mercoledì 14 marzo 2012

Ricorso giurisdizionale amministrativo. Azione di condanna al risarcimento del danno. Termine decadenziale.

L’art. 30, D.L.vo cod. proc. amm., dispone che l'azione di condanna al risarcimento del danno può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva, anche in via autonoma.
La giurisprudenza ritiene necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'azione di risarcimento danni proposta dinanzi al giudice amministrativo, l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento, dal quale deriva la lesione in capo al soggetto titolare dell'interesse legittimo, costituisce presupposto necessario affinché si configuri una responsabilità dell'apparato amministrativo procedente.
L'interessato deve fornire la prova dell'esistenza di un danno e del nesso di causalità diretta tra l'evento dannoso e l'operato dell'Amministrazione .
L'imputazione dell'elemento dannoso a titolo di dolo o colpa della Pubblica amministrazione è da ritenersi sussistente nell'ipotesi in cui l'adozione della determinazione illegittima, che apporti lesione all'interesse del soggetto, si sia verificata in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione ovvero quando l'azione dell'Amministrazione sia caratterizzata da negligenza nell'interpretare ed applicare la vigente normativa. Consiglio Stato , sez. V, 22 febbraio 2010, n. 1038
Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto di natura patrimoniale derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi . Sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.
L’art. 30, D.L.vo cod. proc. amm., fissa un termine di decadenza per la proposizione dell’azione di risarcimento per lesione di interessi legittimi.
Essa deve essere proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo.
La dottrina nota come il legislatore delegato tenti di restringere il processo amministrativo nello schema tradizionale del giudizio dia annullamento. G. FONDERICO, Dietro al conquista del testo unico sul rito i rischi di possibili integrazioni e modifiche, in Guida Norm., 2010, 28, 10.
La norma è una soluzione al contrasto giurisprudenziale fra giurisprudenza amministrativa che nega un diritto al risarcimento del danno per lesione dell’interesse legittimo, che conduce a forme di ristoro del tutto identiche a quelle demolitorie dell’annullamento, pur non ottenuto attraverso le forme prescritte dall’ordinamento che vogliono la preventiva impugnazione nei termini del provvedimento. Tale conclusione appare insanabilmente in contrasto non solo con tali norme, ma anche con il principio della intangibilità, ad opera del giudice, e dopo lo spirare del termine per impugnare, dell’atto che si assume illegittimo. Consiglio Stato , sez. VI, 21 aprile 2009, n. 2436.
Diversamente il giudice ordinario considera viziata da violazione di norme sulla giurisdizione ed è soggetta a cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione la decisione del g.a. che nega la tutela risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che l'illegittimità dell'atto debba essere stata precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento. Cassazione civile , sez. un., 23 dicembre 2008, n. 30254
Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l’uso degli strumenti di tutela.
Per il risarcimento dell'eventuale danno patrimoniale che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine entro cui proporre l’azione non decorre fintanto che perdura l'inadempimento.
Il termine per l’impugnazione inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Dell'azione di condanna conosce esclusivamente il giudice amministrativo .
Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo



La giurisprudenza ha affermato che la scelta di non avvalersi della tutela impugnatoria che, grazie anche alle misure cautelari previste dall'ordinamento processuale, avrebbe probabilmente evitato, in tutto o in parte il danno, integra violazione del canone di buona fede e dell'obbligo di cooperazione.
L’omissione dell’azione nei tempi rituali spezza il nesso causale fra provvedimento e pregiudizio e, per l'effetto, in forza del principio di auto-responsabilità codificato dall'art. 1227, comma 2, c.c., comporta la non risarcibilità del danno evitabile; di conseguenza è legittima la sentenza del giudice di primo grado che, nel dichiarare irricevibile il ricorso proposto a distanza di molto tempo dalla data di comunicazione del provvedimento di cui si chiedeva l'annullamento, ha anche respinto anche la domanda di risarcimento dei danni sotto il profilo che i danni lamentati sarebbero stati in toto evitati se l'impresa si fosse tempestivamente avvalsa degli strumenti di tutela predisposti dall'ordinamento. Consiglio di Stato ad. plen., 23/03/2011, n. 3,
Foro amm. CDS 2011, 3, 826.
La dottrina ritiene che il termine decadenziale previsto discrimina in modo irragionevole rispetto alla analoga azione che sarebbe rivolta contro privati tanto da sollevare la questione di non manifesta illegittimità costituzionale della norma presso la Corte. T.A:R: Palermo ord. 1628/2011. Fonderico G. , Un forte ampliamento delle tutele per i cittadini che rende moderna la giustizia amministrativa, in Guida Dir. Dossier,2012, 2, 12).

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