giovedì 15 marzo 2012

Acquisizione senza titolo. Poteri del giudice amministrativo nel giudizio di ottemperanza. Centofanti Nicola e Centofanti Paolo .

La sentenza della Corte Cost. n. 293 del 2010, nel rilevare un eccesso di delega e nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 43, d.p.r. 327/2001, che disciplinava l’atto di acquisizione , ha fatto tornare l'ordinamento ad una peculiare situazione, in cui di certo da un lato non poteva disconoscersi il perdurante diritto di proprietà del titolare, malgrado la avvenuta costruzione dell'opera pubblica o di interesse pubblico, e dall'altro non poteva negarsi l'immanente potere di disporre l'esproprio in sanatoria, per evitare la demolizione di quanto costruito a spese della collettività e che, se del caso, ancora risultava conforme alle esigenze di questa.
L'art. 42 bis del d.l. 98 del 2011, convertito nella l. 111/2011, ha dunque reintrodotto il potere discrezionale già disciplinato dall'art. 43 (Di Mario A. L’azione restitutoria tra eccessiva onerosità e potere di reiterare il procedimento espropriativo, in UA, 2012, 3, 320).
L'Amministrazione, valutati gli interessi in conflitto, possa disporre, con formale provvedimento, l'acquisizione del bene, con la corresponsione al privato di un indennizzo per il pregiudizio subito, patrimoniale e non patrimoniale; al comma 8 prevede poi che le sue disposizioni "trovano altresì applicazione ai fatti anteriori", sicché esso si applica senza alcun dubbio anche nella fattispecie in esame.
L’Amministrazione ha dunque l'obbligo giuridico di far venir meno la occupazione sine titulo e cioè deve adeguare la situazione di fatto a quella di diritto.
Essa o deve restituire i terreni ai titolari, demolendo quanto realizzato e disponendo la riduzione in pristino, oppure deve attivarsi perché vi sia un titolo di acquisto dell'area da parte del soggetto attuale possessore.
Nel caso di specie la rilevanza dell'art. 42 bis cit. appare indubbia, poiché l’area è stata occupata senza titolo (in base agli atti annullati in sede di giustizia amministrativa) e sono state realizzate opere di sicuro interesse pubblico.
In assenza di atti di natura ablatoria ex art. 42 bis o di contratti di acquisto delle relative aree, sussiste il potere dovere del giudice amministrativo di avvalersi, anche per il tramite del commissario ad acta, e di disporre - con le necessarie cautele per la pubblica incolumità - la materiale rimozione, anche con l'esplosivo, delle opere che attualmente risultano senza titolo.
Nel giudizio di ottemperanza il g.a. può avvalersi dei propri poteri tipici della giurisdizione di merito e dunque tenere in debito conto le esigenze di interesse pubblico che militano - in attesa delle determinazioni da fare assumere ai sensi dell'art. 42 bis - nel senso del provvisorio mantenimento del nodo stradale ormai completato e da tempo aperto al pubblico transito.
Il g.a. nella fattispecie ha disposto che:
a) entro il termine di novanta giorni (decorrente dalla comunicazione o dalla previa notifica della presente sentenza), il commissario ad acta trasmetta ai proprietari l'avviso di avvio del procedimento previsto dall'art. 42 bis del testo unico degli espropri, consentendo loro, entro un termine non inferiore a sette giorni, di rappresentare il loro punto di vista sia sulla complessiva vicenda e sulla sussistenza o meno di un interesse pubblico, tale da giustificare l'emanazione dell'atto di acquisizione, sia sul valore dell'area in questione (specificando il suo ipotizzato valore complessivo ovvero computandolo a metro quadrato);
b) decorsi i medesimi termini, entro i successivi sessanta giorni, il commissario:
b1) debba emanare il formale provvedimento di acquisizione dell'area, ai sensi dell'art. 42 bis, disponendo l'onere a carico della società che sarebbe risultata beneficiaria nel caso di emanazione del decreto di esproprio
b2) in alternativa, debba emettere un atto formale (di cui assumerà tutte le responsabilità), in cui dichiari che la p.a. non ritiene sussistenti i presupposti di emanazione dell'atto di acquisizione previsto dall'art. 42 bis, contestualmente dandone notizia al Genio Civile affinché tale organo si rechi sul posto e nel minore tempo possibile disponga la materiale demolizione del tracciato stradale, nonché alla procura competente della Corte dei Conti, affinché essa sia informata delle vicende che hanno condotto allo sperpero del denaro pubblico.
Il commissario, non appena avrà emanato uno dei due provvedimenti da emanare in alternativa come previsto dalle precedenti lettere b1) e b2), invierà una articolata e documentata relazione al g.a.
Ove tale termine trascorra inutilmente, senza atti formali, della vicenda sarà data notizia alla procura della Repubblica presso il Tribunale
In altra fattispecie il giudice amministrativo ha deciso che:
a) entro il termine fissato decorrente dalla comunicazione il comune e ricorrente possono addivenire ad un accordo, in base al quale la proprietà dei suoli venga trasferita al comune e al ricorrente corrisposta la somma specificamente concordata;
b) ove tale accordo non sia raggiunto entro il termine, il comune - entro i successivi sessanta giorni – può emettere un formale e motivato decreto, con cui dispone o la restituzione dell'area a suo tempo occupata, previa rimessione allo stato pristino, ovvero l'acquisizione di questa al suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 43.
Nel caso di restituzione dell'area, il comune è tenuto a risarcire il danno relativo al periodo della sua utilizzazione senza titolo (cioè dalla data di scadenza dei termini di occupazione legittima e sino a quella della effettiva restituzione), danno che, in difetto di indicazioni da parte del ricorrente circa i redditi che egli ritraeva dal bene, può essere stimato in misura corrispondente agli interessi legali sul valore di mercato dei suoli a decorrere dal giorno in cui ciascuna occupazione è divenuta illecita.
Se invece le parti non concludano alcun accordo e il comune neppure adotti un atto formale volto alla restituzione o alla acquisizione dell'area in questione, decorsi i termini sopra indicati il ricorrente può chiedere alla Sezione l'esecuzione della presente sentenza, per la conseguente adozione delle misure consequenziali
c) rientra nei poteri della Sezione la nomina di un commissario ad acta e la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti, per la sua valutazione dei fatti (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 20.5.2008, n. 576).

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