mercoledì 14 marzo 2012

Permesso di costruire. Silenzio assenso . Presupposti ed elementi essenziali, ex art. 5, d.l. sviluppo 70/2011


Le innovazioni alla disciplina del rilascio dei provvedimenti edilizi continua coll’art. 5d.l. sviluppo 70/2011 che velocizza e semplifica anche procedimento di rilascio del permesso di costruire modificando
l’art. 20, D.P.R. 380/2001.
La semplificazione è collegata al fatto che domanda di permesso deve essere accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.
La norma aggiorna le sanzioni disposte dall’art. 481, c.p., sanzionando il professionista che nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti .Chi commette il reato è punito con la reclusione da uno a tre anni.
tEntro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento deve curare l'istruttoria, acquisisce i prescritti pareri e formula una proposta di provvedimento.
Il termine può essere interrotto una sola volta esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata.
Non è però il responsabile del procedimento colui che adotta il provvedimento finale.
Questo è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta oppure entro quaranta giorni dalla stessa qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.
I termini per il rilascio del provvedimento sono raddoppiati per i Comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso. Forlenza O., Opere di urbanizzazione eseguite dal costruttore, in Giuda Dir., 23, 2011, 31.
Il silenzio assenso vale solo per le opere non soggette a vincolo di tutela.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia, invece, sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine per il rilascio del provvedimento decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. Si ha silenzio rifiuto anche qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale.
Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento deve curare l'istruttoria, acquisisce i prescritti pareri e formula una proposta di provvedimento.
Il termine può essere interrotto una sola volta esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata.
Non è però il responsabile del procedimento colui che adotta il provvedimento finale.
Questo è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta oppure entro quaranta giorni dalla stessa qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.
I termini per il rilascio del provvedimento sono raddoppiati per i Comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
La dottrina sottolinea che il silenzio assenso non può aver altro significato che quello di una misura di semplificazione tesa ad evitare che gli effetti impeditivi riconducibili alla mancata emanazione del provvedimento abilitativo vengano a gravare sul richiedente nella situazioni di patologica inerzia dell’amministrazione.
Per contro, come ribadito dalla Corte cost. 4040/1997, l’introduzione del silenzio assenso non determina alcun affievolimento e depotenziamento del dovere di provvedere in termini espliciti e tempestivi sulla domanda del richiedente
L’introduzione del silenzio assenso non comporta la trasformazione del dover di provveder in un mero onere che impone la motivazione solo nel caso di diniego.
Né si può considerare il silenzio assenso un dispositivo atto a garantire comunque una definizione del procedimento onde evitare all’amministrazione il rischio di condanne risarcitorie per mancato rispetto dei termini. Boscolo E. 2011 Le novità in materia urbanistico-edilizia introdotte dall’art. 5 del decreto sviluppo, in Urb. App.,1055.
L’istituto ha già trovato definizione normativa nell'art. 8, d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni nella l. 25 marzo 1982, n. 94, che prevede il formarsi della c.d. concessione edilizia tacita per silenzio assenso, decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che sia intervenuto e comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio.
La giurisprudenza ha precisato che esso costituisce uno strumento eccezionale rispetto alla disciplina generale e, pertanto, ha un campo di applicazione ben definito ai soli interventi di edilizia residenziale, diretti alla costruzione di abitazione ed al recupero del patrimonio abitativo esistente ed ha avuto in origine carattere transitorio con efficacia temporale, dapprima limitata al 31 dicembre 1984 e con successive leggi prorogata al 31 dicembre 1991, sino all'entrata in vigore della l. 17 febbraio 1992, n. 179, con la quale la disciplina della concessione tacita è stata definitivamente acquisita nell'ordinamento con norma di regime.
Consiglio di Stato, sez. IV, 13/06/2011, n. 3582, Foro amm. CDS 2011, 6, 1899)
Nella procedura per la formazione del silenzio-assenso in materia edilizia sono distinguibili presupposti essenziali (vigenza di strumenti urbanistici e, per comuni con più di trentamila abitanti, rilascio di un certificato urbanistico), elementi essenziali (presentazione di domanda con allegato progetto nei termini e modi previsti dalla legge e mancata comunicazione delle determinazioni del comune entro novanta giorni) e requisiti di validità (conformità alle prescrizioni urbanistiche). Consiglio di Stato, sez. V, 17/12/1990, n. 884, Rosselli Riv. amm. R. It. 1991, 368.
Il silenzio assenso vale solo per le opere non soggette a vincolo di tutela.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia, invece, sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine per il rilascio del provvedimento decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. Si ha silenzio rifiuto anche qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale.

2 commenti:

nicola centofanti ha detto...

ing.varacalli@yahoo.it]
Inviato: martedì 11 settembre 2012 18.00
A: centofanti_@libero.it
Oggetto: info

Gent.mo
avv. Centofanti in merito al rilascio del p.c. in silenzio-assenso gradirei sapere se, superato il termine per richiedere ciò, gli oneri concessori sono dovuti...
anticipatamento si ringrazia.
cordiali saluti

nicola centofanti ha detto...

L'art. 5 del d.l 70/2012 modifica la procedura codificando il silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire. Mancando il provvedimento della p.a. che determina gli oneri il professionista deve calcolarli in base alle tabelle comunali, salvo la possibilità delle azioni di autotutela da parte del comune.

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