martedì 13 marzo 2012

Comune. Superdirigente generale, art. 1, comma 1, d.l. 9.2.2012, n. 5. Una semplificazione poco semplificativa interna e costosa che sostituisce il difensore civico?

Comune. Superdirigente generale
L'art. 2, comma 9 bis,  della legge 7 agosto 1990, n. 241, mod. art. 1, comma 1, d.l. 9.2.2012., n. 5, prevede che  l’organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.
La norma  ricorda una figura recentemente soppressa il difensore civico. L’autorità che aveva compiti nei comuni di intervenire in via preventiva al giudice amministrativo nel caso di silenzio.
La figura è stata soppressa nei comuni ed ora visto che il fenomeno del silenzio dell’amministrazione non si risolve si pensa ad un super dirigente.
Una nota critica è evidente.
Il super dirigente che non interviene invia gerarchica sulle richiesta di tutela nel caso che il termine fissato dal regolamento per la conclusione del procedimento deve essere autorizzato tramite una procedura ad hoc che allunga quei termini che l’amministrazione aveva fissato come sufficienti per la redazione del procedimento.
Perché eliminare una autorità terza, come il difensore civico,  in grado di garantire un procedimento in misura paritaria ed equidistante fra istante ed amministrazione?
Perché introdurre una autorità interna all’ammnsitrazione per garantire che essa funzioni?
Già c’è una autorità interna che indubbiamente non ha vigilato abbastanza per garantire il rispetto dei termini procedurali stabiliti dalla stessa amministrazione.
Su di una prima procedura se ne innesta un'altra: per semplificare si duplica la procedura .
Non si interviene direttamente sul responsabile poco responsabile che non ha dato riscontro a quanto era stato incaricato di fare.
Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al dirigente generale (che non ha vigilato e non è intervenuto prima)  perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
La burocrazia vuole la sua parte e infatti è necessario nominare il super dirigente con nessun potere disciplinare ma funzionale a nuovi procedimenti ricognitivi.
Invece di garantire l’operatività della amministrazione si promuovono ulteriori accertamenti e ricognizioni sul funzionamento inceppato della macchina burocratica.
Mi ricorda la storia dell’amico C. assunto da un ente pubblico a seguito regolare concorso da dirigente.
Questo, essendo poco valorizzato, si è offerto di istituire l’ufficio legale dell’ente a costo zero.
Successivamente ha avanzato la sua candidatura per partecipare ad un prossimo concorso dirigenziale.
Il concorso non è stato fatto ed è stato assunto a chiamata un super dirigente esterno per far funzionare meglio l’ufficio.
Il nuovo avvocato dirigente ha chiuso l’ufficio legale ed a passato le pratiche a 13 avvocati esterni pagati a parcella per risparmiare!
Orbene l’amministrazione col nuovo sistema il responsabile è individuato entro il 30 gennaio di ogni anno.
Egli comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti.
Una nuova bella procedura ma l’istante ha nel frattempo avuto evasione della sua richiesta?
Sembra che al legislatore questo piccolo particolare importi poco.
Quello che manca è l’aspetto educativo - repressivo.
Chi non ha rispettato i termini riceverà il premio di produttività?
Subirà procedimenti disciplinari?
Avrà promozioni?
Forse a conti fatti all’istante conviene ancora il vecchio  rimedio giurisdizionale.

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