. 3, del citato decreto n. 152/2006, ben può consistere anche nell'omissione degli accorgimenti e delle cautele, anche di ordine civilistico, che l'ordinaria diligenza, accortezza e attenzione suggeriscono per assicurare un'efficace tutela ambientale. In tal modo si impedisce che possano essere creati ed indebitamente depositati rifiuti senza che nessuno ne risponda, accollandone il relativo peso solo alla collettività ( Cons. St., sez. IV, 13 gennaio 2010 n. 84 ).

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