mercoledì 14 marzo 2012

Piano regolatore. Pianificazione commerciale e urbanistica. Grandi strutture di vendita. La l.r. Lombardia 2.2.2010, n. 6.


I piani urbanistici comunali sono soggetti, oltre che ai "criteri di programmazione urbanistica" che le Regioni devono emanare per perseguire i fini appena indicati, anche agli "indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali" di competenza sempre regionale, i quali hanno tra le loro finalità anche quella di assicurare "l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive", e quindi possono perseguire obiettivi di politica economica che non attengono soltanto all'aspetto "spaziale" in senso stretto.
Per quanto riguarda la grande distribuzione, la normativa regionale della Lombardia, l.r. 2.2.2010, n. 6, lungi dal ricondurre il regime ad un principio unitario, ha conservato il sistema binario che si era andato a delineare precedentemente, sottoponendo le attività commerciali ad una duplice programmazione, urbanistica (conformazione della proprietà immobiliare) e di settore (conformazione dell'iniziativa economica).
A tale impostazione fa riscontro il duplice titolo (permesso di costruire e autorizzazione) di cui occorre munirsi per insediare le attività commerciali. Il vero (ed unico) punto di incrocio, poi, non è rappresentato dal permesso di costruire, ma dall'autorizzazione commerciale, il cui rilascio viene subordinato anche alle verifiche di conformità urbanistica. Traina D. M., Disciplina del commercio, programmazione e urbanistica,
Riv. giur. edilizia, 2011, 2-3, 119.
L’art. 4, l.r. Lombardia 2.2.2010, n. 6, detta i criteri per la programmazione regionale
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, deve approvare il programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale che, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di equilibrato servizio alle comunità locali, prevede i criteri generali per l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita, in relazione alle diverse tipologie commerciali.
E’ evidente che la programmazione regionale condiziona tutta l’attività amministrativa successiva .
In particolare la programmazione regionale deve indicare , a mio avviso i parametri che giustificano gli insediamenti delle grandi struttura commerciali in rapporto al numero degli abitanti secondo le peculiarità del territorio al fine di contemperare le esigenze della piccola con quella della grande distribuzione.
In caso contrario il commercio di piccole dimensioni è destinato a scomparire
L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, a seguito della conferenza di servizi di cui all'art. 9, comma 3, del d. lg. 31.3.1998, n. 114, ex art. 4, l.r. Lombardia 2.2.2010, n. 6.
Costituiscono elementi essenziali della domanda, oltre al possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività,
la relazione illustrativa concernente la conformità e la compatibilità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e con i criteri regionali di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, la valutazione dell'impatto occupazionale netto, lo studio dell'impatto sulla rete commerciale esistente e del contesto sociale e la valutazione di impatto ambientale.
La conferenza di servizi è indetta dal comune e la prima riunione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda.
Le deliberazioni della conferenza di servizi sono adottate entro novanta giorni dalla convocazione.
La conferenza di servizi, valutate le risultanze dell'istruttoria preliminare, dichiara l'ammissibilità della domanda ovvero dispone il rigetto della stessa nel caso di assenza di elementi essenziali o nel caso in cui l'istruttoria preliminare abbia accertato l'assenza dei requisiti soggettivi del richiedente.
L'approvazione di uno strumento di programmazione negoziata in variante agli atti di pianificazione urbanistica dei comuni costituisce, per la parte variata, atto di adeguamento, ex art. 6, l.r. Lombardia 2.2.2010, n. 6.

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