mercoledì 14 marzo 2012

Piano regolatore. Norme che limitano la istallazione di impianti fotovoltaici sono annullabili.


Il giudice amministrativo ha disposto l'annullamento della deliberazione del Consiglio Provinciale
avente ad oggetto l'adozione di variante del P.T.C. e del provvedimento del Comune, avente ad oggetto la sospensione del procedimento autorizzativo delle pratiche relative alla realizzazione di impianto
fotovoltaico .
La variante normativa ammette direttamente, nelle zone agricole individuate dai PRG, solo gli impianti di potenza nominale massima di 50 KW. Nel contempo attribuisce ai Comuni (tenuto conto delle emergenze meritevoli di tutela di cui all'Allegato A), la possibilità di individuare ambiti dove installare anche impianti di potenza superiore ma comunque entro il limite di 1 MW.
Nella sostanza, la conseguenza immediata di tale variante normativa è che la realizzazione degli impianti con potenza superiore a 50 KW (ma non superiore a 1 MW), è preclusa fino alla regolamentazione comunale qualora sia comunque compatibile con le emergenze sopra indicate.
L'art. 12, comma 10, D.Lgs. n. 387/2003, stabilisce la sequenza degli atti e le relative competenze. Prima di tutto vanno definite (attraverso lo svolgimento di una conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali) le linee guida nazionali necessarie per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere all'indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.
Nello schema normativo sopra delineato non sussistono quindi spazi per autonome (ancorché provvisorie) discipline provinciali, se non a seguito delle eventuali linee guida regionali e qualora venga stabilita la relativa competenza.
Del resto anche la stessa potestà regionale risulta subordinata alla previa emanazione delle linee guida nazionali non ancora emanate alla data di adozione del provvedimento impugnato), e all'osservanza di esse, come affermato ripetutamente dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità di alcune leggi regionali che avevano esorbitato dai relativi poteri .
La disciplina abilitativa contenuta nell'articolo 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 è inderogabile dalla legislazione regionale, anche quando essa si proponga di anticipare il contenuto di una normativa comunitaria sopravvenuta (direttiva 2009/28/CE). Per questo motivo, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime sia le norme regionali lucane e pugliesi che estendono l'applicazione della denuncia di inizio attività ad impianti con capacità di generazione superiore a quella dell'allegato A (Corte cost. 1 aprile 2011 n. 107; Id., 22 dicembre 2010 n. 373; Id., 15 dicembre 2010 n. 366 e 26 marzo 2010 n. 119), sia le norme toscane che, oltre ad aumentare la soglia di potenza attivabile tramite procedure semplificate, esonerano dal regime autorizzativo l'installazione di impianti di produzione a regia pubblica, da realizzare in conformità alle prescrizioni del piano di indirizzo energetico regionale ( Corte cost. 11 novembre 2010 n. 313. Durante N., Il procedimento autorizzativo per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili: complessità e spunti di riflessione, alla luce delle recenti linee guida nazionali, Riv. giur. edilizia, 2011, 2-3, 0073).
L’ art. 12 comma 7 del D.Lgs. n. 387/2003, riguardante la zona agricola, contempla una disciplina sostanzialmente auto applicativa, volta a coordinare l'ubicazione degli impianti con le disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 57/2011, nonché all'art. 14 del D.Lgs. n. 228/2001.
Tale disciplina potrà eventualmente trovare attuazione (qualora risultasse necessario in relazione alla particolarità di determinate situazioni territoriali) attraverso le linee guida nazionali e regionali volte, appunto, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio (compreso, ovviamente, quello rurale).
Se, al contrario, si volesse riconoscere un autonomo potere localizzativo in capo alla provincia (per effetto del citato art. 12 comma 7 del D.Lgs. n. 387/2003 letto in combinazione con i relativi poteri pianificatori), si creerebbero sovrapposizioni di competenza nella medesima materia, con inevitabile confusione di ruoli e di discipline, in evidente contrasto con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa.

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