giovedì 15 marzo 2012

Espropriazione. Atto di acquisizione .La giurisdizione amministrativa.

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo va riconosciuta anche per ciò che attiene alle controversie relative alle espropriazioni cd. "sananti" previste dall'art. 43, t.u. 8 .6.2001, n. 327, ed in presenza di domande che volte ad ottenere la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni.
L'art. 43 prevede una normativa speciale sugli effetti dell'illegittimità dell'atto, che appare prevalente rispetto a quella generale, pur successiva, rintracciabile nella legge sul procedimento.
Detta norma stabilisce, infatti, che qualora sia impugnato un provvedimento di acquisizione ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo".
Il legislatore ha così ipotizzato non solo che l'acquisizione possa essere comunque disposta senza che venga seguita la via maestra del procedimento, con tutte le garanzie per esso previste, ma ha anche previsto che nel caso di pendenza di ricorso per annullamento dell’occupazione si possa addivenire ad acquisizione.
Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo, ex art.42 bis, comma 2, d.p.r. 327/2001 e mod. art. 34, l. 15.7.2011, n. 111.
Il danno è quantificato dalla legge e l’amministrazione condannata ha gli elementi per formulare un ipotesi risarcitoria.
Nella fattispecie il giudice amministrativo , ai sensi dell'art. 34, comma 4, del c.p.a., ha condannato il Comune ad emanare, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione, se antecedente, della presente sentenza, un provvedimento di acquisizione, ex art. 42 bis t.u. espropriazioni, contenente la indicazione del risarcimento dovuto ai ricorrenti per la perdita della proprietà del fondo;
La sentenza ha precisato che la quantificazione del risarcimento deve avvenire secondo le disposizioni di cui al più volte citato art. 42 bis, d.p.r. n. 327/2001, integrato dai criteri ricavabili dalla stima fatta dal consulente tecnico d'ufficio .
Il Comune deve inoltre offrire gli interessi quale risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo;
Il giudice amministrativo è investito di giurisdizione esclusiva ed ha, quindi, la possibilità di condannare la pubblica amministrazione anche oltre che al risarcimento del danno ad un facere .
Qualora il Comune non adotti un atto formale volto all'acquisizione del bene dei ricorrenti ed al correlativo risarcimento i ricorrenti potranno chiedere l'esecuzione della presente decisione, per l'adozione delle misure consequenziali, rientrando nei poteri di questo Tribunale la nomina di un commissario ad acta e la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per la valutazione dei fatti, che dovessero condurre a tale ulteriore fase del giudizio. Le spese di consulenza tecnica sono state poste a carico del Comune. ( T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 19.8.2011, n. 2102).
L'art. 43, d.p.r. n. 327/2001, ribadisce il principio per il quale, nel caso di occupazione sine titulo, vi è un illecito il cui autore ha l'obbligo di restituire il suolo e di risarcire il danno cagionato, salvo il potere dell'Amministrazione di fare venire meno l'obbligo di restituzione ab extra, con l'atto di acquisizione del bene al proprio patrimonio. In altri termini, a parte l'applicabilità della disciplina civile sull'usucapione (per la quale il possesso ultraventennale fa acquistare all'Amministrazione il diritto di proprietà pur in assenza dell'atto di natura ablatoria), l'art. 43 testualmente preclude che l'Amministrazione diventi proprietaria di un bene in assenza di un titolo previsto dalla legge.
Analogo principio è riaffermato dall’art. 42 bis.
Nella fattispecie il ricorrente è tuttora proprietario dei suoli che il comune ha occupato per la realizzazione dell'impianto di incenerimento dei rifiuti.
Di conseguenza il comune detiene tali suoli illecitamente ed è tendenzialmente obbligato a restituirli previa rimessione allo stato pristino, salvo che ne acquisti la proprietà facendo ricorso al potere attribuiti dalla norma.
L'unico danno allo stato risarcibile è quello derivante dallo spossessamento dei suoli e, venendo in rilievo un illecito permanente deve essere respinta l'eccezione di prescrizione.
Per la determinazione dell'importo dovuto è decisiva la verifica se il comune intenda acquisire la proprietà dell'area ai sensi dell'art. 43 del d.p.r.. n. 327, ovvero se intenda restituirla al ricorrente, fermo restando il suo diritto al risarcimento dei danni per il periodo di mancata utilizzazione del fondo.
Il quantum deve essere determinato dal comune in base alle disposizioni sostanziali del testo unico sugli espropri.

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